Cassazione Civile, Ordinanza n. 21370/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
I debitori avevano proposto reclamo contro il decreto del giudice delegato che aveva negato l'omologa del piano del consumatore, poi respinto dal Tribunale. Il rigetto era stato motivato con la non conformità del piano all'art. 8, comma 4, l. n. 3/2012, poiché prevedeva il pagamento di creditori ipotecari e privilegiati in un termine superiore all'anno e con dissenso del creditore prelatizio. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 8 l. n. 3/2012, 12 disp. att. c.c., 160, 186-bis e 177 l.fall., 11 e 12-bis, comma 4, l. n. 3/2012, sostenendo che il tribunale avrebbe dovuto consentire, in via analogica, la dilazione ultrannuale del pagamento dei creditori privilegiati secondo la disciplina del concordato preventivo, attribuendo al creditore il corrispondente diritto di voto o comunque la possibilità di esprimersi sulla proposta; contestavano inoltre la tempestività del dissenso manifestato dalla banca/creditore prelatizio, asseritamente espresso solo all'udienza di omologa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivamente proposto oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione integrale del decreto da parte della cancelleria. Ha accertato che il provvedimento del Tribunale era stato comunicato in forma integrale via PEC lo stesso giorno del deposito, sicché non era applicabile il termine lungo semestrale. Richiamando la giurisprudenza sul rinvio per compatibilità nei procedimenti di sovraindebitamento, ha ribadito che il termine breve per ricorrere per cassazione decorre dalla comunicazione integrale del provvedimento e che solo in mancanza di notificazione o comunicazione integrale opera il termine lungo ex art. 327 c.p.c. Ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 l. 3/2012
stabilisce i requisiti del piano del consumatore, richiamati dal tribunale per escludere l'omologa in presenza di pagamento ultrannuale dei creditori privilegiati con dissenso del creditore prelatizio
art. 12 disp. att. c.c.
richiamato nel motivo di ricorso insieme alle norme sul concordato preventivo per sostenere un'applicazione analogica della disciplina
art. 160 l.fall.
invocato dal ricorrente per analogia quale base della dilazione di pagamento dei creditori privilegiati nel concordato preventivo
art. 186-bis l.fall.
invocato dal ricorrente nel richiamo alla disciplina del concordato preventivo con continuità
art. 177 l.fall.
invocato dal ricorrente per sostenere il diritto di voto dei creditori privilegiati in caso di dilazione ultrannuale
art. 11 l. 3/2012
richiamato dal ricorrente nel quadro normativo del procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento
art. 12-bis, comma 4, l. 3/2012
richiamato nel motivo e nel ragionamento della Corte come disposizione del procedimento di omologa del piano del consumatore
art. 12, comma 3, l. 3/2012
indicato dalla Corte come norma di rinvio per compatibilità agli artt. 737 ss. c.p.c. nei procedimenti di sovraindebitamento
art. 737 c.p.c.
richiamato quale disciplina processuale oggetto del rinvio per compatibilità nei procedimenti di sovraindebitamento
art. 325, comma 2, c.p.c.
indicato dalla Corte come termine breve per proporre ricorso per cassazione decorrente dalla comunicazione integrale del provvedimento
art. 327, comma 1, c.p.c.
richiamato come termine lungo applicabile solo in difetto di notificazione o di comunicazione integrale del provvedimento
art. 83 d.l. n. 18/2020
richiamato per il periodo di sospensione straordinaria dei termini processuali considerato nel calcolo della tempestività
art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020
richiamato per la sospensione straordinaria dei termini processuali considerata dalla Corte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità
Massime di principio
- Nei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, quando opera un rinvio per compatibilità agli artt. 737 ss. c.p.c., il termine per impugnare decorre dalla comunicazione integrale del provvedimento da parte della cancelleria, non dalla sola conoscenza del dispositivo o del deposito.
- La comunicazione idonea a far decorrere il termine breve deve essere integrale, cioè comprensiva di motivazione e dispositivo; la sola notizia del provvedimento non basta a far decorrere il termine breve di impugnazione.
- In mancanza di notificazione o di comunicazione integrale del provvedimento, trova applicazione il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.; se invece la comunicazione integrale è intervenuta, il ricorso proposto oltre il termine breve è inammissibile.
- Ai fini della tempestività del ricorso per cassazione, la parte che contesta la decorrenza del termine deve allegare e provare elementi idonei a superare la comunicazione integrale risultante dagli atti di cancelleria.
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