Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 168 del 12-8-1999

Nuove disposizioni in materia di mobilità lunga e di proroga dell’indennità di mobilità.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce gli effetti dell’articolo 45 della legge n. 144/1999 su mobilità lunga, proroghe della mobilità ordinaria e adeguamento dell’indennità. Vengono riepilogati i contingenti disponibili, le categorie di lavoratori interessate, i limiti di spesa e le istruzioni operative per le Sedi, con rinvio a successivi chiarimenti per alcune fattispecie ancora non definite dal Ministero. Sono inoltre richiamate le regole pensionistiche applicabili ai lavoratori collocati in mobilità, distinguendo tra varie platee e diversi regimi previdenziali.

Chiarimenti INPS su mobilità lunga, proroghe dell’indennità di mobilità e adeguamento dell’indennità

Chiarimenti su mobilità lunga, proroghe dell’indennità e regole pensionistiche

La circolare fornisce chiarimenti applicativi sull’articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n. 144, intervenendo su mobilità lunga, proroghe della mobilità ordinaria, adeguamento dell’indennità e riflessi pensionistici per i lavoratori collocati in mobilità. Il testo coordina le nuove disposizioni con la normativa previgente e con precedenti messaggi e circolari INPS, indicando anche i limiti di contingente, i tetti di spesa e le istruzioni operative per le Sedi.

Mobilità lunga: quadro normativo e contingenti

La circolare ricostruisce la successione delle norme che hanno riaperto la mobilità lunga dopo il 1° luglio 1997, sempre in favore di platee limitate e per il collocamento in mobilità lunga di anzianità di cui all’articolo 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

In particolare, vengono richiamati:

  • l’articolo 3 del D.L. 19 maggio 1997, n. 129, convertito dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, che aveva previsto il beneficio per 3.500 lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 1998 e, per le imprese interessate ai contratti d’area, entro il 31 dicembre 1999;
  • l’articolo 1-septies del D.L. 8 aprile 1998, n. 78, convertito dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che aveva disposto un analogo beneficio per 1.000 lavoratori da collocare in mobilità entro il 31 dicembre 1999;
  • l’articolo 81, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, che aveva elevato il contingente da 1.000 a 3.000 unità e fissato il termine finale al 31 dicembre 2002;
  • l’articolo 45, comma 17, lettera b), della legge n. 144/1999, che ha ulteriormente aumentato il numero massimo dei destinatari della mobilità lunga a 7.000 unità complessive.

La disposizione della legge n. 144/1999 riserva inoltre 200 unità ai lavoratori edili licenziati nelle ipotesi previste dalla normativa richiamata, con domanda delle aziende interessate da presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 giugno 1999.

Mobilità lunga: criteri di selezione e riparto degli oneri

La circolare richiama le istruzioni ministeriali per l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità lunga. Con il decreto ministeriale 25 marzo 1998, poi modificato dal decreto 5 giugno 1998, è stato chiarito che le imprese non possono collocare in mobilità lunga i lavoratori che maturino le condizioni e i requisiti per la pensione di anzianità entro la scadenza del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria.

Viene precisato che per “condizioni” deve intendersi anche il termine di decorrenza della pensione: se tale decorrenza è successiva alla cessazione della mobilità ordinaria, il collocamento in mobilità lunga è possibile.

La circolare precisa inoltre che:

  • gli oneri derivanti dal permanere nelle liste di mobilità oltre la durata ordinaria devono essere posti a carico dell’impresa che ha disposto il licenziamento;
  • per tali oneri occorre seguire le istruzioni del punto 3 della circolare n. 185/1998, come modificate dal messaggio n. 32182 del 27 maggio 1999;
  • il Ministero del lavoro ha distribuito con decreto del 17 giugno 1999 il numero di unità attribuite alle imprese che avevano presentato domanda, demandando alle stesse l’individuazione nominativa degli aventi titolo entro il limite assegnato.

Proroga dell’indennità di mobilità ordinaria

L’articolo 45, comma 17, della legge n. 144/1999 introduce più ipotesi di proroga dei trattamenti di mobilità ordinaria o speciale.

