Risposta n. 18 del 8/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeArt.14, comma 2-quater.1, D.L. 4 giugno 2013, n.63 (cd. "ecosismabonus")
Il quesito
La società, proprietaria esclusiva di più unità immobiliari, chiede: 1) se le pertinenze (alcune fuori dal perimetro o in corpo distinto) concorrono al conteggio delle unità ai fini del limite di spesa per interventi sulle parti comuni; 2) se il limite di spesa (96.000/136.000 euro per unità) si applica anche alla singola unità in sede di ripartizione millesimale; 3) se le spese attribuite alle singole unità, nell'ambito di un appalto unico, possano beneficiare della maggiorazione "sismica"; 4) se interventi sull'involucro non raggiungenti la qualità energetica media e la sostituzione dell'impianto di climatizzazione possano rientrare nell"ecosismabonus" o debbano essere trattati separatamente (ecobonus).
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante propone che: 1) le 4 pertinenze concorrano al conteggio delle 10 unità (5 abitazioni, 1 laboratorio, 4 pertinenze) e quindi al limite complessivo (96.000/136.000 x 10); 2) il limite vada applicato solo al complesso edilizio (condominio) e non alla singola unità in sede di ripartizione millesimale, per cui anche quote millesimali che superino il valore unitario possono beneficiare della detrazione; 3) le spese imputate alle singole unità possano beneficiare della detrazione maggiorata per misure antisismiche se l'intervento complessivo assicura il miglioramento sismico; 4) l'intervento sull'involucro non raggiungente la qualità media rientri comunque nell"ecosismabonus" per le parti comuni, mentre la sostituzione dell'impianto di climatizzazione centralizzato debba essere trattata distintamente come ecobonus con i relativi limiti (es. 30.000 euro per unità) e obblighi ENEA.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma i principi generali ma fornisce precisazioni: - la nozione di "parti comuni" è oggettiva e il singolo proprietario può comunque fruire delle agevolazioni se esistono più unità autonome; - le pertinenze collocate in un edificio diverso da quello oggetto degli interventi non vanno conteggiate nel "numero delle unità di ciascun edificio" per il calcolo del limite di spesa; - il limite massimo (136.000 euro per unità nel caso ecosismabonus) va calcolato riferito all'intero edificio; in assenza di pluralità di proprietari la ripartizione millesimale non rileva ai fini del diritto all'agevolazione; - le spese per interventi sulle singole unità possono rientrare nel beneficio se sono di completamento dell'intervento sulle parti comuni, ma la loro ammissibilità richiede valutazione fattuale; - gli interventi sull'involucro devono rispettare la soglia >25% della superficie disperdente e/o i requisiti di prestazione energetica indicati dalle norme per rientrare nell"ecosismabonus; - la sostituzione degli impianti di climatizzazione non rientra nel comma 2-quater.1 e va trattata come ecobonus separato con i relativi limiti e percentuali (es. plafond e aliquote previste dalla normativa e dalla circolare 19/E/2020).
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