L.R. FVG 1/2018
Disposizioni in materia di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia disciplina requisiti, controlli e responsabilità per piscine pubbliche, private aperte al pubblico, a uso collettivo e condominiali. Prevede un regolamento attuativo entro 180 giorni e un adeguamento delle piscine esistenti entro 2 anni dall’entrata in vigore del regolamento. Escluse le piscine termali, marine e geotermiche regolamentate da norme speciali.
Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio
Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle piscine a uso natatorio
La legge della Regione Friuli Venezia Giulia stabilisce un quadro organico per la costruzione, la gestione, la vigilanza e il controllo delle piscine a uso natatorio, con l’obiettivo di tutelare la salute dei bagnanti e del personale. La disciplina si coordina con l’Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003 e con le norme tecniche vigenti.
Finalità e definizioni
La Regione interviene per garantire la sicurezza e l’igiene degli impianti natatori e per promuovere la cultura del salvamento, anche tramite informazione e formazione di utenti, personale e titolari degli impianti. La nozione di piscina ricomprende i complessi attrezzati con uno o più bacini artificiali, interrati o fuori terra, destinati ad attività ricreative, formative, sportive o terapeutiche svolte in acqua, con relativi impianti tecnologici e servizi accessori.
Classificazione delle piscine e ambito oggettivo
Le piscine sono classificate in funzione della destinazione in più categorie:
- piscine pubbliche o private aperte al pubblico;
- piscine private o pubbliche a uso collettivo, inserite in strutture ricettive o di altra collettività, accessibili solo agli ospiti, clienti, soci o utenti della struttura;
- impianti finalizzati al gioco acquatico;
- piscine condominiali, salvo quelle di condomini fino a otto unità abitative.
Sono escluse dall’applicazione della legge le piscine per usi riabilitativi, curativi e termali alimentate con acqua marina, termale o da fonte geotermica, in quanto soggette a normativa specifica. Ai fini igienico-sanitari, le piscine sono inoltre distinte secondo caratteristiche strutturali, ambientali e di utilizzo, secondo il futuro regolamento regionale.
Elementi funzionali del complesso piscina
Nel complesso piscina possono essere individuate diverse sezioni funzionali: pubblico, vasche, servizi, impianti tecnici e attività ausiliarie. Le sezioni devono rispettare le norme di sicurezza vigenti al momento dell’autorizzazione e risultare accessibili in modo sicuro, anche con riguardo all’abbattimento delle barriere architettoniche. La sezione impianti tecnici deve essere accessibile solo agli operatori autorizzati e dotata delle necessarie misure di sicurezza. Se è prevista una vasca di compenso, questa deve essere collocata in locale aerato, di adeguate dimensioni e accessibile in sicurezza.
Regolamento regionale attuativo
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere adottato un regolamento regionale che definisca in modo unitario:
- requisiti strutturali, gestionali, organizzativi, tecnici e igienico-ambientali dell’impianto;
- capienza massima e modalità di accesso a impianto e vasche;
- modalità di vigilanza e controlli;
- sistema di primo soccorso e formazione del personale;
- segnaletica di sicurezza;
- locale di primo soccorso e relative dotazioni;
- frequenza e documentazione dei controlli interni;
- eventuali deroghe ad alcuni obblighi, in relazione a tipologia, dimensioni, caratteristiche strutturali, attività svolte e numero massimo di utenti.
Per i requisiti dell’acqua vale la tabella A dell’allegato 1 dell’Accordo Stato-Regioni 16 gennaio 2003. Il regolamento è adottato previo parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro 30 giorni; decorso inutilmente tale termine, il parere può essere omesso.
Disciplina delle piscine pubbliche o private aperte al pubblico e degli impianti di gioco acquatico
Per le piscine aperte al pubblico e per gli impianti finalizzati al gioco acquatico la legge detta regole su gestione, sicurezza e tutela igienico-sanitaria. Gli impianti devono rispettare i requisiti distributivi, tecnici, organizzativi, gestionali, igienico-sanitari e impiantistici definiti dal regolamento e dalle norme UNI. L’acqua di alimentazione deve provenire da acquedotto pubblico o da fonti autonome preventivamente idonee al consumo umano e deve rispettare i parametri chimici e microbiologici previsti dalla normativa sulle acque potabili e specificati dal regolamento.
L’area di insediamento deve essere proporzionata alla superficie delle vasche e può comprendere banchine perimetrali in manto erboso, purché vi siano percorsi sicuri per i bagnanti e docce, lavapiedi o sistemi alternativi idonei a garantire la pulizia prima dell’ingresso in acqua. Devono essere assicurati accessibilità ai mezzi di servizio e di soccorso e il rispetto delle norme su sicurezza e barriere architettoniche.
Il regolamento interno della piscina deve essere esposto all’ingresso in modo ben visibile e fruibile a utenti e bagnanti, con indicazione delle modalità di accesso e della presenza dell’assistente ai bagnanti.
Responsabile della piscina e personale nelle piscine aperte al pubblico
Il titolare dell’impianto individua un responsabile della piscina, oppure assume personalmente tale funzione. Il responsabile garantisce il corretto funzionamento gestionale, tecnologico e organizzativo dell’impianto, il rispetto dei requisiti igienico-ambientali e delle caratteristiche dell’acqua, l’attuazione dell’autocontrollo, la pulizia e disinfezione quotidiana degli ambienti e il rispetto del piano di sicurezza contenuto nella valutazione del rischio.
