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Ordinanza

Ordinanza n. 1198/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento n. 2298/2025 adottato il 31 dicembre 2025, notificato il 24 febbraio 2026 con cui la Questura di Torino ha rigettato la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/1998, nonchè per l’annullamento degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento

Giustizia amministrativa202600763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura di Torino ha rigettato la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in un permesso di soggiorno per attesa occupazione ai sensi dell'art. 32 d.lgs. 286/1998, deducendo l'illegittimità del diniego e degli atti connessi. Il TAR ha rilevato che l'amministrazione si è costituita con una memoria di stile e che, secondo le allegazioni del ricorrente, il parere del Ministero del lavoro sarebbe pervenuto ed esprimerebbe esito favorevole. Per tale ragione ha ritenuto necessario acquisire dall'amministrazione chiarimenti documentati sulla posizione del ricorrente, prima di procedere a una valutazione cautelare definitiva.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio né ha annullato definitivamente il diniego. Ha ordinato alla Questura di Torino di depositare, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, chiarimenti documentati sulla posizione del ricorrente, anche con riferimento al parere del Ministero del lavoro apparentemente pervenuto e favorevole. Ha fissato una nuova camera di consiglio per il 12 novembre 2026 e ha sospeso interinalmente il provvedimento impugnato nelle more, al solo fine di consentire una valutazione re adhuc integra. La misura cautelare è quindi provvisoria e strumentale all'acquisizione degli elementi istruttori necessari.

Norme richiamate

  • art. 32 d.lgs. 286/1998

    È indicato come base normativa della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età in un permesso di soggiorno per attesa occupazione; l'ordinanza non svolge un'interpretazione compiuta della disposizione.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione si costituisce con una memoria meramente formale e dagli atti emergono elementi rilevanti non adeguatamente documentati, il giudice amministrativo può ordinare il deposito di chiarimenti documentati prima di definire la valutazione cautelare.
  • In presenza di elementi che potrebbero incidere sull'esito della controversia, il giudice amministrativo può sospendere interinalmente il provvedimento impugnato fino alla successiva camera di consiglio, al fine di garantire una valutazione cautelare completa e non pregiudicata dall'esecuzione dell'atto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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