Cassazione Penale, Sentenza n. 25749/2025 del 14/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce che aveva confermato la condanna per simulazione di reato e calunnia (denunce di furto risultate false) e aveva sostituito parte della pena con lavoro di pubblica utilità; il ricorrente deduceva vizi di valutazione probatoria (uso degli accertamenti di un investigatore privato nominato dalla compagnia assicuratrice senza contraddittorio), omissione di valutazione della testimonianza di Antonio Nesca e vizio di diritto nella valutazione dell'assorbimento tra simulazione di reato e calunnia con conseguenze sulla prescrizione
La decisione
la Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha escluso l'infondatezza del primo motivo (ritenendo utilizzabili, in concreto, gli accertamenti compiuti dalla compagnia di assicurazione prima dell'iscrizione della notizia di reato, non qualificabili come 'investigazioni difensive preventive') e ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il secondo motivo; quindi, pur senza riformare nel merito la condanna, ha rilevato d'ufficio l'intervenuta prescrizione del reato di calunnia maturata dopo la sentenza di appello e durante il giudizio di legittimità, pronunciando l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
norma riferita al capo a) della sentenza di merito (reato oggetto di estinzione per prescrizione) citata come titolo di reato coinvolto nella vicenda
art. 545-bis cod. proc. pen.
norma richiamata per la sostituzione di parte della pena con il lavoro di pubblica utilità disposta in sede di merito
art. 192 cod. proc. pen.
richiamata dal ricorrente in relazione alla formazione della prova e al vizio di motivazione; la Corte ha però ritenuto che le censure fossero, in sostanza, contestazioni alternative della valutazione di merito
art. 391-bis cod. proc. pen.
richiamato dal ricorrente in tema di utilizzabilità di attività investigative; la Corte ha comunque distinto l'attività della compagnia assicuratrice dalle 'indagini difensive preventive' disciplinate da questa norma
art. 327-bis cod. proc. pen.
norma che disciplina la nomina di investigatori privati da parte delle parti nel processo; la Corte ha rilevato che l'investigatore nominato dalla compagnia non è stato nominato ai sensi di questa norma
art. 391-nonies cod. proc. pen.
norma sulle investigazioni difensive preventive; la Corte ha escluso che gli accertamenti della compagnia assicuratrice, svolti prima dell'iscrizione della notizia di reato e nell'ambito del rapporto assicurativo, rientrino in questo istituto
artt. 367 e 368 cod. pen.
richiamati in relazione alle fattispecie di simulazione di reato e calunnia: il ricorrente contestava l'esclusione dell'assorbimento della simulazione nella calunnia; la Corte ha analizzato la questione ma ha ritenuto inammissibile parte del motivo per mancanza di interesse
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
norma che consente alla Corte di Cassazione di rilevare d'ufficio la prescrizione; applicata dalla Corte per dichiarare l'estinzione del reato di calunnia intervenuta nel corso del giudizio
art. 148 Testo Unico delle Assicurazioni
richiamato per contestualizzare l'attività della compagnia assicuratrice come accertamento tecnico finalizzato alla gestione del rapporto assicurativo (valutazione del sinistro), distinto dalle investigazioni difensive
Massime di principio
- Gli accertamenti compiuti dalla compagnia assicurativa, se svolti prima dell'iscrizione della notizia di reato e in funzione del rapporto contrattuale assicurativo, non rientrano nell'istituto delle 'investigazioni difensive preventive' e possono essere presi in considerazione dal giudice penale come elementi di prova, salvo valutazione critica del loro valore probatorio nel contesto dell'istruttoria
- La qualificazione di una condotta come simulazione di reato o come calunnia dipende dalla identificabilità della persona falsamente accusata: se la falsa imputazione è riferita a una persona determinata si configura la calunnia; se è generica/indeterminata può configurare la simulazione di reato
- Se la prescrizione del reato interviene nel corso del giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione può rilevarla d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.1 c.p.p. e dichiarare l'estinzione del reato, con annullamento della sentenza senza rinvio quando non sussistono condizioni per accertamenti di merito
- Il ricorrente non ha interesse a chiedere una pronuncia che, se accolta, potrebbe determinare un peggioramento della propria posizione (reformatio in peius); ciò può portare all'inammissibilità di alcuni motivi impugnatori per carenza di interesse
- Le censure sulla valutazione probatoria in Cassazione devono contestare vizi logico-giuridici della motivazione o violazioni di legge: una semplice diversa lettura degli elementi di fatto non è sufficiente per ottenere l'accoglimento del ricorso
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