L.R. FVG 44/2017
Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale interviene in modo ampio su finanza, autonomie locali, lavoro, ambiente, agricoltura, cultura, istruzione, sanità e organizzazione amministrativa. Molte misure sono transitorie e riferite al 2018-2020, con numerose scadenze già concluse; alcune disposizioni sono state poi abrogate o superate, rendendo l’atto in larga parte non più utile nella prassi attuale.
Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020 della Friuli Venezia Giulia
Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia reca un insieme molto ampio di interventi collegati alla manovra di bilancio 2018-2020. La disciplina riguarda soprattutto assetto finanziario, autonomie locali, lavoro, attività produttive, ambiente, agricoltura, cultura, istruzione, funzione pubblica e sanità, con numerose misure a termine o transitorie.
Disposizioni intersettoriali e contabili
La legge interviene su varie norme regionali di carattere generale e contabile. In particolare:
- modifica la disciplina del libro fondiario, abrogando l’articolo 22 della L.R. 15/2010 e il comma 2 dell’articolo 23, e sostituendo un rinvio normativo nel comma 3 dello stesso articolo 23;
- trasferisce alla Regione, quale patrimonio indisponibile per finalità istituzionali, alcuni immobili di San Giorgio di Nogaro collegati all’area delle vasche di stoccaggio dei fanghi di dragaggio del fiume Corno;
- consente la partecipazione di Friulia S.p.A. al capitale di società operanti nei settori infrastrutture logistiche, intermodalità, viabilità e trasporti, previa deliberazione della Giunta regionale sulla strategicità dell’intervento;
- autorizza la Regione a negoziare un’alleanza con ICCREA Banca S.p.A. mediante aumento di capitale riservato, quale socio di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A.;
- modifica la riscossione dei crediti di importo inferiore a 30.000 euro derivanti da revoca o decadenza di contributi pubblici, prevedendo ingiunzione e recupero coattivo con iscrizione a ruolo o altre modalità previste dalla normativa statale. Questa disciplina è però differita di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Tutela dei consiglieri regionali e rimborso spese legali
In materia di trattamento economico dei consiglieri e assessori regionali, la legge fornisce un’interpretazione autentica dell’indennità di fine mandato:
- il periodo di mandato fino alla X legislatura è riconosciuto per intero secondo la disciplina previgente;
- dalla XI legislatura, il periodo è comunque considerato ai fini dell’indennità di fine mandato secondo la disciplina introdotta dalla L.R. 10/2013, entro il limite di dieci annualità.
Per il rimborso delle spese legali, la legge introduce una disciplina transitoria per i procedimenti e i giudizi definiti tra il decreto-legge n. 1/2012 e la L.R. 23/2016. Se il compenso professionale è stato pattuito, il rimborso avviene entro i limiti dei valori massimi dei parametri o delle tariffe vigenti alla data di entrata in vigore della legge, previo giudizio di conformità dell’Avvocatura regionale. È prevista una commissione di valutazione con termine di 30 giorni e gettone di presenza di 150 euro per il componente esterno. La disciplina si applica anche ai procedimenti già definiti o alle richieste di rimborso già presentate ma non ancora liquidate.
Attività produttive, aree industriali e consorzi
La legge disciplina il trasferimento di beni e il riassetto di strutture industriali territoriali:
- i beni indisponibili dell’EZIT inclusi nell’agglomerato industriale di interesse regionale passano al Consorzio di sviluppo economico locale dell’area giuliana;
- anche alcuni beni disponibili dell’EZIT, individuati dal Commissario liquidatore come non necessari alla chiusura della procedura, sono trasferiti al medesimo Consorzio;
- il Commissario liquidatore deve individuare i beni da trasferire entro 60 giorni e la consegna dei beni indisponibili va effettuata entro 90 giorni;
- il verbale di consegna costituisce titolo per trascrizione, intavolazione e voltura catastale;
- i beni disponibili possono essere consegnati anche prima della chiusura della procedura commissariale.
La legge consente inoltre al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo di acquisire, mediante conferimento dall’UTI della Carnia, immobili industriali o artigianali nelle zone D1 dell’agglomerato di competenza.
Sul piano transitorio, per il regime delle agevolazioni di cui all’articolo 2, comma 13, della L.R. 27/2014, la disciplina continua a valere dal 1° gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2018 solo per le imprese già autorizzate, mentre dal 1° gennaio 2019 la disposizione cessa di avere efficacia.
La legge inoltre modifica la disciplina sugli incentivi alle attività produttive e sull’accesso agli aiuti, introduce variazioni sull’assetto di alcuni commi della L.R. 37/2017 e consente al Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo acquisizioni coerenti con il piano industriale.