Articolo 45, comma 17, lettera c)

La norma prevede la proroga fino a un massimo di dodici mesi dell’indennità di mobilità per i lavoratori titolari di mobilità con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate dagli interventi della legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le procedure per la stipula dei contratti d’area di cui all’articolo 2, comma 203, lettera f), della legge n. 662/1996.

La proroga è subordinata a un apposito decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro un limite massimo di spesa di 12 miliardi di lire. La circolare rinvia quindi a successive istruzioni operative.

Articolo 45, comma 17, lettera e)

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 1999 i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per i lavoratori che hanno beneficiato del trattamento straordinario di cui all’articolo 4, comma 21, terzo e quinto periodo, della legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

La circolare evidenzia che:

  • chi beneficia della proroga della CIGS subisce una pari riduzione del periodo di indennità di mobilità, se spettante;
  • la copertura finanziaria è fissata in 45 miliardi di lire a carico del Fondo per l’occupazione;
  • la proroga può essere concessa a non più di 2.500 lavoratori complessivi;
  • sono attesi ulteriori chiarimenti del Ministero sui destinatari effettivi, motivo per cui la circolare non impartisce istruzioni definitive.

Articolo 45, comma 17, lettera f)

La norma proroga per dodici mesi i trattamenti di mobilità di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991 e il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia di cui all’articolo 11, comma 2, della stessa legge, in favore dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis.

La circolare precisa che:

  • il beneficio riguarda al massimo 350 unità;
  • la Sede regionale INPS per la Sardegna deve acquisire le note di individuazione dei lavoratori trasmesse dalle imprese;
  • entro tale limite la Sede autorizza il pagamento della proroga;
  • se le segnalazioni eccedono le 350 unità, le note devono essere trasmesse tempestivamente alla Direzione Centrale delle Prestazioni, Ufficio disoccupazione, con riserva di pagamento.

La copertura finanziaria è pari a 11 miliardi di lire, a carico del Fondo per l’occupazione.

Articolo 45, comma 17, lettera g)

La disposizione stanzia ulteriori 25 miliardi di lire per il riconoscimento dell’indennità di mobilità, già prorogata per il 1998 dall’articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in favore dei lavoratori licenziati da imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici e imprese di vigilanza.

La circolare modifica l’orientamento già espresso con il messaggio n. 20937 del 25 febbraio 1999 e autorizza il pagamento integrale dell’indennità per l’intera durata spettante solo ai lavoratori licenziati entro il 31 ottobre 1998. Per i licenziati successivamente, la circolare rinvia a successive istruzioni.

Resta fermo che, nella liquidazione delle domande, le Sedi devono detrarre eventuali anticipazioni già corrisposte a titolo di indennità.

Adeguamento dell’indennità di mobilità

La circolare ricorda che l’articolo 7, comma 3, della legge n. 223/1991 prevedeva l’adeguamento annuale dell’indennità di mobilità in misura pari all’aumento dell’indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti. Poiché tale meccanismo non ha più potuto operare dopo l’abolizione della contingenza, gli importi non sono stati variati nel tempo.

L’articolo 45, comma 1, lettera r), della legge n. 144/1999 prevede, nell’ambito della delega per la riforma degli ammortizzatori sociali da attuarsi entro il 31 dicembre 1999, poi differito al 30 aprile 2000, che il Governo debba provvedere all’adeguamento annuale dell’indennità di mobilità nella misura dell’80% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

La circolare ritiene presumibile che il nuovo meccanismo possa operare dal 1° gennaio 2000 e precisa che le Sedi non devono procedere ad alcun adeguamento prima dell’adozione del provvedimento di legge delegata.

Trattamento pensionistico dei lavoratori collocati in mobilità

La circolare dedica un’ampia parte alle regole pensionistiche applicabili ai lavoratori in mobilità, distinguendo le diverse platee e i diversi regimi.

Lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge n. 229/1997

Per i lavoratori inclusi negli elenchi predisposti dalle imprese, collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 e aventi titolo alla mobilità lunga, continua ad applicarsi la disciplina previgente richiamata dalla legge n. 449/1997 e dalle successive modifiche.

