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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/583

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/583 della Commissione, del 16 aprile 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Lough Neah Pollan» (DOP)]

Normativa europea32018R0583

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Lough Neah Pollan" nel registro europeo delle DOP, ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione prende atto che la domanda presentata dal Regno Unito è stata pubblicata e che non sono state notificate opposizioni nei termini previsti. L'atto ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE della denominazione "Lough Neah Pollan" come denominazione di origine protetta (DOP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell'Unione europea, della denominazione "Lough Neah Pollan" quale DOP per un prodotto agroalimentare appartenente alla classe 1.7 (pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati). Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non disciplina, nel testo fornito, specifiche esclusioni o deroghe ulteriori.

Iscrizione di "Lough Neah Pollan" come DOP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/583 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012, iscrivendo la denominazione "Lough Neah Pollan" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L'atto è adottato in assenza di opposizioni alla domanda pubblicata e produce effetti diretti in tutta l'Unione.

Contesto procedurale

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2, quale base giuridica della registrazione. Nei considerando si precisa che la domanda presentata dal Regno Unito è stata oggetto di pubblicazione preliminare ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento e che, decorso il termine previsto, non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51.

Oggetto della registrazione

L'articolo 1 dispone che "Lough Neah Pollan" è registrata come DOP. La denominazione è riferita a un prodotto rientrante nella classe 1.7 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, vale a dire pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati. Il regolamento non contiene ulteriori specificazioni tecniche nel testo fornito.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell'ordinamento dell'Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

L'articolo 1 stabilisce che la denominazione "Lough Neah Pollan" è registrata come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.7 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati.

Presupposti procedurali della registrazione

Dai considerando risulta che la domanda di registrazione, presentata dal Regno Unito, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, e che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaqualità dei prodotti alimentariindicazioni geografichetutela delle denominazioni di origine

Testo integrale

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