Cassazione Penale, Sentenza n. 16930/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la responsabilità per riciclaggio (art. 648-bis c.p.) e altri reati, articolato in quattro motivi: 1) contestazione della valutazione probatoria e della presunta censura per avere esercitato il diritto al silenzio; 2) richiesta di riconoscimento della causa di minor gravità ex art. 648-bis (terzo/quarto comma) per essere il reato presupposto un furto di minor gravità; 3) censura del trattamento sanzionatorio e richiesta che le attenuanti fossero riconosciute nella loro massima estensione, specie dopo l'esclusione della recidiva in appello; 4) censura per avere la Corte territoriale applicato la misura della pena pecuniaria prevista dalla legge n.186/2014 entrata in vigore dopo il fatto, invece del previgente importo minimo
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi per manifesta infondatezza: la rilettura degli elementi di fatto è rimessa al giudice di merito; l'aggravazione per furto su veicolo parcheggiato e chiuso e la sostituzione del cilindro di accensione giustificano il diniego dell'attenuante di minor gravità; le attenuanti generiche riconosciute in primo grado potevano essere rideterminate in misura non massima dall'appello. Tuttavia il quarto motivo è stato accolto: la Corte territoriale aveva applicato la pena pecuniaria prevista dalla legge n.186/2014 entrata in vigore dopo il fatto (20/10/2014). Pertanto la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza limitatamente alla pena pecuniaria e l'ha rideterminata applicando la misura vigente al tempo del reato (euro 1.032, ridotta di un quarto in coerenza con la riduzione operata in sede di merito), fissandola in euro 774,00. La declaratoria di responsabilità e la pena detentiva restano irrevocabili.
Norme richiamate
art. 648-bis cod. pen.
norma sul reato di riciclaggio; richiamato il terzo/quarto comma riguardo l'ipotesi di minor gravità
Reato centrale nel giudizio; la Corte ha ritenuto che non operasse l'attenuante di minore gravità perché il reato presupposto (furto) era aggravato e sanzionato con pena massima superiore a cinque anni
legge 15/12/2014 n.186
novellazione di art. 648-bis entrata in vigore dopo la data del fatto
La novella non poteva essere applicata retroattivamente al fatto commesso il 20/10/2014; per la determinazione della multa va dunque applicata la disciplina vigente al momento del reato
art. 625 cod. pen.
Aggravanti (violenza sulle cose e furto su veicolo parcheggiato in pubblica via) ritenute sussistenti; per ciascuna è prevista pena nel massimo superiore a cinque anni, ostativa rispetto all'attenuante di cui ad art. 648-bis
art. 597 cod. proc. pen.
Principio che consente alla Corte d'appello, dopo aver escluso la recidiva, di rideterminare la pena in misura congrua; la Cassazione ha ritenuto legittimo il ridotto apprezzamento delle attenuanti generiche operato in appello
art. 62-bis cod. pen.
circostanze attenuanti generiche
Le attenuanti generiche possono ridurre la pena ma il giudice di merito ha discrezionalità nel determinarne l'estensione; non comportano automaticamente la massima riduzione
art. 69 cod. pen.
Richiamato come condizione ostativa nella comparazione tra aggravanti e attenuanti; limita la possibilità di equiparare automaticamente circostanze
art. 81 cod. pen.
Richiamato nel calcolo complessivo della pena per i reati ascritti, incidendo sulla determinazione del trattamento sanzionatorio complessivo
art. 490 cod. pen.
reato oggetto di altra imputazione
Per tale capo la Corte di appello ha dichiarato l'intervenuta prescrizione, con conseguente non procedibilità
art. 620 lett. i) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, quando accoglie il motivo relativo alla pena pecuniaria, di annullare senza rinvio e rideterminare direttamente la sanzione pecuniaria
Massime di principio
- La Cassazione non riesamina liberamente la valutazione del merito: la mera richiesta di una diversa valutazione delle prove è inammissibile salvo vizi di diritto; pertanto contestazioni probatorie richiedono mezzi processuali adeguati (es. querela di falso) per essere efficaci
- L'attenuante di minor gravità ex art. 648-bis richiede che il reato presupposto sia punito con pena massima non superiore a cinque anni: la presenza di aggravanti che innalzano il massimo esclude tale attenuante
- L'esclusione della recidiva in appello non determina automaticamente l'applicazione massima delle attenuanti con effetto retroattivo; la Corte d'appello ha discrezionalità nel rideterminare la misura della riduzione di pena conformemente all'art. 597 c.p.p.
- Per la determinazione della sanzione pecuniaria si applica la legge in vigore al momento del fatto: novità legislative successive non possono aggravare la posizione dell'imputato (principio di irretroattività delle norme più sfavorevoli)
- Quando la Corte di cassazione accerta un errore materiale o di diritto limitato alla determinazione della multa, può annullare senza rinvio e rideterminare direttamente l'importo ai sensi dell'art. 620 lett. i), evitando un nuovo giudizio di merito
- In situazioni analoghe, chi contesta la qualificazione del fatto o l'applicabilità di attenuanti deve produrre in grado di merito documentazione e mezzi specifici (es. prove contrarie certificate) per vincere la presunzione di veridicità di atti pubblici come la trascrizione al PRA
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