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Sentenza

Sentenza n. 16168/2026 - Roma, Sezione 3

Giustizia amministrativa202605673

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023 e ordinato l’accredito di 500 euro, oltre agli accessori dovuti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Velletri n. 1193/2025, pubblicata l’11 settembre 2025, che aveva accertato il suo diritto a fruire della Carta del docente per l’anno scolastico 2022/2023 e ordinato al Ministero di attivarla con accredito di 500 euro, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo. Ha dedotto l’inadempimento del Ministero. La sentenza era passata in giudicato, era stata notificata nelle forme di legge ed era decorso il termine di 120 giorni per l’adempimento; il Ministero, costituitosi con memoria di pura forma, non ha fornito chiarimenti sull’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza: ha ritenuto provati il passaggio in giudicato, la notificazione e il decorso del termine di 120 giorni, rilevando che il Ministero non aveva dato conto dell’adempimento né fornito chiarimenti. In applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, ha riconosciuto il diritto del ricorrente a conseguire quanto stabilito dal titolo, precisando che i presupposti della pretesa riconosciuta non sono sindacabili in sede di ottemperanza. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza; per l’eventuale inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente, che provvederà entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta del ricorrente. Non ha applicato allo stato penalità di mora, riservandone l’eventuale adozione a una successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Ha disposto l’invio della sentenza alla Procura regionale del Lazio della Corte dei conti e all’OIV del Ministero per quanto di competenza. Spese a carico del Ministero, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe.

    Il giudizio è stato proposto per ottenere l’esecuzione del giudicato; il TAR ha ordinato l’adempimento e nominato un commissario ad acta per l’eventuale inerzia.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

    La pronuncia civile passata in giudicato aveva riconosciuto, per l’anno scolastico 2022/2023, il diritto alla Carta del docente; in ottemperanza non sono nuovamente sindacabili i presupposti di tale diritto.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

    L’azione esecutiva è stata ritenuta procedibile dopo la notificazione del titolo all’amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l’adempimento.

  • art. 44, comma 3, d.l. 269/2003

    La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

    La disposizione, che modifica il termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, è richiamata quale fondamento del termine di 120 giorni decorso prima della proposizione dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, quando il titolo è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione e risulta decorso il termine di 120 giorni previsto per l’adempimento, l’inadempimento non contestato né chiarito dall’amministrazione consente di accogliere la pretesa esecutiva, secondo i principi sull’onere della prova tra creditore e debitore.
  • Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato: l’amministrazione deve dare esecuzione al contenuto del titolo.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, con decorrenza dell’intervento sostitutivo dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e previa richiesta del creditore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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