Regolamento (UE) 2023/2465
Regolamento delegato (UE) 2023/2465 della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato sostituisce la disciplina precedente sulle norme di commercializzazione delle uova e integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 con una disciplina organica su qualità, classificazione, stampigliatura, imballaggio, menzioni facoltative, tolleranze e regole per importazione ed esportazione. Il testo coordina tali regole con la normativa orizzontale in materia di igiene e informazione alimentare, e con la disciplina sul benessere delle galline ovaiole. Sono inoltre previste deroghe mirate per lavaggio delle uova in alcuni Stati membri, per la spedizione refrigerata verso i dipartimenti francesi d’oltremare e per alcune regioni della Finlandia. Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Norme di commercializzazione applicabili alle uova di gallina (classificazione, etichettatura, conservazione, tolleranze, import/export), in integrazione al regolamento (UE) n. 1308/2013.
Ambito di applicazione
Si applica alle uova in guscio prodotte da galline della specie Gallus gallus, escluse le uova da cova, e disciplina la loro commercializzazione nell’Unione europea. Riguarda produttori, raccoglitori, centri di imballaggio, industria alimentare e non alimentare, operatori della distribuzione e, per specifici profili, importatori ed esportatori. Prevede talune deroghe ed eccezioni per le vendite dirette a industrie alimentari, per i dipartimenti francesi d’oltremare e per alcune regioni della Finlandia; non si applica alle uova rotte, incubate o cotte, né alle uova industriali destinate a usi non alimentari come se fossero uova da consumo.
Norme di commercializzazione applicabili alle uova
Il regolamento delegato (UE) 2023/2465 aggiorna e sostituisce la disciplina UE sulle norme di commercializzazione delle uova, integrando il regolamento (UE) n. 1308/2013. La Commissione richiama la necessità di adeguare le regole agli sviluppi tecnici, alla domanda dei consumatori, alla sostenibilità e ai rischi connessi all’influenza aviaria, mantenendo al contempo un quadro coerente con le norme igieniche e di etichettatura alimentare dell’Unione. Il regolamento si coordina inoltre con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, che disciplina le modalità applicative.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda le uova in guscio prodotte da galline della specie Gallus gallus, escluse le uova da cova. Sono coinvolti produttori, raccoglitori, centri di imballaggio, operatori della filiera, industria alimentare e non alimentare, nonché i soggetti che importano o esportano uova.
Ai fini del regolamento assumono rilievo alcune definizioni specifiche, tra cui:
- imballaggio, distinto dagli imballaggi da trasporto e dai contenitori di uova industriali;
- vendita di uova sfuse, cioè la vendita al dettaglio di uova non confezionate;
- raccoglitore, come stabilimento registrato per la raccolta di uova destinate a centri di imballaggio, mercati autorizzati o industria;
- uova industriali, non destinate al consumo umano;
- partita, intesa come insieme omogeneo di uova per origine, data, metodo di allevamento e, se del caso, qualità e peso.
Caratteristiche qualitative e classificazione
Le uova di categoria A devono presentare requisiti di qualità elevati: guscio e cuticola puliti e intatti, camera d’aria di altezza non superiore a 6 mm, tuorlo appena visibile alla speratura, albume chiaro e traslucido, germe impercettibile, assenza di corpi estranei e di odori atipici. Per le uova commercializzate come "extra" la camera d’aria non può superare 4 mm.
Le uova che non rispettano tali standard rientrano nella categoria B. In ogni caso, le uova di categoria A che perdono le caratteristiche richieste devono essere declassate a categoria B; inoltre, le uova non stampigliate entro 10 giorni dalla deposizione sono considerate di categoria B.
Le uova di categoria A sono ulteriormente classificate per peso in quattro classi:
- XL: almeno 73 g;
- L: almeno 63 g e meno di 73 g;
- M: almeno 53 g e meno di 63 g;
- S: meno di 53 g.
Se una confezione contiene uova di calibri diversi, l’imballaggio deve indicare il peso netto minimo e la dicitura "uova di vario calibro".
