L.R. FVG 48/2017
Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, ai sensi dell'articolo 7, primo comma, numero 3), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1º febbraio 2018 il nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, in provincia di Udine, mediante fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina. Disciplina elezione degli organi nel 2018, subentro in beni, rapporti e personale, regime transitorio, assegnazioni finanziarie per l’avvio e contributi annuali fino al 2022.
Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina per fusione di Fiumicello e Villa Vicentina
Istituzione del Comune di Fiumicello Villa Vicentina
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina e la conseguente istituzione del nuovo Comune di Fiumicello Villa Vicentina, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. La disciplina produce effetti dal 1º gennaio 2018, mentre l’istituzione del nuovo ente decorre dal 1º febbraio 2018.
Ambito territoriale e assetto istituzionale
Il nuovo Comune è istituito in provincia di Udine ed ha come capoluogo Fiumicello. Il territorio comunale è formato dalla somma dei territori dei due Comuni estinti per fusione. Lo statuto del nuovo ente deve assicurare forme di partecipazione e decentramento dei servizi a favore delle comunità di origine.
Elezione degli organi e gestione provvisoria
Le elezioni degli organi del nuovo Comune si tengono in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno 2018. Dal 1º febbraio 2018 cessano le cariche di sindaco, giunta e consiglio dei Comuni fusi. Da tale data il Presidente della Regione, con decreto adottato su conforme deliberazione della Giunta regionale, nomina un commissario e un vicecommissario con i poteri degli organi cessati; l’indennità dei commissari è determinata nello stesso decreto ed è a carico del bilancio del nuovo Comune. Lo statuto del nuovo Comune va approvato entro sei mesi dall’elezione degli organi.
Successione nei rapporti giuridici e nel personale
Il Comune di Fiumicello Villa Vicentina subentra in tutti i beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi pendenti dei due Comuni originari. Il personale dei Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina è trasferito al nuovo ente.
Regime transitorio fino all’operatività del nuovo Comune
Fino al 31 gennaio 2018 le due amministrazioni possono adottare tutti i provvedimenti utili a garantire la piena operatività del nuovo Comune dal 1º febbraio 2018 e possono agire congiuntamente o singolarmente, anche su mandato reciproco. Entro la stessa data i consigli comunali, con deliberazioni conformi approvate a maggioranza assoluta dei componenti, devono individuare lo statuto, i regolamenti, gli atti generali e normativi e le altre disposizioni da applicare provvisoriamente al nuovo Comune fino a diverse determinazioni della nuova amministrazione.
Pianificazione, urbanistica e incarichi esterni
I piani, i regolamenti e gli strumenti urbanistici vigenti al 31 gennaio 2018 restano efficaci anche dopo la fusione, per l’ambito territoriale e la popolazione del Comune che li ha approvati, fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del nuovo Comune. Sono ammesse varianti agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi comunali nel rispetto della normativa vigente e con riferimento all’intero ambito del nuovo ente. I consiglieri comunali continuano a svolgere gli incarichi esterni già attribuiti fino alla nomina dei nuovi rappresentanti; analogamente restano in carica, fino alla scadenza, i soggetti nominati dai due Comuni in enti, aziende, istituzioni o altri organismi.
Giunta nei primi due mandati
Limitatamente ai primi due mandati elettorali, il sindaco del nuovo Comune nomina la giunta fino a un massimo di sette componenti e deve in ogni caso garantire la rappresentanza di entrambe le comunità di origine.
Oneri di primo impianto e copertura finanziaria
È prevista una specifica assegnazione per gli oneri di primo impianto a favore del nuovo Comune, concessa ed erogata d’ufficio nell’anno 2018 entro novanta giorni dall’approvazione del bilancio del Comune, senza obbligo di rendicontazione e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica regionali. La spesa prevista è pari a 800.000 euro per il 2018.
Fondo di accompagnamento per i Comuni fusi
Al nuovo Comune è attribuito anche il trasferimento annuale a valere sul fondo di accompagnamento per i Comuni risultanti da fusione: 335.521 euro per ciascuno dei primi tre anni e 167.760,50 euro per ciascuno dei due anni successivi, per il periodo coperto dalle leggi di stabilità e di bilancio dal 2018 al 2022. Le relative coperture sono imputate agli stanziamenti di bilancio indicati dalla legge per il 2018-2020 e, per il 2021-2022, ai corrispondenti stanziamenti dei bilanci futuri.
Entrata in vigore ed efficacia temporale
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ma dispiega i propri effetti dal 1º gennaio 2018. Le disposizioni finanziarie e transitorie sono quindi collegate all’avvio del nuovo Comune e, per alcune misure, hanno durata limitata agli esercizi 2018-2022.
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