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Interpello

Risposta n. 19 del 8/01/2021

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Art.16, comma 1-septies, DL 4 giugno 2013 n.63 - "sisma bonus acquisti"; plurimi quesiti

Il quesito

La società chiede se e come si applica il "sisma bonus acquisti" a interventi di demolizione e ricostruzione (anche con aumento volumetrico e cambio d'uso da produttivo ad abitativo), sulla validità della SCIA sismica presentata dopo la SCIA architettonica, sull'ammissibilità del box/garage, sui termini temporali per la fruizione, sui beneficiari (persone fisiche e società), sul cumulo con altre agevolazioni, sulle modalità di utilizzo della detrazione (sconto in fattura, cessione del credito, cessioni frazionate o a valore ridotto), sulle conseguenze in caso di indebita fruizione (anche penali) e, infine, sulla qualificazione IVA dell'intervento (nuova costruzione o ristrutturazione e aliquote 4%/10%).

Soluzione prospettata dal contribuente

L'istante sostiene che: l'agevolazione si applica anche se l'edificio demolito è produttivo e quello ricostruito è abitativo; la SCIA sismica allegata successivamente ma comunque prima dell'inizio lavori è valida; i garage/pertinenze sono agevolabili e la detrazione va calcolata separatamente se i prezzi sono distinti; il vincolo temporale è solo la vendita entro 18 mesi dal termine lavori (non il 31/12/2021); anche società possono beneficiare; la detrazione può cumularsi con l'art.16-bis comma 3 TUIR; interventi con aumento volumetrico e cambio d'uso rientrano nel beneficio; il beneficiario può scegliere anche lo sconto in fattura; l'impresa che pratica lo sconto può cedere il credito ai propri fornitori (anche indiretti) ma non ad altri; il credito può essere ceduto anche a società del gruppo, frazionatamente e anche a corrispettivo inferiore; l'atto di cessione non richiede registrazione; in caso di indebita fruizione può configurarsi reato ex art.10‑quater; l'intervento, se qualificato come "Tupini", meriterebbe IVA 4%, altrimenti si applicherà 10% se qualificato come ristrutturazione edilizia.

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia conferma che: il "sisma bonus acquisti" si applica anche in caso di cambio d'uso e di aumento volumetrico se le norme urbanistiche lo consentono; sulla SCIA sismica richiama la circolare n.19/E/2020 e risoluzione n.38/E/2020 (il quesito originario è inammissibile per variazione fattispecie); per pertinenze (box) la detrazione va calcolata sul prezzo unitario risultante dall'atto e il prezzo dell'immobile principale e della pertinenza va considerato unitariamente entro il limite di 96.000 euro; l'atto di acquisto deve essere stipulato entro il 31/12/2021 (non basta la sola vendita entro 18 mesi se oltre tale termine); società possono fruire dell'agevolazione anche per immobili strumentali destinati alla locazione; non è possibile cumulare il "sisma bonus acquisti" con la detrazione di cui all'art.16‑bis comma 3 TUIR (sono alternative); la disciplina si applica anche con aumento volumetrico se consentito; lo sconto in fattura e la cessione del credito sono ammessi secondo le regole del superbonus e relativi provvedimenti (inclusa possibilità di cessione a banche e intermediari); la cessione frazionata del credito non è ammessa (salvo che per ripartizione fra diversi fornitori secondo i provvedimenti); la cessione a valore ridotto è ammessa e l'atto non è soggetto a registrazione; in caso di indebita fruizione si procede al recupero con interessi e sanzioni e, nei casi previsti, può concorrere la responsabilità penale (richiamo art.10‑quater D.Lgs.74/2000); quanto all'IVA, la qualificazione urbanistica spetta al Comune: la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico può rientrare nella ristrutturazione (per cui si applica 10%) alla luce della modifica normativa (d.l.76/2020), mentre se qualificata come nuova costruzione si applicherà il 4% se ricorrono le condizioni per essere "Tupini".

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