Conservazione e trattamento
Il regolamento mantiene un’impostazione restrittiva: le uova di categoria A non devono essere lavate o pulite, né prima né dopo la classificazione, salvo il regime derogatorio per alcuni Stati membri. In via generale, le uova di categoria A non possono subire trattamenti di conservazione e non possono essere refrigerate in locali o impianti con temperatura artificiale inferiore a 5 °C.
Non si considerano refrigerate le uova mantenute a meno di 5 °C:
- durante il trasporto, per un massimo di 24 ore;
- in un punto vendita o in locali adiacenti, per un massimo di 72 ore.
Gli Stati membri che al 1° giugno 2003 autorizzavano il lavaggio possono mantenere tale facoltà, a condizione che i centri di imballaggio operino secondo i manuali nazionali di buona prassi per il lavaggio delle uova. Le uova lavate possono essere commercializzate solo nello Stato membro che ha concesso l’autorizzazione.
Termini di classificazione, stampigliatura e tracciabilità
Le uova di categoria A devono essere classificate, stampigliate e imballate entro 10 giorni dalla deposizione. Le uova commercializzate secondo il regime dell’articolo 12 devono essere classificate, stampigliate e imballate entro 4 giorni dalla deposizione.
Il termine minimo di conservazione deve essere stampigliato al momento dell’imballaggio, in conformità al regolamento (UE) n. 1169/2011.
In materia di tracciabilità, ogni imballaggio di trasporto deve riportare:
- nome e indirizzo del produttore;
- codice del produttore;
- numero di uova e/o peso;
- data o periodo di deposizione;
- data di spedizione.
Le stesse informazioni devono figurare nei documenti di accompagnamento. Una copia va conservata da ciascun operatore che riceve le uova, mentre gli originali restano presso il centro di imballaggio che effettua la classificazione. Quando le partite sono suddivise da un raccoglitore per consegne a più operatori, i documenti possono essere sostituiti da etichette sui contenitori di trasporto, purché riportino tutte le informazioni richieste.
Stampigliatura, imballaggi e indicazione del metodo di allevamento
Le uova destinate a un raccoglitore, un centro di imballaggio o un’industria situati in un altro Stato membro devono essere stampigliate con il codice del produttore prima di lasciare il sito di produzione. È possibile una deroga contrattuale, su richiesta congiunta degli operatori e con previo accordo scritto dello Stato membro in cui è situato il centro di imballaggio; il contratto deve avere durata minima di un mese e i servizi di ispezione interessati devono essere informati prima della deroga.
Le uova di categoria B spedite in un altro Stato membro devono essere stampigliate in modo da poter essere distinte dalle uova di categoria A; il regolamento specifica che l’indicazione consiste in un cerchio di almeno 12 mm con la lettera "B" di almeno 5 mm oppure in un punto colorato visibile di almeno 5 mm.
Gli imballaggi delle uova di categoria A devono riportare, in caratteri visibili e leggibili:
- i codici dei centri di imballaggio;
- la categoria di qualità, come "categoria A" o "A", eventualmente associata a "fresche" o "uova fresche";
- la categoria di peso;
- il termine minimo di conservazione;
- la dicitura "uova lavate" se del caso;
- una raccomandazione di conservazione al fresco dopo l’acquisto.
In aggiunta, deve essere indicato il metodo di allevamento. Le formule ammesse sono limitate a quelle previste per l’allevamento tradizionale nell’allegato I e, per il biologico, al rinvio all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848. La spiegazione del codice del produttore deve comparire sull’esterno dell’imballaggio o all’interno.
Per la categoria B, gli imballaggi devono indicare il codice del centro di imballaggio, la categoria di qualità e la data di imballaggio.
Menzioni facoltative: freschezza e alimentazione delle galline
Le diciture "extra" o "extra fresche" possono essere utilizzate come menzione facoltativa solo fino al nono giorno successivo alla deposizione. Se impiegate, l’imballaggio deve riportare in modo chiaro la data di deposizione e il termine dei nove giorni.
