Regolamento (UE) 2018/579
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/579 della Commissione, del 16 aprile 2018, che modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio per quanto riguarda un contingente tariffario supplementare dell'Unione per alcuni prodotti agricoli originari del Cile
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il regime tariffario applicabile nell’Unione ai prodotti agricoli originari del Cile, dando attuazione al terzo protocollo aggiuntivo dell’accordo di associazione UE-Cile. In particolare, introduce un contingente tariffario supplementare per taluni prodotti a base di carni suine, con effetto retroattivo dal 1° luglio 2013. La modifica opera tramite l’inserimento di una nuova riga nell’allegato del regolamento (CE) n. 312/2003.
Modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 per istituire un contingente tariffario supplementare dell’Unione per taluni prodotti a base di carni suine originari del Cile.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione, in immissione in libera pratica, di alcuni prodotti agricoli originari del Cile, limitatamente alle merci elencate nell’allegato (carni di animali della specie suina domestica, salumi, preparazioni e conserve a base di suino). La disciplina riguarda il contingente tariffario supplementare aggiunto al regolamento (CE) n. 312/2003 e vale dal 1° luglio 2013; il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Contingente tariffario supplementare UE per prodotti suini originari del Cile
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/579 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 per dare attuazione al terzo protocollo aggiuntivo dell’accordo di associazione UE-Cile, adottato in relazione all’adesione della Croazia all’Unione. L’intervento introduce un contingente tariffario supplementare per alcuni prodotti agricoli originari del Cile, con applicazione retroattiva dal 1° luglio 2013.
Contesto e base giuridica
La Commissione interviene sulla base dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 312/2003. Nei considerando si precisa che il Consiglio, con decisione (UE) 2017/1368, ha autorizzato la firma e l’applicazione provvisoria del terzo protocollo aggiuntivo dell’accordo con il Cile. Tale protocollo prevede un contingente tariffario supplementare per l’immissione in libera pratica nell’Unione di alcuni prodotti agricoli originari del Cile.
Oggetto della modifica
L’unica modifica sostanziale consiste nell’aggiunta di una nuova riga nell’allegato del regolamento (CE) n. 312/2003. La voce inserita riguarda il contingente 09.1944, riferito a: carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate; salsicce, salami e prodotti simili; preparazioni alimentari a base di tali prodotti; altre preparazioni e conserve di carni suine.
Quantitativi tariffari e articolazione temporale
Il contingente è fissato a 1 000 tonnellate. Tuttavia, la nota associata specifica una scansione temporale particolare:
- 500 tonnellate dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013;
- 1 000 tonnellate per ogni periodo successivo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pur essendo pubblicato nel 2018, esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2013, in coerenza con quanto previsto dalla decisione (UE) 2017/1368 e con la decorrenza del contingente supplementare.
Effetti pratici per gli operatori
Per gli operatori del settore agroalimentare e doganale, il regolamento rileva ai fini dell’accesso al contingente tariffario preferenziale per le importazioni di prodotti suini originari del Cile. La misura opera nell’ambito del regime doganale dell’Unione e va letta in combinazione con il regolamento (CE) n. 312/2003, di cui aggiorna l’allegato.
Disposizioni principali
Finalità della modifica normativa
La Commissione modifica il regolamento (CE) n. 312/2003 per istituire un contingente tariffario supplementare previsto dal terzo protocollo aggiuntivo dell’accordo di associazione con il Cile, reso necessario dall’adesione della Croazia all’Unione europea.
Oggetto del contingente tariffario
Nell’allegato del regolamento (CE) n. 312/2003 è inserita una nuova voce per i prodotti della specie suina domestica, freschi, refrigerati o congelati, nonché per salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni alimentari e altre preparazioni e conserve di carni suine, con codice contingente 09.1944.
Quantitativi e periodo di applicazione
Il contingente è fissato a 1 000 tonnellate. La nota a piè di pagina precisa che il quantitativo è pari a 500 tonnellate per il periodo dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2013 e a 1 000 tonnellate per ciascun periodo successivo dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Decorrenza ed entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente a decorrere dal 1° luglio 2013.
Diretta applicabilità
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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