Risposta n. 20 del 8/01/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAliquota IVA applicabile agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobile utilizzato come casa di riposo e di lunga degenza
Il quesito
Se l'immobile della Fondazione (APSP) possa essere qualificato come "edificio di edilizia residenziale pubblica" per l'applicazione dell'IVA ridotta al 10% (n.127-duodecies Tabella A parte III d.P.R. 633/72) per interventi di manutenzione straordinaria; in subordine se gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria possano beneficiare dell'aliquota del 10% ai sensi dell'art.7, comma 1, lett. b) legge 488/1999 (edifici assimilati a case di abitazione non di lusso con stabile residenza di collettività); e se l'aliquota ridotta si applica a qualsiasi parte dell'immobile oppure solo alle parti comuni o alle singole unità abitative. La Fondazione si dichiara beneficiario/consumatore finale.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante sostiene che l'edificio, essendo realizzato da un ente pubblico (APSP) con concorso di Enti pubblici e destinato a residenza stabile di collettività (casa di riposo/lunga degenza), rientri nella nozione di "edilizia residenziale pubblica" e quindi gli interventi di manutenzione straordinaria siano assoggettati all'IVA al 10% ai sensi del n.127-duodecies. In subordine ritiene applicabile il 10% ai sensi dell'art.7(1)(b) anche per interventi ordinari e straordinari su edifici assimilati a case di abitazione non di lusso destinati a residenza stabile di collettività; inoltre sostiene che l'aliquota si applichi a qualsiasi parte dell'immobile e che la Fondazione operi come beneficiario finale. Infine richiama la disciplina sui beni "di valore significativo".
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia osserva che la verifica fattuale spetta agli uffici ma ricorda i requisiti normativi: il n.127-duodecies richiede che l'edificio sia sia pubblico sia residenziale. Sulla base della documentazione e dello statuto, l'immobile dell'APSP è qualificabile come edilizia residenziale pubblica; perciò, purché gli interventi siano riconducibili alla definizione di manutenzione straordinaria (art.3 d.P.R. 380/2001) e documentati dagli enti competenti, si applica l'IVA al 10% ai sensi del n.127-duodecies. Quanto all'art.7(1)(b) legge 488/1999, l'agevolazione del 10% si applica agli interventi di recupero realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e sugli edifici assimilati a case di abitazione non di lusso destinati a stabile residenza di collettività (es. ospizi); valgono le regole sui beni di valore significativo (limite di applicazione dell'aliquota) e, se la parte abitativa supera il 50% o l'edificio è interamente destinato a residenza collettiva, l'agevolazione può riguardare sia le parti comuni sia le unità abitative, sempre previa documentazione amministrativa che comprovi la riconducibilità degli interventi alle fattispecie agevolate.
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