Le indicazioni riferite alla composizione del mangime delle galline ovaiole sono consentite solo a determinate condizioni minime. In particolare:
- i cereali possono essere menzionati solo se rappresentano almeno il 60% in peso della formula del mangime, che può includere al massimo il 15% di sottoprodotti di cereali;
- se si fa riferimento a un cereale specifico, questo deve rappresentare almeno il 30% della formula;
- se si menzionano più cereali, ciascuno deve rappresentare almeno il 5% della formula.
Vendita di uova sfuse
Nella vendita al dettaglio di uova sfuse, le informazioni obbligatorie da esporre al consumatore sono:
- categoria di qualità;
- categoria di peso;
- indicazione del metodo di allevamento;
- spiegazione del significato del codice del produttore;
- termine minimo di conservazione.
Qualità degli imballaggi e uova industriali
Gli imballaggi devono essere resistenti agli urti, asciutti, ben mantenuti e puliti, e realizzati con materiali idonei a proteggere le uova da odori estranei e da alterazioni qualitative.
Le uova industriali, non destinate al consumo umano, devono essere commercializzate in contenitori con fascetta o etichetta rossa. Tali fascette o etichette devono riportare:
- nome e indirizzo dell’operatore destinatario;
- nome e indirizzo dell’operatore mittente;
- dicitura "uova industriali" in caratteri maiuscoli di 2 cm;
- dicitura "inadatte al consumo umano" in caratteri di almeno 8 mm.
Tolleranze nei controlli
Il regolamento introduce tolleranze differenziate in funzione della fase di controllo. Per le partite di categoria A, in fase di controllo sono ammesse:
- 5% di uova con difetti di qualità nel centro di imballaggio subito prima della spedizione;
- 7% negli altri stadi di commercializzazione.
Per partite inferiori a 180 uova, tali percentuali raddoppiano. Non è invece ammessa alcuna tolleranza per l’altezza della camera d’aria nelle uova vendute come "extra" o "extra fresche" al controllo dell’imballaggio o all’importazione.
Per il peso, una partita di categoria A può contenere fino al 10% di uova appartenenti alle categorie di peso contigue a quella indicata sull’imballaggio, ma non più del 5% di uova della categoria immediatamente inferiore; anche qui, se la partita controllata è inferiore a 180 uova, le percentuali raddoppiano. Per la stampigliatura, è ammessa una tolleranza del 20% per le uova con indicazioni illeggibili.
Esportazioni e importazioni
Le uova imballate destinate all’esportazione verso paesi terzi possono essere soggette a requisiti diversi o aggiuntivi rispetto alle norme UE su qualità, stampigliatura ed etichettatura.
Per le importazioni, la Commissione valuta, su richiesta del paese interessato, l’equivalenza delle norme del paese terzo, inclusi requisiti di stampigliatura, etichettatura, metodi di allevamento e controlli, nonché la loro effettiva applicazione. Se l’equivalenza è riconosciuta, le uova importate sono stampigliate con un numero distintivo equivalente al codice del produttore. La Commissione deve aggiornare regolarmente tali valutazioni e pubblicarne gli esiti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Le uova importate devono essere stampigliate nel paese d’origine con il codice ISO 3166. In assenza di equivalenza, gli imballaggi devono indicare chiaramente il paese d’origine e il metodo di allevamento con la dicitura "non conforme alle norme UE".
Eccezioni territoriali
Per i dipartimenti francesi d’oltremare, il regolamento consente una deroga specifica: le uova destinate alla vendita al dettaglio possono essere spedite refrigerate. In tal caso, oltre alle indicazioni ordinarie, l’imballaggio deve riportare la dicitura "uova refrigerate" e informazioni sulla refrigerazione; il marchio distintivo è un triangolo equilatero di almeno 10 mm di lato.
Per alcune regioni della Finlandia elencate nell’allegato III, le uova vendute direttamente dal produttore ai punti di vendita sono esentate dai requisiti dell’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal presente regolamento, fermo restando l’obbligo di indicare correttamente il metodo di allevamento.