Risorse agricole e forestali
Nel settore agricolo, la legge stabilisce che il contributo in conto interessi per la ristrutturazione fondiaria delle aziende agricole non cessa se, durante il mutuo, si verificano la perdita del possesso dei fondi oggetto dell’aiuto o la vendita/cambio di destinazione/perdita del possesso dei fondi preposseduti che hanno inciso sull’istruttoria. La regola vale anche in caso di estinzione anticipata del mutuo e vendita dei fondi oggetto dell’aiuto.
In materia forestale, la legge aggiorna varie definizioni e modalità operative: introduce la figura del direttore dell’esecuzione del lotto boschivo; modifica le regole su amministrazione diretta, cessione di materiale forestale, classificazione della viabilità forestale, modalità di esecuzione dei lavori e affidamenti a terzi.
Sul recupero dei terreni incolti o abbandonati nei territori montani, l’istanza di assegnazione delle risorse e la cartografia delle aree devono essere presentate entro il 1° marzo di ogni anno.
Per i Consorzi di bonifica, la legge avvia un profondo riordino contabile:
- passa al sistema contabile economico-patrimoniale;
- impone il bilancio di esercizio entro il 30 aprile e il bilancio di previsione entro il 30 novembre;
- disciplina la gestione provvisoria e i limiti di spesa;
- definisce il contenuto del piano dei conti, del budget, della relazione esplicativa e della relazione dei revisori;
- stabilisce il controllo di legittimità sugli atti più rilevanti.
Queste modifiche, però, acquistano effetto solo con l’adozione del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2020; fino ad allora continua a valere il vecchio regime. Il piano dei conti doveva essere adottato entro quattro mesi, con eventuale approvazione sostitutiva regionale.
La legge detta anche criteri per il primo stato patrimoniale iniziale e per la valutazione di immobili, mobili e terreni.
Ulteriori interventi riguardano la viticoltura, la fauna e la caccia: si aggiornano rinvii ai regimi di sostegno comunitario, si modificano le regole sugli interventi relativi alla fauna selvatica e sulle verifiche veterinarie delle carcasse, e si prorogano alcune graduatorie e regimi transitori fino al 31 dicembre 2018.
Ambiente, energia, acqua e rifiuti
In materia ambientale la legge:
- modifica il riferimento temporale relativo alla gestione del patrimonio EZIT in liquidazione;
- proroga e disciplina gli atti di affidamento del servizio idrico e dei rifiuti in scadenza al 31 dicembre 2017, consentendone la proroga per garantire la continuità dei servizi, con convalida dell’Assemblea regionale d’ambito;
- disciplina il riallineamento delle concessioni in caso di aggregazione di società di gestione del servizio idrico integrato;
- aggiorna la disciplina regionale sui rifiuti, sopprimendo alcuni riferimenti e consentendo ad ARPA, Corpo forestale regionale e Comuni di supportare le attività di controllo;
- ridefinisce la composizione delle assemblee locali AUSIR per il servizio idrico integrato e per la gestione integrata dei rifiuti urbani.
Assetto del territorio, edilizia e sicurezza nei lavori in quota
Nel settore edilizio e urbanistico la legge:
- chiarisce che gli incentivi regionali per le politiche abitative sono cumulabili con eventuali garanzie aggiuntive disposte da leggi regionali o statali;
- sostiene i Comuni nell’acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a sezione museale e centro di formazione per salvaguardare il patrimonio storico-architettonico;
- proroga al 31 dicembre 2018 la validità delle domande presentate nel 2017 e non finanziate per mancanza di risorse;
- interviene sulla nozione di redditi assimilati per l’edilizia residenziale pubblica, includendo anche reddito d’impresa e da partecipazione se prodotti con apporto di lavoro personale;
- modifica alcune disposizioni del codice regionale dell’edilizia;
- chiarisce la nozione di interventi di demolizione e bonifica per il rilancio del distretto della sedia, includendovi anche eventuali opere di ripristino.
La legge modifica anche la disciplina sulla sicurezza dei lavori in quota, aggiornando i rinvii normativi e ampliando il perimetro degli interventi soggetti agli obblighi previsti.
