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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18239/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva rigettato il suo appello contro un avviso di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativo al 2010, fondato sugli studi di settore. Nel ricorso si deducevano due censure: primo, nullità della sentenza per motivazione apparente sul motivo di appello relativo alla mancanza di sottoscrizione dell’avviso, assumendo l’invalidità della delega di firma perché non sottoscritta dal delegante, riferita a un soggetto nominativamente non coincidente, priva di indicazione della qualifica, del periodo e dei limiti della delega; secondo, violazione del contraddittorio endoprocedimentale e dell’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, sostenendo che, pur in presenza di accertamento da studi di settore e di imposta IVA, l’Ufficio avrebbe dovuto rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni e rilasciare il verbale di chiusura, indicando le ragioni d’urgenza, mentre l’avviso era stato emesso dopo un lungo silenzio successivo alla produzione documentale del contribuente.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva espressamente affermato sia la validità della sottoscrizione per delega sia, comunque, l’esistenza dell’atto amministrativo perché inequivocabilmente riferibile all’organo titolare del potere; inoltre ha giudicato il motivo carente di specificità per mancata trascrizione o localizzazione della delega. Sul secondo ha ribadito il principio secondo cui, in tema di accertamento standardizzato mediante studi di settore, l’art. 12, comma 7, della L. 212/2000 non si applica, perché il contraddittorio endoprocedimentale è già imposto a pena di nullità da una disciplina speciale; ha inoltre osservato che, nel caso concreto, il contraddittorio si era comunque svolto e la CTR aveva accertato l’assenza di elementi idonei a giustificare lo scostamento dalle risultanze dello studio. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva della resistente, ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le censure sono state ricondotte ai vizi di motivazione apparente e di violazione di legge; la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti del vizio denunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    La mancanza di motivazione rilevante come nullità ricorre solo in caso di totale assenza, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Per le sentenze tributarie vale il medesimo parametro sulla necessità di una motivazione esistente e intelligibile.

  • D.P.R. 600/1973

    È richiamato per affermare che l’avviso può essere sottoscritto anche da un delegato del capo dell’ufficio.

  • art. 12, comma 7, L. 212/2000

    Il termine dilatorio di sessanta giorni non si applica agli accertamenti standardizzati da studi di settore, poiché il contraddittorio endoprocedimentale è già previsto da una disciplina speciale.

  • art. 10, L. 146/1998

    È richiamato dalla parte ricorrente a sostegno dell’obbligatorietà del contraddittorio negli accertamenti da studi di settore.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    Norma richiamata quale fonte dell’inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza sia priva, sul piano materiale o logico, di una reale giustificazione del decisum; non è sufficiente una motivazione ritenuta semplicemente sintetica o non esaustiva.
  • Quando il giudice di merito afferma espressamente la validità della delega di firma e la riferibilità dell’atto all’organo competente, la censura per omessa motivazione deve confrontarsi con entrambe le rationes decidendi, altrimenti è inammissibile o comunque infondata per difetto di specificità.
  • Negli accertamenti standardizzati fondati su studi di settore non si applica il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente, perché la partecipazione del contribuente è già garantita dalla fase obbligatoria di contraddittorio endoprocedimentale prevista dalla disciplina speciale.
  • Se il contraddittorio procedimentale risulta comunque svolto e il contribuente non indica elementi idonei a giustificare lo scostamento dai parametri, la doglianza sulla violazione del contraddittorio non può condurre all’annullamento dell’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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