Cassazione Penale, Sentenza n. 44076/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione proposto dal difensore denunciava difetto di motivazione: in sede di rinvio la Corte di appello aveva ridotto l'aumento in continuazione relativo al capo A (associazione mafiosa) da 2 anni a 1 anno senza fornire specifiche indicazioni sui criteri adottati né chiarire se fosse stata valorizzata la confessione dell'imputato, come richiesto dalla precedente pronuncia della Corte di Cassazione. Si contestava quindi l'impossibilità di verificare se la rideterminazione fosse conforme ai criteri indicati dalla Cassazione e se non vi fosse stato abuso del potere discrezionale ex art. 132 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza, per aumenti di entità esigua nel reato continuato non sia necessario fornire una motivazione specifica e dettagliata per ciascun aumento e che il richiamo della Corte di appello alla pronuncia di rinvio fosse sufficiente. Pertanto è stata confermata la rideterminazione dell'aumento in continuazione a 1 anno di reclusione e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
L'esclusione dell'aggravante di cui al comma 6 incide sulla quantificazione dell'aumento in continuazione; la Corte aveva richiesto che la rideterminazione tenesse conto anche della confessione dell'imputato
art. 132 cod. pen.
Attribuisce al giudice di merito discrezionalità nel determinare l'aumento per continuazione; la Corte ha ritenuto che non vi sia abuso di tale discrezionalità quando gli aumenti sono di esigua entità e la motivazione è commisurata all'entità stessa
art. 81 cod. pen.
Imposta il principio di proporzionalità tra le pene e la necessità di evitare un cumulo materiale; la motivazione deve consentire di verificare il rispetto di tale rapporto, soprattutto per aumenti rilevanti
Cassazione, Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022 (Spampinato)
Orientamento secondo cui, nel calcolo degli aumenti per reato continuato, non è richiesta motivazione analitica per ciascun aumento quando l'entità è esigua e non sussiste il rischio di abuso del potere discrezionale
Cassazione, Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021 (Pizzone)
Richiede che il rigore motivazionale sia commisurato all'entità degli aumenti e volto a verificare il rispetto del rapporto di proporzione previsto dall'art. 81 c.p. e a prevenire un surrettizio cumulo di pene
Massime di principio
- Quando la rideterminazione dell'aumento in continuazione è di entità esigua, il giudice di merito può limitarsi a un richiamo ai criteri indicati nella pronuncia di rinvio senza motivare analiticamente ogni singolo aumento
- L'esclusione di aggravanti rilevanti e la confessione dell'imputato devono comunque essere considerate nella quantificazione, ma l'assenza di una motivazione dettagliata è rilevante solo se l'individuazione del quantum appare manifestamente irragionevole o arbitraria
- Per impugnare con successo per difetto di motivazione, la parte deve dimostrare concretamente l'abuso di discrezionalità o l'alterazione del rapporto di proporzione fra le pene, indicando quali elementi decisivi non sono stati valutati
- Il rispetto dell'art. 81 c.p. rimane criterio chiave: se la determinazione degli aumenti rischia di produrre un cumulo materiale o una sproporzione, il giudice dovrà motivare con maggiore dettaglio
- In sede di ricorso la difesa è più efficace se individua e quantifica i criteri mancanti o presenta un calcolo comparativo che dimostri il pregiudizio derivante dalla mancata considerazione di circostanze attenuanti come la confessione
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