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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/669

Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione, del 16 aprile 2018, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle misceleTesto rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32018R0669

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato VI del CLP sostituendo le voci corrispondenti all’allegato del nuovo atto, così da allineare i nomi delle sostanze chimiche alla lingua della versione del regolamento pubblicata. La misura risponde all’adeguamento al progresso tecnico e scientifico e tiene conto delle modifiche già intervenute sul sistema di classificazione armonizzata. L’applicazione decorre dal 1° dicembre 2019, con possibilità per gli operatori di anticipare l’adeguamento prima di tale data.

Modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 per aggiornare e tradurre in lingua della versione pubblicata l’elenco armonizzato delle sostanze pericolose, con rinvio al nuovo assetto della tabella 3 e con applicazione differita al 1° dicembre 2019.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai fornitori, fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che immettono sul mercato sostanze e miscele soggette al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), limitatamente alle voci dell’allegato VI che vengono sostituite dall’allegato del presente atto. Ha efficacia diretta in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è anche rilevante ai fini SEE. Non riguarda la classificazione di nuove sostanze in via autonoma, ma l’adeguamento tecnico e linguistico di classificazioni armonizzate già presenti nell’allegato VI; la tabella 3.2 non viene modificata, poiché eliminata a decorrere dal 1° giugno 2017 dal quadro normativo richiamato nei considerando.

Modifica del regolamento CLP per l’adeguamento tecnico e linguistico delle classificazioni armonizzate

Il regolamento della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP), con l’obiettivo di aggiornare l’allegato VI alle evoluzioni tecniche e scientifiche e di allineare i nomi delle sostanze alla lingua della versione linguistica pubblicata. Nei considerando si evidenzia che le tabelle 3.1 e 3.2 dell’allegato VI contenevano l’elenco delle sostanze pericolose oggetto di classificazione ed etichettatura armonizzate, ma i nomi erano riportati solo in inglese; la Commissione dà così seguito all’impegno assunto nel 2008 di pubblicare i nomi nelle rispettive lingue.

Ambito della modifica

L’intervento non riscrive il sistema CLP nel suo complesso, ma sostituisce le voci dell’allegato VI corrispondenti alle sostanze elencate nell’allegato del regolamento. La modifica si inserisce nella sequenza di aggiornamenti già effettuati per riflettere il progresso tecnico e scientifico, tenendo conto delle aggiunte, soppressioni e modifiche intervenute nel tempo sulla tabella 3.1. Nei considerando si precisa inoltre che la tabella 3.2, basata sulla direttiva 67/548/CEE ormai abrogata dal 1° giugno 2015, è stata eliminata con effetto dal 1° giugno 2017; per tale ragione non richiede ulteriori modifiche, mentre la tabella 3.1 è stata rinominata tabella 3 dal 1° giugno 2017 ai sensi del regolamento (UE) 2017/776.

Contenuto dell’allegato: voci armonizzate e classificazioni

L’allegato del regolamento contiene un ampio elenco di sostanze, gruppi di sostanze e UVCB con i rispettivi numeri CE, numeri CAS, classi e categorie di pericolo, indicazioni di pericolo, pittogrammi, avvertenze e, quando previsti, limiti di concentrazione specifici, fattori M e note. Si tratta dunque di una modifica puntuale ma estesa del catalogo armonizzato CLP. L’allegato comprende numerose famiglie di sostanze, anche pericolose per la salute umana, per l’ambiente o esplosive/ossidanti, con effetti classificatori differenziati per concentrazione o forma fisica. In diversi casi sono indicati limiti specifici di classificazione, ad esempio per soluzioni o miscele con percentuali soglia, e per talune sostanze sono presenti note di classificazione e riferimenti a fattori M.

Decorrenza, applicazione e flessibilità per gli operatori

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore nel ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale, ma la reale applicazione è differita al 1° dicembre 2019. La Commissione giustifica il termine con la necessità di concedere ai fornitori un tempo sufficiente per adeguare etichettatura e imballaggio e per smaltire le scorte esistenti. È tuttavia consentito applicare anticipatamente le nuove disposizioni prima del 1° dicembre 2019, così da offrire flessibilità agli operatori che intendano allinearsi in anticipo al nuovo assetto classificatorio.

Effetti pratici per imprese e professionisti

Per i professionisti italiani il regolamento comporta un’attenta verifica delle SDS, delle etichette e degli imballaggi delle sostanze ricomprese nell’allegato VI del CLP, nonché degli effetti sulle classificazioni di miscele e formulati che incorporano tali sostanze. L’impatto è soprattutto operativo: aggiornamento dei riferimenti normativi, verifica delle soglie di concentrazione e dei fattori M, controllo delle diciture di pericolo, dei pittogrammi e delle eventuali esenzioni o note applicabili. La conformità va assicurata dal 1° dicembre 2019, ferma restando la facoltà di anticipare l’adeguamento.

Disposizioni principali

Sostituzione delle voci dell’allegato VI del CLP

L’articolo 1 dispone la sostituzione, nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008, delle voci corrispondenti a quelle elencate nell’allegato del regolamento di modifica. L’effetto pratico è l’aggiornamento della classificazione armonizzata, dell’etichettatura e delle indicazioni di pericolo di numerose sostanze elencate nell’allegato, con adeguamento dei nomi nella lingua della versione del regolamento pubblicato.

Decorrenza dell’applicazione e applicazione anticipata

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1° dicembre 2019. In deroga a tale data, le sostanze e le miscele possono essere classificate, ეტichettate e imballate, prima del 1° dicembre 2019, già conformemente al CLP come modificato dal presente regolamento.

Contesto tecnico e linguistico della modifica

Nei considerando si precisa che le tabelle 3.1 e 3.2 dell’allegato VI elencavano sostanze pericolose soggette a classificazione e etichettatura armonizzate, ma i nomi erano riportati solo in inglese in tutte le versioni linguistiche. La Commissione interviene quindi per far figurare i nomi chimici nella lingua della versione pubblicata, tenendo conto delle modifiche già apportate alla tabella 3.1; per l’irlandese vale la deroga linguistica richiamata nei considerando.

Rapporti con altri atti dell’Unione

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e si colloca nel quadro delle modifiche già apportate dai regolamenti (UE) 2016/1179 e (UE) 2017/776, nonché del contesto REACH di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006. Nei considerando si richiama anche l’abrogazione della direttiva 67/548/CEE e la progressiva eliminazione della tabella 3.2, sostituita dall’assetto della tabella 3.

Come è indicizzato

Materiesostanze chimicheclassificazione ed etichettaturaimballaggiosicurezza chimicamercato interno

Testo integrale

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