Cassazione Penale, Sentenza n. 12647/2026 del 03/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per concorso in truffa (art. 640 c.p.) relativa all'induzione della persona offesa a versare complessivi euro 4.200 per l'acquisto di un trattore mai consegnato. In cassazione deduceva, con motivo principale di incompetenza territoriale, che il primo pagamento effettuato dalla vittima sarebbe stato eseguito mediante bonifico bancario (su carta con IBAN), ragione per cui, secondo la disciplina residuale dell'art. 9 c.p.p. e la giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 25992/2025), il luogo di consumazione della truffa sarebbe il luogo di riscossione del profitto e non quello della disposizione del pagamento, radicando così la competenza presso il Tribunale di Locri. Il ricorrente produceva documentazione atta a dimostrare la natura del primo accredito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano aspecifici e reiteravano doglianze già esaminate e adeguatamente motivate dai giudici di merito, senza un confronto critico con le loro argomentazioni. I giudici di merito avevano accertato che il primo accredito (acconto di euro 500, in data 23/01/2018) fu effettuato su carta prepagata "Postepay Evolution" e non su carta con IBAN collegata a conto corrente; in quel momento la vittima perse la disponibilità del denaro e l'agente ottenne immediata disponibilità della somma. Per tali ragioni la giurisprudenza sul pagamento tramite bonifico/IBAN non era applicabile al caso concreto. Ne consegue la conferma, in sostanza, del mantenimento della competenza originaria e della condanna di merito. A carico del ricorrente è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e, ritenuti profili di colpa per l'evidente inammissibilità, il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 640 cod. pen.
La norma configura il reato di truffa; dai provvedimenti di merito e dalla cassazione emergeva che il fatto contestato (induzione a pagare per bene non consegnato) rientrava nella fattispecie dell'art. 640 c.p., accertandosi il conseguimento del profitto mediante accrediti su carte di pagamento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite formale del ricorso in cassazione (vincoli di motivazione e ambito dei motivi consentiti), in quanto il ricorrente ha presentato le doglianze nei limiti richiesti dalla norma.
artt. 8 e 9 cod. proc. pen. (regole sulla competenza territoriale)
L'art. 9 è stato al centro della questione: la determinazione della competenza territoriale dipende dal luogo in cui il reato si è consumato. La Corte ha ritenuto che, per accrediti su carta prepagata senza IBAN, il reato si consuma nel luogo e nel momento in cui la vittima effettua il versamento, perché l'agente acquisisce immediata disponibilità della somma, mentre la regola sulla localizzazione del profitto per bonifico/IBAN (richiamata dal ricorrente) non si applicava al caso concreto.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamato in quanto prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso. La Corte ha dato applicazione alla norma condannando il ricorrente alle spese processuali e ad una somma a titolo di ammenda per avere proposto un ricorso ritenuto manifestamente inammissibile e gravemente infondato.
Massime di principio
- In caso di truffa, quando il pagamento avviene mediante carta prepagata ricaricabile (ad es. "Postepay" non collegata ad IBAN), il momento e il luogo di consumazione del reato sono quelli dell'accredito/ricarica effettuato dalla vittima: la disponibilità del denaro passa immediatamente all'agente, determinando la competenza territoriale in corrispondenza di quel luogo.
- Quando il pagamento avviene tramite bonifico su conto o su carta dotata di IBAN collegata a conto corrente bancario, la consumazione può essere localizzata nel luogo in cui l'agente consegue effettivamente il profitto (riscossione), e non necessariamente nel luogo in cui la vittima ha dato l'ordine di pagamento; per questo motivo la competenza territoriale può essere diversa.
- Per contestare la competenza territoriale è indispensabile produrre documenti decisivi e specifici relativi al singolo accredito che si assume determinante (data, modalità, tipologia di carta/contocorrente e luogo di riscossione); documentazione generica o riferita ad altri versamenti non è sufficiente.
- Non è efficace reiterare in cassazione argomentazioni già esaminate e motivate dai giudici di merito senza affrontarne criticamente le ragioni: i motivi vanno specifici e confrontarsi con la motivazione di merito, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile per aspecificità.
- Chi solleva eccezioni processuali (es. incompetenza territoriale) deve anche valutare il rischio di sanzioni per proposte di ricorso manifestamente infondate: la dichiarazione di inammissibilità può comportare condanne alle spese e ammende quando sussistono profili di colpa.
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