Cassazione Penale, Sentenza n. 03610/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorsi per revocazione del decreto di confisca: Antonia (1958) impugnava la mancata revoca della confisca di un immobile sito a Garbagnate Milanese, sostenendo che nuova documentazione (estratti conto postali e lettera della compagnia assicurativa relativa a un risarcimento) dimostrava che i fondi usati per l'acquisto provenivano da un risarcimento a lei destinato e pertanto la proprietà era effettiva. Antonia (2001) aveva proposto una distinta istanza di revocazione con riferimento ad altri immobili; in udienza le due istanze erano state trattate congiuntamente ma nel decreto impugnato il nominativo della 2001 non compare né sono menzionati gli immobili di cui chiedeva la restituzione. Si contestava inoltre l'erronea applicazione dell'art. 28 D.Lgs. n. 159/2011 in ordine al requisito della "prova nuova", sostenendo che la documentazione fosse da ritenersi nuova perché rinvenuta solo con il supporto di un consulente contabile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso relativo alla mancata decisione sull'istanza di Antonia (2001): ha annullato senza rinvio il decreto impugnato limitatamente a quella istanza e ha rimesso gli atti alla Corte d'Appello di Catanzaro per la prosecuzione. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso di Antonia (1958), confermando che le prove dedotte non potevano essere qualificate come "nuove" essendo già nella disponibilità della ricorrente nel corso del procedimento di prevenzione; inoltre ha condannato la ricorrente 1958 al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 28 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159
La Corte interpreta il requisito della "prova nuova" restrittivamente: prova nuova è quella sopravvenuta dopo la conclusione del procedimento di prevenzione o quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività della misura; non è nuova la prova che era già deducibile e disponibile nel procedimento salvo dimostrazione di impossibilità per forza maggiore a dedurla tempestivamente.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per affermare che, all'atto della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la parte privata può essere condannata al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Se un giudice si è riservato anche su un'istanza ma poi il provvedimento non riporta il nominativo del ricorrente o non decide specificamente su di essa, la cassazione può annullare limitatamente a quella omissione e rinviare per il giudizio di merito.
- Ai fini della revocazione ex art. 28 D.Lgs. 159/2011 la "prova nuova" richiede o una formazione successiva alla misura definitiva oppure la prova preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo la definitività; documenti che erano già nella disponibilità dell'interessato durante il procedimento non sono considerati nuovi a meno che non sia provata un'impossibilità di allegarli per forza maggiore.
- La semplice difficoltà di reperire documenti senza dimostrare un'effettiva impossibilità non basta a trasformare una prova in "nuova": è necessario dimostrare l'oggettiva impossibilità di dedurla tempestivamente.
- Quando più istanze/ricorrenti sono trattati congiuntamente, è essenziale che ciascun nominativo e gli specifici oggetti della domanda siano espressamente indicati nel provvedimento decisorio per evitare vizi di omessa decisione.
- L'inammissibilità del ricorso per carenze non gravi può comunque comportare conseguenze economiche significative (spese e somme alla Cassa delle ammende) se il giudice rileva profili di colpa nella scelta dei motivi di ricorso.
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