Cassazione Penale, Sentenza n. 40745/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto il ricorso fondato: quando la recidiva è contestata in maniera rituale, il giudice che la esclude deve motivare espressamente la scelta. Poiché, se fosse stata ritenuta la recidiva contestata, il reato non sarebbe prescritto, la sentenza del Tribunale è stata annullata e la causa è stata rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Brescia.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato "non doversi procedere" per intervenuta prescrizione del reato di tentata violenza privata aggravata. Il Procuratore Generale ha impugnato sostenendo che il Tribunale non aveva considerato né motivato in ordine alla recidiva specifica infraquinquennale contestata nell'atto di imputazione, elemento che incideva sul computo del termine di prescrizione.
Norme richiamate
Sez. Un. n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690 - 01
Principio di diritto secondo cui, se la recidiva è contestata, il giudice ha l'onere di motivare espressamente sull'eventuale esclusione della recidiva; in mancanza di motivazione la decisione è viziata.
Massime di principio
- Se la recidiva (anche specifica infraquinquennale) è contestata nell'atto di imputazione, il giudice deve espressamente decidere e motivare in ordine alla sua rilevanza o esclusione.
- Quando la rilevanza della recidiva incide sul decorso della prescrizione, l'omessa valutazione o mancanza di motivazione in punto recidiva può determinare l'annullamento della decisione e il rinvio per nuovo giudizio.
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto di tutte le circostanze e aggravanti rilevanti: il giudice che ritiene ininfluenti tali circostanze deve spiegare le ragioni della loro esclusione.
- In fase di rinvio la Corte d'Appello dovrà valutare concretamente la prova relativa alla recidiva e pronunciarsi esplicitamente sul suo riconoscimento o esclusione, considerandone gli effetti sul termine prescrizionale.
- La parte che eccepisce o contesta la recidiva entra nel novero degli elementi che impongono al giudice di fornire una motivazione specifica; l'insufficiente motivazione è vizio da cassazione.
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