Abrogazione ed entrata in vigore
Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 e stabilisce che i riferimenti al testo abrogato si intendano fatti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466, secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e perimetro normativo
Integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 con norme di commercializzazione applicabili alle uova di Gallus gallus, escluse le uova da cova, disciplinando criteri di classificazione, conservazione e trattamento, stampigliatura e imballaggio, menzioni riservate facoltative, tolleranze e condizioni di importazione/esportazione (art. 1).
Definizioni rilevanti
Introduce definizioni specifiche di imballaggio, vendita di uova sfuse, raccoglitore, industria alimentare e non alimentare, collettività, uova, uova rotte, incubate e industriali, partita, reimballaggio, commercializzazione, operatore, sito di produzione, centro di imballaggio, consumatore finale e codice del produttore; rinvia inoltre alle definizioni dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e n. 853/2004 (art. 2).
Categorie qualitative delle uova
Le uova di categoria A devono avere guscio e cuticola integri e puliti, camera d’aria fino a 6 mm (4 mm per la dicitura "extra"), tuorlo e albume con caratteristiche specifiche, germe impercettibile e assenza di corpi estranei e odori atipici. Le uova che non soddisfano tali requisiti sono di categoria B; sono inoltre di categoria B le uova di categoria A declassate e le uova non stampigliate entro 10 giorni dalla deposizione (art. 3).
Conservazione, trattamento e lavaggio
Le uova di categoria A non devono essere lavate o pulite né sottoposte a trattamenti di conservazione e non possono essere refrigerate in locali o impianti mantenuti artificialmente sotto 5 °C, salvo brevi eccezioni per trasporto o vendita. Gli Stati membri che al 1° giugno 2003 autorizzavano il lavaggio possono mantenere tale autorizzazione per i centri di imballaggio conformi ai manuali nazionali; le uova lavate possono essere commercializzate solo nello Stato membro che ha concesso l’autorizzazione (art. 4).
Classificazione per peso
Le uova di categoria A sono classificate in XL (≥73 g), L (≥63 g e <73 g), M (≥53 g e <63 g) e S (<53 g). Se un imballaggio contiene uova di calibri diversi, si indica il peso netto minimo e la dicitura "uova di vario calibro" (art. 5).
Termini di classificazione, stampigliatura e imballaggio
Le uova di categoria A devono essere classificate, stampigliate e imballate entro 10 giorni dalla deposizione; quelle commercializzate ai sensi dell’art. 12 entro 4 giorni. Il termine minimo di conservazione è stampigliato al momento dell’imballaggio secondo il regolamento (UE) n. 1169/2011 (art. 6).
Tracciabilità e documenti di trasporto
Ogni imballaggio di trasporto deve riportare nome e indirizzo del produttore, codice del produttore, numero e/o peso delle uova, data o periodo di deposizione e data di spedizione. Le stesse informazioni devono figurare nei documenti di accompagnamento, conservati dagli operatori e dal centro di imballaggio; in taluni casi i documenti possono essere sostituiti da etichette sui contenitori di trasporto (art. 7).
Stampigliatura per consegne transfrontaliere e uova di categoria B
Le uova consegnate a raccoglitori, centri di imballaggio o industrie in un altro Stato membro devono essere stampigliate con il codice del produttore prima di lasciare il sito di produzione; è possibile una deroga contrattuale, su richiesta congiunta e previo accordo scritto dello Stato membro del centro di imballaggio, con durata minima del contratto di un mese. Le uova di categoria B commercializzate in un altro Stato membro devono essere stampigliate in modo da essere distinte dalle uova di categoria A (artt. 8-9).
Deroghe per consegna diretta all’industria alimentare
Gli Stati membri possono esentare, su richiesta, dagli obblighi di stampigliatura le uova consegnate direttamente dal sito di produzione all’industria alimentare, sotto piena responsabilità dell’operatore alimentare e con impegno all’uso esclusivo per la trasformazione. Sono previste regole di informazione tra Stati membri e una possibile esenzione anche per uova importate da paesi terzi, purché la destinazione finale sia controllata (art. 10).