La circolare precisa che tali lavoratori possono conseguire la pensione di anzianità:

  • a carico dell’AGO dei lavoratori dipendenti, dal primo giorno del mese successivo a quello di perfezionamento di 35 anni di assicurazione e contribuzione e del compimento del 52° anno di età, oppure senza limite di età al raggiungimento di 36 anni di contribuzione;
  • a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, con cumulo della contribuzione pregressa, dal primo giorno del mese successivo al perfezionamento di 35 anni di assicurazione e contribuzione e del compimento del 56° anno di età, oppure senza limite di età al compimento di 40 anni di contribuzione.

Per la pensione di vecchiaia nell’AGO resta confermata l’età di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.

Lavoratori delle miniere, cave e torbiere

Per i lavoratori iscritti alla gestione speciale di cui alla legge n. 5/1960 continuano a trovare applicazione le norme speciali richiamate nella circolare, secondo i criteri del Ministero del lavoro esposti nella lettera del 21 aprile 1998 e nella circolare n. 101 dell’11 maggio 1998.

La circolare precisa che tali lavoratori, se aventi titolo alla mobilità lunga, conseguono la pensione di anzianità al raggiungimento del requisito dei 35 anni con la maggiorazione di anzianità prevista dall’articolo 18 della legge n. 153/1969, a decorrere dal mese successivo alla maturazione, purché la domanda di pensione sia presentata entro il mese di perfezionamento del requisito.

L’età pensionabile resta fissata a 55 anni; per la pensione di vecchiaia i requisiti assicurativi e contributivi sono elevati progressivamente secondo la tabella B del decreto legislativo n. 503/1992.

Lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi entro il 31 marzo 1998

Per i lavoratori collocati in mobilità sulla base di accordi collettivi di individuazione delle eccedenze intervenuti entro il 31 marzo 1998, che maturino i requisiti durante il periodo di fruizione della mobilità ordinaria, la pensione di anzianità è disciplinata dalla tabella B della legge n. 335/1995.

La circolare richiama, per l’anno 1999, i requisiti di 53 anni di età e 35 anni di contribuzione oppure 37 anni di contribuzione indipendentemente dall’età; per l’anno 2000, 54 anni di età e 35 anni di contribuzione oppure 37 anni di contribuzione indipendentemente dall’età.

Quanto alla decorrenza:

  • se i requisiti sono perfezionati entro il primo trimestre dell’anno, la pensione decorre dal 1° luglio dello stesso anno, se l’interessato ha compiuto 57 anni entro giugno;
  • se i requisiti sono perfezionati entro il secondo trimestre, la decorrenza è dal 1° ottobre dello stesso anno, se l’interessato ha compiuto 57 anni entro settembre;
  • se i requisiti sono perfezionati entro il terzo trimestre, la decorrenza è dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • se i requisiti sono perfezionati entro il quarto trimestre, la decorrenza è dal 1° aprile dell’anno successivo.

La possibilità di utilizzare il cumulo della contribuzione nelle gestioni autonome è espressamente richiamata.

Lavoratori collocati in mobilità per effetto di accordi collettivi successivi al 31 marzo 1998

Per i lavoratori che perfezionano l’accordo collettivo dopo il 31 marzo 1998, i requisiti per la pensione di anzianità seguono le norme generali dell’articolo 59, comma 6, della legge n. 449/1997, con richiamo alla tabella C.

La circolare indica, per il 1999 e il 2000, i requisiti di 55 anni di età e 35 anni di contribuzione oppure 37 anni di contribuzione indipendentemente dall’età. Tuttavia, se tali lavoratori rientrano nelle categorie dell’articolo 59, comma 7, relative a operai e lavoratori precoci, si applica nuovamente la tabella B della legge n. 335/1995, con i requisiti più favorevoli già ricordati.

Anche per questa platea sono richiamate le stesse finestre di decorrenza trimestrali e la possibilità di cumulo per le gestioni autonome.

Lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’articolo 1-septies della legge n. 176/1998, come modificata

Per i lavoratori dipendenti delle aziende ubicate nei territori interessati dalle proroghe di cui all’articolo 4, comma 21, del D.L. n. 510/1996, la circolare ribadisce che i dipendenti inclusi negli elenchi delle imprese e collocati in mobilità con titolo alla mobilità lunga possono accedere alla pensione di anzianità ai requisiti della legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997.

Vengono distinti due casi:

  • accordi collettivi intervenuti entro il 31 marzo 1998: si applicano i requisiti della tabella B della legge n. 335/1995, con le decorrenze confermate dall’articolo 59, comma 8, della legge n. 449/1997;
  • accordi collettivi successivi al 31 marzo 1998: si applicano i requisiti della tabella C della legge n. 449/1997, salvo il richiamo alle categorie di operai e precoci che consente di tornare alla tabella B.

Per la pensione di vecchiaia resta confermata l’età di 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. Per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere si richiamano le norme speciali già ricordate sopra.

Lavoratori edili ammessi al trattamento speciale di disoccupazione

La circolare tratta infine i lavoratori edili ai quali trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991, a seguito dell’articolo 45, comma 17, lettera b), della legge n. 144/1999 e delle domande ministeriali presentate entro il 30 giugno 1999.

Per tali lavoratori si precisa che:

  • il pensionamento può essere conseguito al raggiungimento dei requisiti di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico di anzianità previsti dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997;
  • si applicano, a seconda del momento dell’accordo collettivo sulle eccedenze, le condizioni e decorrenze indicate nei punti dedicati ai lavoratori collocati in mobilità entro o dopo il 31 marzo 1998;
  • i periodi di accredito figurativo connessi al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia sono utili anche ai fini del diritto alla pensione di anzianità.

Allegato operativo: individuazione dei requisiti aziendali per la mobilità lunga

Nel messaggio allegato n. 32182 del 27 maggio 1999, l’INPS affronta il tema dell’anzianità aziendale necessaria per la mobilità lunga ex legge n. 229/1997. Viene chiarito che, per verificare i requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, della legge n. 223/1991, possono essere considerati i periodi di lavoro prestati presso società appartenenti allo stesso gruppo industriale, ma soltanto se:

  • il gruppo industriale è definito ai sensi dell’articolo 2359 c.c.;
  • le imprese del gruppo sono destinatarie della normativa sulla mobilità;
  • il lavoratore ha conservato i trattamenti in essere presso l’impresa di provenienza, essendo la novazione del rapporto solo nominale;
  • il trasferimento è avvenuto senza soluzione di continuità.

Il messaggio ribadisce inoltre che la mobilità ordinaria resta comunque parametrata all’anzianità maturata presso l’impresa che ha disposto il licenziamento e che gli oneri per il permanere in mobilità oltre tali limiti sono a carico dell’impresa, secondo quanto già previsto dalla circolare n. 185 dell’11 agosto 1998.

Punti principali

Mobilità lunga: riaperture, contingenti e limiti

La mobilità lunga viene richiamata come beneficio riaperto da diverse norme dopo il 1° luglio 1997, ma riservato a un numero limitato di lavoratori e solo per il collocamento in mobilità lunga di anzianità ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della legge n. 223/1991. Vengono riepilogati i contingenti: 3.500 lavoratori previsti dal D.L. n. 129/1997, poi 1.000 unità dell’articolo 1-septies del D.L. n. 78/1998, elevate a 3.000 dalla legge n. 448/1998, fino a 7.000 unità complessive per effetto dell’articolo 45, comma 17, lettera b), della legge n. 144/1999. Di queste, 200 sono riservate ai lavoratori edili indicati dalla norma, con domanda ministeriale da parte delle imprese entro il 30 giugno 1999.

Mobilità lunga: criteri di individuazione e oneri a carico delle imprese

Per la mobilità lunga prevista dalla legge n. 229/1997, il Ministero del lavoro ha chiarito che ai fini della verifica dell’anzianità aziendale richiesta per la mobilità ordinaria possono essere considerati anche i periodi lavorativi presso società appartenenti allo stesso gruppo industriale, se ricorrono precise condizioni: gruppo ai sensi dell’articolo 2359 c.c., imprese del gruppo destinatarie della normativa sulla mobilità, conservazione dei trattamenti e trasferimento senza soluzione di continuità. La durata della mobilità ordinaria resta comunque limitata all’anzianità maturata presso l’impresa che ha disposto il licenziamento e gli oneri per il permanere in mobilità oltre tale durata sono posti a carico dell’impresa. Le imprese interessate ai 200 posti riservati ai lavoratori edili hanno presentato domanda entro il 30 giugno 1999, mentre il Ministero ha poi distribuito con decreto 17 giugno 1999 le unità attribuite alle singole imprese.

Proroga dell’indennità di mobilità ordinaria: prime fattispecie

L’articolo 45, comma 17, lettera c), prevede la proroga fino a dodici mesi dell’indennità di mobilità per i lavoratori con scadenza entro il 28 febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in aree interessate dalla legge n. 219/1981 e per le quali siano state avviate le procedure dei contratti d’area. La proroga deve essere disposta con decreto ministeriale entro un limite di spesa di 12 miliardi di lire, per cui la circolare rinvia a istruzioni successive. L’articolo 45, comma 17, lettera e), proroga fino al 31 dicembre 1999 i trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per determinate categorie già beneficiarie della disciplina speciale prevista dalla legge n. 608/1996, con limite di 45 miliardi di lire e massimale di 2.500 unità complessive; anche qui si attendono chiarimenti ministeriali sui destinatari.

Proroga per Sulcis e per altri settori commerciali e turistici

La lettera f) dell’articolo 45 proroga di dodici mesi, per un massimo di 350 unità, i trattamenti di mobilità e il trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia in favore dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. La Sede regionale INPS Sardegna deve acquisire le note di individuazione trasmesse dalle imprese e autorizzare il pagamento nei limiti del contingente; in caso di superamento del numero massimo, le note devono essere inoltrate alla Direzione Centrale delle Prestazioni con riserva di pagamento. La lettera g) stanzia 25 miliardi per l’indennità di mobilità, prorogata per il 1998, in favore dei lavoratori licenziati da imprese commerciali, agenzie di viaggio e turismo, operatori turistici e imprese di vigilanza, autorizzando il pagamento integrale solo per i licenziati entro il 31 ottobre 1998 e rinviando istruzioni per i successivi.

Adeguamento dell’indennità di mobilità

La circolare spiega che il previgente meccanismo di adeguamento annuale dell’indennità di mobilità, collegato all’indennità di contingenza, non ha potuto operare dopo l’abolizione di quest’ultima. L’articolo 45, comma 1, lettera r), della legge n. 144/1999 introduce una delega per la riforma degli ammortizzatori sociali e prevede un nuovo adeguamento annuale pari all’80% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La circolare ritiene presumibile che l’adeguamento possa decorrere dal 1° gennaio 2000 e precisa che le Sedi non devono procedere ad alcun aggiornamento finché non sia adottato il relativo provvedimento normativo.

Disposizioni pensionistiche per i lavoratori in mobilità

La circolare distingue varie platee di lavoratori collocati in mobilità e ne indica i requisiti pensionistici. Per i lavoratori delle imprese che hanno presentato domanda ex articolo 3 del D.L. n. 129/1997, con accordo collettivo entro il 31 marzo 1998, si applicano i requisiti della Tabella B della legge n. 335/1995; sono richiamati anche i requisiti per le gestioni autonome e la conferma dell’età pensionabile di vecchiaia a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. Analoghe regole vengono richiamate per i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell’articolo 1-septies della legge n. 176/1998, come modificato, con distinzione tra accordi collettivi entro o dopo il 31 marzo 1998 e con indicazione delle diverse decorrenze della pensione di anzianità. Sono inoltre richiamate le norme speciali per minieri, cave e torbiere iscritti alla gestione speciale della legge n. 5/1960 e per i lavoratori edili ammessi al trattamento speciale di disoccupazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.