Beni e attività culturali, sport e tempo libero
La legge contiene numerose misure di semplificazione e proroga nel settore culturale:
- per alcune iniziative finanziate nel 2017, la domanda di conferma del contributo e di erogazione del saldo può essere presentata con rendicontazione semplificata, in considerazione del lungo tempo trascorso;
- per i contributi di importo inferiore a 2.000 euro, in determinate situazioni, è prevista la rinuncia ai diritti di credito per evitare costi di recupero sproporzionati;
- le commissioni valutative nei settori cultura, beni culturali, sport e solidarietà possono operare a distanza con procedure telematiche;
- per le attività legate a “Tolmezzo città Alpina 2017” la rendicontazione è ammessa fino al 30 settembre 2018;
- si prorogano termini e si ridefiniscono le regole per le domande dei sistemi bibliotecari e per le spese degli ecomusei;
- la disciplina transitoria della L.R. 12/2017 si applica anche all’annualità 2018;
- si aggiornano norme di tutela delle minoranze linguistiche slovene e della lingua friulana, spostando la scadenza per gli interventi sulla legislatura ai primi 24 mesi dall’inizio della stessa.
Istruzione, università, lavoro, formazione e politiche giovanili
Per il diritto allo studio universitario, la tassa regionale per l’anno accademico 2018-2019 viene articolata in tre fasce ISEE: 120, 140 e 160 euro.
In materia di lavoro e pari opportunità, la legge amplia le funzioni regionali includendo espressamente la promozione della partecipazione paritaria di donne e uomini al mercato del lavoro e alla vita economica, con attenzione alla conciliazione tra lavoro e cura dei familiari. Viene riscritta la disciplina sulla parità di genere e sulla conciliazione, con previsione di servizi di consulenza e sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori.
La disciplina dei tirocini viene profondamente rafforzata:
- la Regione regola i tirocini tramite regolamento nel rispetto dei livelli essenziali statali;
- sono individuati requisiti dei soggetti ospitanti, limiti numerici, durata, convenzioni e progetto formativo;
- in caso di gravi irregolarità, la Regione può intimare la cessazione del tirocinio e interdire il soggetto ospitante dall’attivare nuovi tirocini per 12 mesi;
- sono previsti anche inviti alla regolarizzazione per violazioni sanabili;
- recidive entro 24 mesi comportano interdizioni di 18 o 24 mesi;
- l’interdizione opera anche se il tirocinio è riqualificato come rapporto di lavoro subordinato;
- le funzioni di accertamento e contestazione sono attribuite alla struttura regionale competente in materia di formazione.
Le sanzioni relative ai tirocini si applicano solo ai tirocini attivati dopo l’entrata in vigore della legge.
Per l’università, si precisa che per alcuni interventi si applica la disciplina del procedimento amministrativo regionale, e si ammettono a finanziamento le spese sostenute dal sistema universitario regionale dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.
La Regione può inoltre utilizzare le risorse destinate ai Centri per l’impiego per rafforzare la rete pubblica dei servizi per l’impiego e incentivare il personale della struttura competente. Un regolamento regionale deve fissare i criteri di ripartizione delle risorse.
Salute, politiche sociali e servizi socio-assistenziali
La legge modifica l’organizzazione degli acquisti per il Servizio sanitario regionale, specificando il ruolo dell’EGAS come soggetto delegato per le acquisizioni di beni e servizi destinati al SSR.
Riforma inoltre il Servizio sociale dei Comuni:
- la gestione associata delle funzioni comunali tramite UTI assume la denominazione di Servizio sociale dei Comuni;
- essa costituisce condizione per accedere ai finanziamenti regionali;
- è prevista una soglia demografica minima di 45.000 abitanti, ridotta a 25.000 per le UTI con prevalenza di comuni montani o parzialmente montani, con esclusione della zona omogenea del Carso;
- le UTI sotto soglia devono convenzionarsi con UTI contigue della stessa Azienda sanitaria per esercitare unitariamente le funzioni del SSC;
- la convenzione disciplina funzione, servizi e rapporti finanziari;
- possono essere stipulati accordi tra più Unioni per la gestione comune di uno o più servizi.
La legge introduce anche i principi organizzativi del SSC:
- regolamento dell’Assemblea per l’organizzazione del servizio;
- presenza territoriale diffusa di segretariato sociale e servizio sociale professionale;
- almeno un assistente sociale ogni 3.000 abitanti;
- priorità nell’assegnazione del Fondo sociale regionale;
- ufficio di direzione, programmazione e controllo;
- requisiti professionali per il responsabile del servizio.
La gestione resta in forma diretta delle UTI, ma può essere delegata all’Azienda sanitaria o ad un’Azienda pubblica di servizi alla persona. Sono inoltre disciplinati clausole sociali per gli appalti e la prosecuzione del personale già operante nella materia fino al pensionamento, salvo formazione obbligatoria.