Etichettatura degli imballaggi
Gli imballaggi di categoria A devono indicare codice del centro di imballaggio, categoria di qualità, categoria di peso, termine minimo di conservazione, dicitura "uova lavate" se applicabile e raccomandazione di conservazione al fresco dopo l’acquisto. Devono inoltre indicare il metodo di allevamento, con formule ammesse per allevamento all’aperto e biologico; per la categoria B sono richiesti codice del centro di imballaggio, categoria di qualità e data di imballaggio (art. 11).
Menzioni facoltative su freschezza e mangimi
Le diciture "extra" o "extra fresche" sono ammesse solo fino al nono giorno dopo la deposizione e devono essere accompagnate da data di deposizione e termine di 9 giorni. Le indicazioni sulla composizione del mangime sono soggette a requisiti minimi: cereali almeno al 60% della formula, con limiti specifici per cereale singolo o multipli (artt. 12-13).
Vendita di uova sfuse
Nella vendita al minuto di uova sfuse devono essere fornite al consumatore, in modo visibile e leggibile, la categoria di qualità, la categoria di peso, il metodo di allevamento, la spiegazione del codice del produttore e il termine minimo di conservazione (art. 14).
Requisiti degli imballaggi e uova industriali
Gli imballaggi devono essere resistenti agli urti, asciutti, ben mantenuti e puliti, e realizzati con materiali idonei a proteggere le uova da odori estranei e alterazioni della qualità. Le uova industriali devono essere immesse in contenitori con fascetta o etichetta rossa recante i dati dell’operatore mittente e destinatario e la dicitura "uova industriali" e "inadatte al consumo umano" (artt. 15-16).
Reimballaggio
Le uova imballate di categoria A possono essere reimballate solo dai centri di imballaggio e ogni imballaggio deve contenere uova provenienti da una sola partita (art. 17).
Tolleranze di controllo
Per le partite di categoria A sono ammesse tolleranze del 5% di difetti di qualità al centro di imballaggio prima della spedizione e del 7% negli altri stadi; per partite inferiori a 180 uova le percentuali raddoppiano. Non è ammessa tolleranza per l’altezza della camera d’aria nelle uova "extra" in fase di imballaggio o importazione; è prevista una tolleranza del 20% per indicazioni illeggibili sulla stampigliatura (artt. 18-20).
Esportazione verso paesi terzi e importazioni
Le uova destinate all’esportazione verso paesi terzi possono essere soggette a requisiti diversi o supplementari rispetto alle norme UE. Per le importazioni, la Commissione può valutare l’equivalenza delle norme del paese terzo, incluse stampigliatura, etichettatura, metodi di allevamento e controlli; se l’equivalenza è riconosciuta, le uova recano un numero distintivo equivalente al codice del produttore. In mancanza di equivalenza, sugli imballaggi devono comparire paese d’origine e dicitura "non conforme alle norme UE" relativa al metodo di allevamento; le uova importate devono inoltre essere stampigliate nel paese d’origine con il codice ISO 3166 (art. 22).
Eccezioni territoriali
Per i dipartimenti francesi d’oltremare è consentita, in deroga all’art. 4, par. 2, la spedizione refrigerata di uova destinate alla vendita al dettaglio, con obbligo di indicare "uova refrigerate" e di apporre un marchio triangolare equilatero di almeno 10 mm di lato. Le uova vendute direttamente dal produttore in alcune regioni della Finlandia elencate nell’allegato III sono esentate dai requisiti di cui all’allegato VII, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal presente regolamento, salvo l’obbligo di indicare il metodo di allevamento (artt. 23-24).
Abrogazione, rinvio e applicazione
È abrogato il regolamento (CE) n. 589/2008; i relativi riferimenti si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2023/2466 secondo la tavola di concordanza dell’allegato IV. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri (artt. 25-26).
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 17 ago 2023Regolamento (UE) 2023/1643
- Regolamento · 17 ago 2023Regolamento (UE) 2023/1644
- Regolamento · 17 ago 2023Regolamento (UE) 2023/1645
- Regolamento · 17 ago 2023Regolamento (UE) 2023/1653
- Regolamento · 17 ago 2023Regolamento (UE) 2023/1678
- Regolamento · 17 ago 2023Regolamento (UE) 2023/1773
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →