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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42740/2024 del 21/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per rapina aggravata. Motivi principali: 1) violazione del termine di comparizione in appello (decreto emesso il 14/02 per udienza 24/03) con riferimento alla modifica legislativa che ha portato il termine da 20 a 40 giorni (art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. 10/10/2022 n.150 e art. 601 c.p.p.); 2) difetto di motivazione relativo alla mancata decisione sulla richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), ossia omissione del giudice di appello di esercitare il "dovere" di valutare e motivare l'accoglimento o il rigetto del beneficio.

La decisione

Il ricorso di Manna Adil è stato rigettato come infondato e condannato al pagamento delle spese processuali. Il ricorso di Rizzello è stato rigettato nel resto, ma è stato accolto limitatamente al secondo motivo: la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata nei confronti di Rizzello Luigi soltanto in relazione alla mancata motivazione sulla sospensione condizionale della pena e ha disposto il rinvio alla Sezione promiscua della Corte d'Appello di Lecce per un nuovo giudizio sul punto. La condanna di responsabilità è stata dichiarata irrevocabile per il resto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150, art. 34, comma 1, lett. g)

    Ha introdotto la modifica al termine di comparizione in appello (portandolo a 40 giorni); la Corte ha richiamato la pronuncia delle Sezioni Unite che ne limita l'applicazione alle impugnazioni proposte successivamente al 30/06/2024, per effetto della proroga normativa

  • art. 601, comma 3, c.p.p.

    Norma che fissa il termine per la comparizione in appello; la Corte, a seguito delle Sezioni Unite, ha interpretato che la versione con termine di 40 giorni si applica alle impugnazioni depositate dopo il 30/06/2024

  • art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n.215

    Disposizione di proroga che ha sospeso l'applicazione della nuova disciplina dei termini fino al 30/06/2024, elemento decisivo per escluderne l'operatività nel caso concreto

  • art. 163, comma 3, c.p.

    Prevede la sospensione condizionale della pena; la Cassazione ha ritenuto che il giudice di appello abbia un "dovere" di valutare e motivare l'accoglimento o il rigetto del beneficio quando vi siano elementi che lo rendano ragionevolmente proponibile

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede che la parte privata che proponga un ricorso rigettato sia condannata al pagamento delle spese; applicato al ricorso di Manna

Massime di principio

  • La nuova disciplina sui termini a comparire in appello (40 giorni) si applica solo alle impugnazioni depositate dopo il 30/06/2024 per effetto della proroga normativa; per impugnazioni anteriori a tale data resta operativa la disciplina previgente (20 giorni).
  • Il giudice di appello ha un obbligo di esaminare e motivare l'applicazione o il rigetto dei benefici di legge (es. sospensione condizionale della pena). L'omessa decisione motivata su una richiesta di beneficio costituisce vizio di motivazione e può comportare l'annullamento con rinvio.
  • Un'accoglienza parziale del ricorso può limitarsi a specifici profili (es. omissione motivazionale) senza intaccare il resto della condanna: la responsabilità sostanziale può rimanere irrevocabile se non investita dal motivo favorevole al ricorrente.
  • In caso di ricorso proposto dalla parte privata respinto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la parte può essere condannata al pagamento delle spese del procedimento; è quindi rilevante valutare la probabilità di successo prima di proporre l'impugnazione.
  • Nelle impugnazioni è utile formulare motivi distinti (procedurali e sostanziali) e, quando si veda omissione di valutazione di benefici, chiedere espressamente la declaratoria di mancata decisione oltre all'annullamento parziale per facilitare il rinvio per nuovo giudizio sul punto.

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