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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15280/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la decisione di consegna all'Ungheria fondata su due mandati d'arresto europeo (residuo il n.39.Bny.4594/2021 correlato al mandato emesso il 20/05/2019 dall'Agenzia Nazionale delle Imposte e Dogane): 1) violazione dell'art.2 della legge n.69/2005 (e art.111 Cost., artt. 5 e 7 CEDU) per l'assenza di possibilità di impugnare un provvedimento di arresto nazionale emesso da autorità amministrativa ungherese e convalidato dal Pubblico Ministero; 2) mancata valutazione della proporzionalità: poteva essere usato un Ordine Europeo di Indagine (OIE) meno afflittivo, anche perché il ricorrente si era detto disponibile a rendere interrogatorio via videoconferenza; 3) violazione dell'art.18-bis, comma 2, legge n.69/2005 per mancata considerazione del presunto radicamento del ricorrente in Italia (stabile presenza quinquennale), che avrebbe reso applicabile la facoltativa causa di rifiuto della consegna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi: il mandato d'arresto in questione è di natura processuale (finalizzato all'interrogatorio/alla comparizione) e, sulla base delle informazioni fornite dall'A.G. ungherese, è prevista tutela giurisdizionale (esame giudiziale prima dell'emissione e possibilità di valutazioni incidentali successive), pertanto non sussiste violazione dell'art.2 legge 69/2005 né dei principi CEDU richiamati. Quanto alla proporzionalità, l'autorità emittente ha giustificato il mancato ricorso all'OIE con l'irreperibilità dell'indagato e la Corte ha ritenuto congrua tale valutazione; la tardiva disponibilità alla videoconferenza manifestata dopo l'arresto non obbliga la revoca del mandato. Il terzo motivo (radicamento) è manifestamente infondato: la Corte di appello aveva valutato le prove (assenza di documentazione lavorativa/sanitaria/amministrativa, assenza di convivenza concreta) e non rilevava la presenza stabile quinquennale richiesta dall'art.18-bis, comma 2. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese processuali ex art.616 c.p.p. e attivazione degli adempimenti ex art.22, comma 5, legge n.69/2005.

Norme richiamate

  • legge n.69/2005 (attuazione del mandato d'arresto europeo)

    art.2; art.6, comma 1, lett. c); art.18-bis, comma 2; art.22, comma 5

    Il MAE processuale rientra nella fattispecie degli atti coercitivi eseguibili ai sensi della legge 69/2005 anche se volto alla comparizione/interrogatorio; l'eventuale assenza di rimedi nell'ordinamento emittente non impedisce l'esecuzione se esistono forme di controllo giurisdizionale (anche incidentale) e se il mandato è inerente all'esercizio dell'azione penale. L'art.18-bis, comma 2 (radicamento quinquennale) richiede prova documentale solida e non è astrattamente apprezzabile.

  • Costituzione Italiana

    Richiamata dall'impugnante per profili di giusto processo; la Corte ha ritenuto che le garanzie processuali non siano violate dalla tipologia di mandato eseguito.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    artt.5 e 7 (menzionati dall'impugnante)

    La Corte ha ritenuto compatibile l'esecuzione del MAE processuale con i principi della CEDU quando il mandato è collegato all'esercizio dell'azione penale e sussistono garanzie giurisdizionali nell'ordinamento emittente.

  • Direttiva 2014/41/UE (ordine europeo di indagine)

    La Direttiva e le sue considerazioni richiedono che l'emittente valuti se l'OIE sia alternativa; tuttavia, la Corte ha concluso che l'OIE non è sempre alternativa all'MAE processuale quando l'obiettivo è instaurare il rapporto processuale o quando l'emittente giustifica l'impossibilità di ricorrervi (es. irreperibilità).

  • D.lgs. 2 febbraio 2021, n.10

    Le modifiche normative hanno limitato alcune verifiche dell'autorità di esecuzione e orientato verso una maggiore deferenza rispetto alle valutazioni dell'autorità emittente, eliminando alcune cause di rifiuto precedenti.

  • Ordinamento processuale ungherese

    art.268, comma 5 (cod. proc. pen. ungherese) citato nella motivazione

    Il mandato nazionale ungherese può essere non impugnabile nell'ordinamento emittente quando ha natura di ordine di comparizione coercitivo; ciò non preclude la liceità dell'MAE se l'atto è comunque sottoposto a successivo controllo giurisdizionale.

  • Giurisprudenza comunitaria e di legittimità

    Causa C-414/20 (MM) e varie pronunce della Corte di Cassazione italiane citate

    Il CJEU e la Corte di Cassazione riconoscono che il controllo sulle condizioni di emissione del MAE può essere esercitato anche in via incidentale da un giudice successivamente alla consegna; la prassi italiana ammette l'esecuzione del MAE processuale finalizzato alla comparizione/interrogatorio.

Massime di principio

  • Un mandato d'arresto europeo di natura processuale (finalizzato alla comparizione o all'interrogatorio) è eseguibile anche se l'atto nazionale che lo ha originato non è impugnabile nell'ordinamento emittente, purché sussistano garanzie di controllo giurisdizionale nell'ordinamento emittente o successivamente incidentali.
  • Lo Stato di esecuzione non deve sostituirsi all'autorità emittente nella valutazione della necessità dello strumento (MAE vs OIE); se l'autorità emittente fornisce giustificazioni credibili (es. irreperibilità), la scelta dell'MAE può essere ritenuta proporzionata.
  • La semplice disponibilità a rendere interrogatorio via videoconferenza manifestata solo dopo l'arresto non obbliga automaticamente alla revoca del MAE; la revoca potrebbe non assicurare che la disponibilità persista una volta liberato.
  • Per poter opporre con successo il motivo facoltativo di rifiuto per radicamento (art.18-bis, comma 2 legge 69/2005) è necessaria prova documentale solida di presenza stabile e continuativa nel territorio italiano per il periodo richiesto (tipicamente almeno cinque anni): indizi deboli o la sola residenza anagrafica di familiari non sono sufficienti.
  • Dopo le modifiche legislative (d.lgs. n.10/2021) e l'orientamento giurisprudenziale, l'autorità di esecuzione italiana tende a verificare la legittimità formale e la natura processuale del mandato piuttosto che rimettere in discussione le valutazioni discrezionali dell'autorità emittente sulle esigenze processuali.

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