Sentenza n. 4751/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 4282 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.10.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4282/2025, che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di € 5.179,33 lordi per ferie non godute, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 4282, pubblicata il 9 ottobre 2025, notificata il 15 ottobre 2025 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto € 5.179,33 lordi a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute negli anni scolastici oggetto di causa, oltre interessi dal dovuto al saldo. Ha dedotto che, nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni pubbliche, la condanna era rimasta ineseguita. Ha domandato che l'amministrazione fosse condannata a dare integrale esecuzione al giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, che fosse nominato un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza al giudicato: la pretesa risultava documentata e l'amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento. Ha ordinato all'amministrazione di eseguire integralmente la sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia. In caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario da lui delegato, con ulteriori 60 giorni dalla comunicazione a cura della ricorrente per provvedere. Il commissario potrà adottare gli atti necessari, avvalendosi, ove occorra, delle strutture organizzative indicate in sentenza; non è previsto alcun compenso. L'amministrazione è stata condannata alle spese, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Il TAR, decidendo il ricorso per ottemperanza, ha accertato l'inadempimento del giudicato e ha ordinato le misure necessarie a garantirne l'esecuzione, inclusa la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, come da attestazione della cancelleria del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 09.03.2026 ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
Per l'esecuzione dei titoli giudiziali che impongono alle amministrazioni pubbliche il pagamento di somme deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo; nel caso concreto tale termine era decorso senza che l'obbligo fosse adempiuto.
art. 93 c.p.c.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
In presenza della dichiarazione dei difensori di avere anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, le spese liquidate possono essere distratte in loro favore.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.
Il giudice regola le spese secondo la soccombenza e dispone la distrazione in favore dei difensori antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002)
Il contributo unificato è posto a carico dell'amministrazione soccombente solo se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente documenta l'esistenza di un titolo giudiziale esecutivo e il mancato adempimento, e l'amministrazione non contesta l'inadempimento, il giudice può dichiarare l'inosservanza del giudicato e ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla decisione un commissario ad acta, con incarico condizionato all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione, stabilendo il termine per l'intervento sostitutivo e i poteri necessari all'esecuzione.
Come è indicizzato
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