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Regolamento

Regolamento (UE) 2018/708

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/708 della Commissione, del 17 aprile 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modulo che i gestori di fondi comuni monetari devono utilizzare per l'informativa alle autorità competenti, come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32018R0708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione definisce il formato tecnico-standardizzato che i gestori di fondi comuni monetari devono utilizzare per comunicare alle autorità competenti le informazioni richieste dal regolamento (UE) 2017/1131. L’obiettivo è assicurare raccolta dati omogenea nell’Unione, facilitare la vigilanza dei rischi sul mercato degli FCM e consentire la costituzione di una banca dati centrale presso l’ESMA. Il modulo allegato è molto dettagliato e copre dati identificativi, caratteristiche del fondo, indicatori di portafoglio, prove di stress, attività detenute, passività/investitori e, per gli LVNAV, specifiche segnalazioni di scostamento e misure gestionali.

Stabilisce il modulo standard che i gestori di fondi comuni monetari devono usare per l’informativa alle autorità competenti ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131.

Ambito di applicazione

Si applica ai gestori di fondi comuni monetari (FCM) soggetti agli obblighi informativi previsti dall’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131. Riguarda la trasmissione uniforme di dati alle autorità competenti nazionali, con successiva alimentazione della banca dati centrale dell’ESMA. Il modulo copre tutti gli FCM e contiene una sezione aggiuntiva specifica per gli FCM di tipo LVNAV. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e si applica dal 21 luglio 2018.

Modulo per l’informativa dei gestori di fondi comuni monetari

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/708 della Commissione completa il quadro del regolamento (UE) 2017/1131 sui fondi comuni monetari, stabilendo il modulo tecnico uniforme che i gestori devono utilizzare per trasmettere le informazioni alle autorità competenti. La finalità è consentire una raccolta dati omogenea nell’Unione, migliorare la vigilanza sui rischi del settore e alimentare la banca dati centrale dell’ESMA.

Finalità e contesto normativo

I considerando chiariscono che gli obblighi informativi introdotti dal regolamento sui FCM si aggiungono a quelli già previsti dalle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE. La Commissione sottolinea l’esigenza di una segnalazione uniforme per facilitare l’analisi dei potenziali effetti sistemici del mercato degli FCM e ridurre i costi procedurali per gli operatori. Il regolamento si fonda sui progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’ESMA, che ha anche svolto consultazione pubblica e consultato il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati.

Ambito soggettivo e applicazione temporale

L’articolo 1 si rivolge ai gestori di fondi comuni monetari, chiamati a utilizzare il modulo allegato per l’informativa all’autorità competente di ciascun FCM. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 21 luglio 2018.

Contenuto del modulo: identificazione e caratteristiche generali

La prima parte del modulo richiede i dati identificativi del fondo e del gestore: periodo di riferimento, codice nazionale, LEI, codice BCE/ID IFM, denominazione, natura OICVM/FIA, eventuale collocamento esclusivo tramite piano di risparmio dei dipendenti, domicilio, Stato membro di autorizzazione, Stati membri di commercializzazione, data di creazione e valuta di base. Sono richiesti anche i dati del gestore e del depositario, inclusi codici nazionali, LEI e denominazione legale.

Classificazione del fondo e struttura particolare

Il modulo impone di indicare il tipo di FCM tra le quattro categorie previste dal regolamento (UE) 2017/1131: VNAV a breve termine, CNAV che investe in debito pubblico a breve termine, LVNAV a breve termine e VNAV standard. Sono inoltre richieste informazioni sulla struttura master/feeder per gli FCM commercializzati esclusivamente tramite piani di risparmio dei dipendenti, nonché sui casi in cui il fondo presenti categorie di azioni, con indicazione degli ISIN e della valuta di ciascuna categoria. Per fusioni o liquidazioni pregresse è prevista una segnalazione una tantum con la relativa data.

Indicatori di portafoglio e misure di rendimento/liquidità

La sezione sugli indicatori di portafoglio richiede il NAV del fondo, espresso sia in euro sia nella valuta di base, la Weighted Average Maturity (WAM) e la Weighted Average LIFE (WAL), nonché il profilo di liquidità del portafoglio. Devono essere comunicati la percentuale di attività ammissibili alla riserva di liquidità giornaliera e settimanale, la distribuzione delle attività per orizzonte temporale di liquidabilità, i rendimenti cumulativi su diversi intervalli, l’andamento annuo del rendimento netto delle categorie di azioni più rappresentative e la volatilità mensile del portafoglio e del NAV ombra, se applicabile.

Prove di stress

Il modulo richiede la trasmissione dei risultati delle prove di stress previste dall’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1131: stress di liquidità, credito, cambio, tasso di interesse, livello di rimborso, scarto tra gli indici dei tassi di interesse dei titoli in portafoglio, macrostress e stress multivariato. Per i fondi CNAV e LVNAV devono essere inoltre indicati i risultati in termini di differenza tra NAV costante per azione o quota e NAV effettivo. Se del caso, va trasmessa anche la proposta di piano d’azione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4.