Sistema delle autonomie locali e finanza pubblica
La legge dedica una parte molto ampia al riordino delle autonomie locali. Tra i principali contenuti:
- slittamenti di termini per l’esercizio associato delle funzioni comunali e per l’integrazione di alcuni Comuni in aree territoriali diverse da quelle originariamente assegnate;
- approvazione di cronoprogrammi da parte delle UTI entro 90 giorni da specifiche deliberazioni della Giunta;
- regolazione dei rapporti finanziari tra UTI e Comuni interessati;
- posticipo di numerose scadenze al 31 dicembre 2018, 30 giugno 2019 o 30 giugno 2020, secondo i casi;
- disciplina sperimentale del regolamento sui rapporti finanziari delle UTI;
- sanzioni per ritardi nell’invio dei flussi alla BDAP e per il mancato invio dei certificati al rendiconto 2012-2016;
- rafforzamento della cooperazione tra UTI e Comuni per la gestione associata;
- nuovi criteri per i trasferimenti finanziari e per la gestione delle conseguenze di modifiche territoriali o organizzative;
- proroga della validità di graduatorie concorsuali e disciplina di mobilità, inclusa la neutralità finanziaria di alcune mobilità intercompartimentali.
La legge interviene inoltre sul procedimento di soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia, dettando un cronoprogramma dettagliato:
- trasmissione dell’atto di ricognizione entro il 1° giugno 2018;
- proposta di piano di subentro entro il 15 giugno 2018;
- eventuali accordi entro il 5 luglio 2018;
- intesa sul piano entro il 25 luglio 2018;
- approvazione del piano entro il 10 agosto 2018;
- trasferimento delle funzioni provinciali dal 1° settembre 2018;
- criteri per l’assegnazione di beni e partecipazioni entro il 25 luglio 2018;
- piano di liquidazione entro il 15 novembre 2018;
- soppressione delle Province dal 1° gennaio 2019;
- approvazione del bilancio finale di liquidazione entro il 31 gennaio 2019.
Sono poi disciplinati ulteriori aspetti economici, tra cui il mantenimento a carico dell’Ufficio stralcio degli oneri per la viabilità provinciale trasferita a FVG Strade S.p.A., il contributo a iniziative formative e di accompagnamento per ANCI FVG e Federsanità ANCI FVG, la quantificazione dei risparmi strutturali derivanti dalla soppressione delle Province e l’autorizzazione a rateizzare in 50 anni un credito nei confronti del Comune di Sauris.
Funzione pubblica e personale
La legge interviene sulla disciplina del pubblico impiego regionale e locale:
- amplia l’ambito di operatività di alcune disposizioni alle UTI;
- proroga alcuni termini di incarichi e graduatorie;
- introduce deroghe assunzionali per il biennio 2018-2019 nei servizi socio-assistenziali e nella polizia locale;
- modifica la disciplina della formazione del personale del Comparto unico;
- aggiorna le regole sulla nomina del direttore dell’esecuzione nei contratti di trasporto pubblico;
- chiarisce la neutralità finanziaria di alcune mobilità intercompartimentali dal Servizio sanitario regionale;
- consente alle UTI di conferire ad interim l’incarico di Direttore generale a un Segretario comunale se non si procede a selezione.
La legge ridefinisce anche l’assetto della Direzione centrale salute, ricondotta alla disciplina ordinaria delle strutture direzionali regionali, con prosecuzione degli incarichi esistenti fino alla loro scadenza naturale o, per alcuni incarichi di responsabile di Area, fino al 31 agosto 2018.
Altre disposizioni di interesse operativo
Vi sono inoltre numerose misure puntuali, spesso a termine, che possono interessare operatori professionali:
- proroga di termini di rendicontazione e spesa per contributi in materia di sicurezza, cultura, montagna, agricoltura e sanità;
- aggiornamento di rinvii normativi in materia di finanza locale, contratti pubblici, edilizia, ambiente e lavoro;
- trasferimenti di immobili e partecipazioni a enti e società pubbliche o territoriali;
- regole specifiche per il fondo incentivante per le funzioni tecniche;
- criteri per il subentro della Regione nelle funzioni delle Province soppresse.
Regime temporale e deprecazione pratica
La legge entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è efficace dall’1 gennaio 2018, ma gran parte delle disposizioni ha natura transitoria, con scadenze già concluse tra il 2018 e il 2020 o con effetti collegati a esercizi finanziari ormai chiusi. Molte norme risultano inoltre successivamente abrogate o superate da interventi legislativi successivi. Per questo, nel quadro attuale, il provvedimento è in larga parte di scarso o nullo impiego pratico, pur restando utile come testo storico di riferimento per vicende pregresse.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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