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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34792/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di Daniele Masciari, indiziato per i reati di usura aggravata (art. 644 c.p.) e di estorsione (art. 629 c.p.) in danno di Maurizio Masciari. Il ricorrente ha contestato: 1) l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa Maurizio Masciari nelle sommarie informazioni dell'11 gennaio e 26 settembre 2024 (richiamando art. 63 c.p.p. e garanzie difensive); 2) vizi di motivazione e contraddittorietà rispetto agli atti di indagine, alle intercettazioni e alla ricostruzione degli importi e delle cambiali, sostenendo che l'assunzione del debito fosse avvenuta mediante cessione di un orologio (non tramite richiesta di interessi usurari) e che pertanto mancassero gli elementi dell'usura e dell'estorsione; 3) carenze nella motivazione delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.), in particolare sul rischio di recidiva e sul rischio di inquinamento probatorio.

La decisione

Il giudice ha accolto il ricorso parzialmente. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi motivi (tra cui la doglianza sull'inutilizzabilità ex art. 63 c.p.p. e le contestazioni sulla gravità indiziaria) e ha confermato che la ricostruzione del Tribunale circa l'esistenza di un sovrapprezzo rispetto al valore dell'orologio poteva legittimamente fondare la valutazione di contenuto usurario. Tuttavia la Corte ha ritenuto fondata, limitatamente, la censura relativa alla motivazione sulle esigenze cautelari con riguardo al pericolo di recidiva: il Tribunale aveva motivato la pericolosità sociale fondandosi prevalentemente sulle condotte e sulla personalità di altro indagato (Procopi) senza fornire elementi chiari che attestassero il coinvolgimento stabile e la pericolosità specifica di Daniele Masciari. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata nella parte concernente la motivazione sulla pericolosità sociale e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309 comma 7 c.p.p., disponendo che il Tribunale rivaluti il rischio di recidiva e, in caso di verifica negativa, stabilisca i conseguenti provvedimenti (ad es. porre termine alla misura se fondato solo sul rischio di recidiva). Il resto dell'ordinanza è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 63 cod.proc.pen.

    Disciplina le garanzie per la persona informata sui fatti; la difesa invocava inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza difensore, ma il Tribunale e la Corte hanno valutato che, nel caso concreto, tali dichiarazioni non comportavano automaticamente l'inquadramento della persona offesa come indiziato né la loro esclusione integrale.

  • art. 191 cod.proc.pen.

    Richiamato dalla difesa in ordine a presunte violazioni formali; la Corte ha ritenuto il motivo generico e non capace di scalfire la motivazione del Tribunale.

  • art. 644 cod.pen.

    Norma che sanziona l'usura; nel provvedimento è il capo di imputazione principale. La Corte ha ritenuto che la valutazione del tribunale circa il sovrapprezzo rispetto al valore dell'orologio potesse supportare l'esistenza di un interesse usurario.

  • art. 629 cod.pen.

    Norma che sanziona l'estorsione; contestata in relazione alla pretesa coercitiva della somma. La Corte ha ritenuto non emergere profili specifici di illogicità nella qualificazione estorsiva collegata all'usura contestata.

  • art. 61 primo comma n.2 cod.pen.

    Richiamata come aggravante contestata; la decisione esamina se sussistano indizi in relazione all'aggravante ma non accoglie le censure difensive che miravano a farne decadere l'applicazione.

  • art. 644 comma quinto n.3 e n.4 cod.pen.

    Aggravanti dell'usura (richiamate e censurate dalla difesa); la Corte richiama che il Tribunale ha motivato la sussistenza degli elementi aggravanti nei limiti dei fatti ricostruiti.

  • art. 274 lettere a) e c) cod.proc.pen.

    Norme relative alle esigenze cautelari (pericolosità sociale e inquinamento probatorio). La Corte ha ritenuto corretta la motivazione sul rischio di inquinamento probatorio (basata su condotte concrete: richieste di informazioni alla persona offesa), ma ha annullato la parte della motivazione che riguardava il rischio di recidiva, perché fondata su elementi riguardanti altro indagato e non specifici per l'imputato.

  • art. 309 comma 7 cod.proc.pen.

    Norma che disciplina il rinvio per nuovo giudizio al giudice competente; la Corte ha ordinato la trasmissione degli atti al Tribunale di Catanzaro ai sensi di tale disposizione per la rivalutazione del rischio di recidiva.

  • art. 94 comma 1-ter disp.att. cod.proc.pen.

    Disposizione attuativa richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione di annullamento e rinvio; la Corte ha disposto gli adempimenti di competenza della cancelleria.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti (art. 63 c.p.p.) non sono automaticamente inutilizzabili se rese senza difensore: occorre valutare caso per caso se la loro utilizzazione abbia violato una garanzia tale da inficiare l'intero compendio probatorio.
  • In sede di riesame cautelare la gravità indiziaria e la ricostruzione dei fatti sono sindacabili solo se la motivazione del giudice di merito risulta manifestamente illogica, contraddittoria o priva di adeguata base fattuale; una diversa ricostruzione alternativa proposta dalla difesa non è sufficiente a rimuovere la misura.
  • Il pericolo di inquinamento probatorio deve essere motivato con episodi concreti (es. pressioni, richieste mirate di informazioni alla persona offesa); la mera esistenza di rapporti tra indagati o la pericolosità di terzi non sostituisce la necessità di elementi specifici sull'indagato.
  • Il rischio di recidiva richiede elementi attinenti alla condotta e alla personalità del singolo indagato: non è sufficiente richiamare il quadro criminoso di un altro soggetto per giustificare la misura a carico dell'imputato.
  • Se la misura cautelare è fondata su più esigenze cautelari e una di esse viene annullata, il giudice destinatario del rinvio deve rivalutare la sussistenza delle restanti esigenze e, ove non sussistano autonome giustificazioni, adeguare o porre termine alla misura.

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