Dati sulle attività detenute in portafoglio

La parte più estesa del modulo è dedicata alla segnalazione linea per linea delle attività. Per gli strumenti del mercato monetario devono essere indicati, tra l’altro, descrizione, ISIN o CFI, LEI e categoria dell’emittente, paese, scadenza, valuta, quantità, prezzo, interessi maturati, valore di mercato, metodo di valutazione, esito della valutazione interna del credito e data della successiva revisione del tasso di interesse. Per le cartolarizzazioni ammissibili e gli ABCP sono richiesti dati analoghi, con informazioni sul promotore e sul tipo di sottostante.

Altre attività ammissibili

Per le altre attività previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2017/1131, il modulo distingue tra depositi, operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di acquisto con patto di rivendita, quote di altri FCM, derivati e attività liquide detenute a titolo accessorio. Per ciascuna tipologia si richiedono dati specifici su controparte, scadenza, esposizione, garanzie ricevute, valutazione interna del credito e, per i derivati, tipologia contrattuale, sottostante, esposizione, valore di mercato e collateral.

Informazioni sulle passività e sugli investitori

La sezione sulle passività impone di comunicare la concentrazione della proprietà, sia rispetto ai cinque maggiori proprietari effettivi sia per categoria di investitore (clienti professionali e al dettaglio ai sensi della MiFID II), oltre alla ripartizione geografica per categorie e per paese. Devono essere segnalate anche frequenza e termini di rimborso, eventuali meccanismi di gestione della liquidità e i dati mensili su NAV, sottoscrizioni, rimborsi, pagamenti agli investitori e tassi di cambio utilizzati.

Sezione specifica per gli FCM LVNAV

Per gli FCM di tipo LVNAV la sezione B del modulo introduce obblighi aggiuntivi. Deve essere segnalato ogni caso in cui il prezzo di un’attività valutata al costo ammortizzato si scosti di oltre 10 punti base rispetto al prezzo calcolato secondo il regolamento, con indicazione della durata, dello scostamento medio, minimo e massimo. Analogamente devono essere indicati i casi in cui il NAV costante si discosti di oltre 20 punti base dal NAV ordinario. È inoltre richiesta la comunicazione degli eventi rilevanti ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, e delle misure adottate dal consiglio di amministrazione, comprese commissioni di liquidità, gates e sospensione dei rimborsi, in relazione alle soglie di liquidità previste dal regolamento di base.

Rilevanza pratica

Per gli operatori italiani il regolamento è essenzialmente uno strumento tecnico di compliance: non introduce nuove regole sostanziali di investimento, ma impone un formato dettagliato e vincolante per la reporting lineare verso l’autorità competente. La corretta predisposizione dei dati richiede coordinamento tra gestore, depositario, funzioni di risk management e amministrazione del fondo, con particolare attenzione agli LVNAV e ai riferimenti a ISIN, LEI, ISO e ai parametri di liquidità e stress testing.

Disposizioni principali

Obbligo di usare il modulo standard

L’articolo 1 impone ai gestori di fondi comuni monetari di utilizzare il modulo contenuto nell’allegato per l’informativa all’autorità competente relativa a ciascun FCM, in attuazione dell’articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131.

Finalità del sistema di segnalazione

I considerando precisano che il modulo uniforme serve a rendere coerente la raccolta dei dati nell’Unione, migliorare la capacità delle autorità di individuare e monitorare i rischi del mercato degli FCM e supportare l’analisi collettiva a livello UE, anche tramite la banca dati centrale dell’ESMA.

Contenuto del modulo per tutti gli FCM

L’allegato richiede informazioni su identificazione del fondo e del gestore, domiciliazione e autorizzazione, depositario, tipo di FCM, eventuale struttura master/feeder, categorie di azioni, fusioni o liquidazioni pregresse, indicatori di portafoglio (NAV, WAM, WAL, liquidità, rendimenti, volatilità), risultati delle prove di stress, composizione delle attività e informazioni sulle passività e sugli investitori.

Segnalazione delle attività in portafoglio

Il modulo impone un reporting linea per linea per strumenti del mercato monetario, cartolarizzazioni ammissibili, ABCP, altre attività ammissibili, derivati, quote di altri FCM, depositi, operazioni di pronti contro termine inverso/finanziario e attività ricevute in garanzia, con dati su ISIN/LEI/CFI, controparti, scadenze, valuta, importi, prezzi e metodi di valutazione.

Informazioni su investitori e passività

Sono richiesti dati sulla concentrazione dei proprietari effettivi, sulla ripartizione tra clientela professionale e retail, sulla distribuzione per categorie economiche e per paese, nonché su sottoscrizioni, rimborsi, pagamenti agli investitori e meccanismi di gestione della liquidità (gates, sospensioni, commissioni di liquidità).

Sezione specifica per gli FCM LVNAV

Per i fondi LVNAV la sezione B del modulo prevede la segnalazione degli scostamenti superiori a 10 punti base tra prezzo a costo ammortizzato e prezzo calcolato secondo il regolamento, degli scostamenti superiori a 20 punti base tra NAV costante e NAV, e delle situazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 3, con indicazione delle misure adottate dal consiglio di amministrazione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 21 luglio 2018, in allineamento con l’applicazione del regolamento (UE) 2017/1131.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziarigestione collettiva del risparmiovigilanza prudenzialetrasparenza informativastrumenti finanziari monetari

Testo integrale

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