Regolamento (UE) 2018/581
Regolamento (UE) 2018/581 del Consiglio, del 16 aprile 2018, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su alcune merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e che abroga il regolamento (CE) n. 1147/2002
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento sospende temporaneamente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per specifiche merci aeronautiche, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per operatori e dogane e mantenere una disciplina uniforme per le importazioni destinate al settore aeronautico. La sospensione è subordinata alla disponibilità di un certificato di riammissione in servizio, o di un certificato equivalente, e a specifiche modalità di indicazione nella dichiarazione doganale. Sono inoltre previsti un controllo rafforzato in caso di sospetta falsificazione e l’adozione, da parte della Commissione, di elenchi attuativi di merci e certificati equivalenti.
Sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per determinate merci destinate ad aeromobili, con disciplina dei certificati richiesti e abrogazione del regolamento (CE) n. 1147/2002.
Ambito di applicazione
Si applica alle parti, componenti e altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nel corso della costruzione, riparazione, manutenzione, rifacimento, modifica o trasformazione, nonché alle merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità quando importate per riparazione o manutenzione. Rileva per gli importatori e i dichiaranti che immettono in libera pratica tali merci nell'Unione, per le autorità doganali degli Stati membri e per le autorità aeronautiche nazionali chiamate a fornire consulenza in caso di sospetta falsificazione dei certificati. La disciplina opera nell’ambito territoriale dell’Unione europea ed è applicabile direttamente negli Stati membri; l’applicazione materiale di alcune disposizioni è subordinata all’adozione degli atti di esecuzione previsti dal regolamento e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018 per le norme indicate all’articolo 6.
Sospensione temporanea dei dazi per merci destinate ad aeromobili
Il regolamento disciplina la sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per determinate merci aeronautiche, in sostituzione del regolamento (CE) n. 1147/2002. La ratio è duplice: da un lato semplificare gli adempimenti doganali per gli operatori del settore e per le autorità nazionali; dall’altro mantenere un sistema di controllo mirato, basato sulla certificazione aeronautica, per limitare rischi di uso improprio della sospensione.
Ambito materiale e finalità
La sospensione riguarda le parti, i componenti e le altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e nelle loro parti, nel corso della costruzione, riparazione, manutenzione, rifacimento, modifica o trasformazione. Il beneficio si estende anche alle merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità quando sono importate per riparazione o manutenzione. Nei considerando, il Consiglio evidenzia che, rispetto al 2002, gli sviluppi tecnici e normativi rendono opportuno sostituire il regime precedente per ragioni di chiarezza e aggiornamento.
Condizioni per usufruire della sospensione
Per ottenere il beneficio, il dichiarante deve rendere disponibile alle autorità doganali, al momento della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell’AESA) previsto dal regolamento (UE) n. 748/2012, oppure un certificato equivalente. Il certificato può essere esibito con procedimenti informatici o altri mezzi, coerentemente con la natura elettronica della documentazione richiamata nei considerando. La dichiarazione doganale deve inoltre indicare il numero di identificazione del certificato; per le merci riparate o manutenute che avevano perso l’aeronavigabilità, il riferimento può riguardare un precedente certificato di riammissione in servizio.
Certificati equivalenti e atti di esecuzione
La Commissione è incaricata di adottare atti di esecuzione per due elenchi distinti: da un lato l’elenco delle voci, sottovoci e codici della nomenclatura combinata in cui rientrano le merci ammesse alla sospensione; dall’altro l’elenco dei certificati riconosciuti equivalenti al certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell’AESA). Entrambi gli elenchi sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 4, paragrafo 2, con il supporto del comitato del codice doganale.
Controlli doganali e sospetta falsificazione
Se le autorità doganali hanno fondati motivi per ritenere che il certificato sia falsificato, possono chiedere la consulenza di un rappresentante delle autorità aeronautiche nazionali. Il costo della consulenza è posto a carico dell’importatore. Il regolamento impone però alle dogane di valutare preventivamente se le spese della consulenza possano superare il vantaggio economico derivante dalla sospensione dei dazi, soprattutto nel caso in cui l’esperto confermi la regolarità del certificato.
Rapporti con la normativa doganale e procedura comitologica
Il regolamento rinvia al regolamento (UE) n. 952/2013 per l’istituzione del comitato del codice doganale e al regolamento (UE) n. 182/2011 per le regole generali sulle competenze di esecuzione della Commissione. In questo modo, la disciplina della sospensione è integrata nel sistema comitologico dell’Unione e nelle procedure del codice doganale dell’Unione.
Abrogazione del regime previgente
Il regolamento abroga espressamente il regolamento (CE) n. 1147/2002. I riferimenti a tale atto devono intendersi fatti al nuovo regolamento, assicurando continuità normativa ma con una disciplina aggiornata e più chiara.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 19 aprile 2018. Tuttavia, alcune disposizioni centrali, ossia l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 1, e gli articoli 3 e 5, si applicano solo dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione previsti per gli elenchi di merci e certificati equivalenti e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2018. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Sospensione dei dazi per merci aeronautiche
L’articolo 1, paragrafo 1, sospende i dazi autonomi della tariffa doganale comune, stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2658/87, per le parti, componenti e altre merci destinate ad essere incorporate o utilizzate in aeromobili e loro parti nella costruzione, riparazione, manutenzione, rifacimento, modifica o trasformazione. La sospensione si estende anche alle merci che hanno perso lo stato di aeronavigabilità quando importate a fini di riparazione o manutenzione.
Elenco delle merci ammissibili tramite atti di esecuzione
La Commissione deve stabilire, mediante atti di esecuzione, l’elenco delle voci, sottovoci e codici della nomenclatura combinata nei quali le merci beneficiarie sono classificate. Tali atti sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
Certificazione richiesta per beneficiare della sospensione
Per ottenere la sospensione, il dichiarante deve rendere disponibile alle autorità doganali, al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica, un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell’AESA) di cui all’allegato I, appendice I, del regolamento (UE) n. 748/2012, oppure un certificato equivalente. Il certificato può essere reso disponibile mediante procedimenti informatici o altri mezzi.
Riferimento in dichiarazione doganale
La dichiarazione doganale di immissione in libera pratica deve riportare il numero di identificazione del certificato di riammissione in servizio; per merci riparate o manutenute che hanno perso lo stato di aeronavigabilità, deve indicare il numero di identificazione di un precedente certificato di riammissione in servizio.
Certificati equivalenti
La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, un elenco dei certificati considerati equivalenti al certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell’AESA), adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 4, paragrafo 2.
Verifica in caso di sospetta falsificazione
Se le autorità doganali hanno fondati motivi di sospettare che il certificato sia stato falsificato, possono chiedere la consulenza di un rappresentante delle autorità aeronautiche nazionali. Le spese della consulenza sono a carico dell’importatore. Prima di richiederla, le autorità doganali devono valutare il rischio che il costo della consulenza superi il beneficio economico derivante dalla sospensione dei dazi, qualora la consulenza confermi che non vi sono state violazioni delle norme di rilascio.
Comitato e procedura di adozione degli atti di esecuzione
La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 285 del regolamento (UE) n. 952/2013; il comitato opera come comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi richiamati dall’articolo 4, paragrafo 2, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Abrogazione del regolamento precedente
Il regolamento (CE) n. 1147/2002 è abrogato. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 19 aprile 2018. Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 1, e gli articoli 3 e 5 si applicano dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione previsti agli articoli 1, paragrafo 2, e 2, paragrafo 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.
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