Ove previsto, il responsabile individua anche:
- l’assistente ai bagnanti, abilitato al salvamento e al primo soccorso e facilmente riconoscibile;
- l’addetto agli impianti tecnologici, con competenza tecnica specifica.
L’assistente ai bagnanti deve essere presente a bordo vasca in numero proporzionato a vasche e bagnanti, secondo il regolamento. La Regione promuove corsi di formazione igienico-sanitaria, di sicurezza e salvamento, in collaborazione con Aziende sanitarie e altri soggetti abilitati.
Controlli, autocontrollo e documentazione
I controlli sul funzionamento del complesso piscina sono distinti in:
- controlli interni, affidati al responsabile della piscina;
- controlli esterni, di competenza dell’Azienda sanitaria territorialmente competente.
Il responsabile deve predisporre un documento di valutazione del rischio che analizzi i potenziali pericoli, individui i punti critici, stabilisca limiti, monitoraggio, azioni correttive e verifiche periodiche. Deve inoltre mantenere un registro degli esiti dei controlli interni e tenere a disposizione dell’Azienda sanitaria, per almeno due anni, la documentazione relativa a:
- valutazione del rischio;
- registro dei requisiti tecnico-funzionali;
- controlli dell’acqua e svuotamenti;
- normativa antinfortunistica e antincendio;
- certificazioni impiantistiche;
- brevetti degli assistenti ai bagnanti;
- attestazioni di formazione e aggiornamento del personale.
L’Azienda sanitaria effettua i controlli esterni secondo piani di vigilanza e può prescrivere interventi per ripristinare i requisiti mancanti. In caso di inadempienza o di rischio per la salute, può disporre anche la chiusura temporanea dell’impianto, dandone immediata comunicazione al Comune.
Piscine private o pubbliche a uso collettivo
Per le piscine inserite in strutture ricettive, scolastiche, sportive, assistenziali o similari, accessibili solo agli ospiti, clienti, soci o utenti della struttura, si applicano regole specifiche ma coerenti con i requisiti generali sull’acqua e sulla sicurezza.
Il responsabile della piscina è il titolare dell’attività o un suo delegato. Nei casi previsti individua l’addetto agli impianti tecnologici. La presenza dell’assistente ai bagnanti è richiesta solo se stabilita dal regolamento regionale attuativo. In tal caso, l’assistente vigila sulle attività in vasca e nelle aree perimetrali e deve essere presente durante l’orario di utilizzo della piscina.
Se l’assistente non è previsto, l’area della piscina deve essere adeguatamente protetta da una recinzione che scoraggi l’accesso non autorizzato, con particolare attenzione al divieto di accesso incontrollato ai minori di 14 anni. Anche in questo caso il regolamento interno va esposto all’ingresso in modo ben visibile.
Piscine condominiali
La disciplina si applica alle piscine condominiali, con esclusione di quelle inserite in condomini fino a otto unità abitative. Il responsabile della piscina è, di regola, l’amministratore di condominio, salvo diversa deliberazione dell’assemblea. L’assemblea, su proposta dell’amministratore, nomina l’addetto agli impianti tecnologici; se il condominio non è tenuto ad avere un amministratore, responsabile e addetto sono individuati direttamente dall’assemblea.
L’assistente ai bagnanti è previsto solo se l’assemblea lo stabilisce. In tal caso deve vigilare sulla vasca e sugli spazi perimetrali durante l’orario di utilizzo. Se non è prevista tale figura, l’area della piscina deve essere protetta da una recinzione idonea a scoraggiare l’accesso di intrusi, nel rispetto del divieto di accesso incontrollato dei minori di 14 anni.
Anche per le piscine condominiali il regolamento interno deve essere esposto all’ingresso e rendere chiare le modalità di accesso e l’eventuale presenza dell’assistente ai bagnanti.
Disposizioni transitorie e applicazione nel tempo
La legge si applica alle piscine di nuova realizzazione. Le piscine già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento regionale devono adeguarsi alle disposizioni del regolamento entro 2 anni dalla sua entrata in vigore.
Sono considerate esistenti le piscine per le quali sia stato ottenuto un titolo edilizio conforme a normativa con data anteriore all’entrata in vigore del regolamento; anche a queste si applica il medesimo regime transitorio.
Disposizioni finanziarie
La legge prevede una spesa complessiva di 30.000 euro per il triennio 2018-2020, destinata alle attività formative promosse dalla Regione in materia igienico-sanitaria, sicurezza e salvamento. La copertura è assicurata mediante prelievo da appositi fondi di bilancio dello stesso triennio.
Valutazione di attualità
La disciplina risulta riferita a requisiti tecnici e gestionali delle piscine ancora potenzialmente utili, ma con rilevanti scadenze già fissate nel tempo per l’adeguamento delle strutture esistenti e con una parte delle previsioni finanziarie ormai esaurita. Per tali aspetti temporanei, la legge ha efficacia pratica limitata ai profili ancora applicabili alle strutture in esercizio o ai procedimenti amministrativi collegati.
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