Cassazione Civile, Ordinanza n. 09840/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente patrocinio)
La controversia
Un richiedente il patrocinio a spese dello Stato aveva proposto opposizione ex art. 99 del D.P.R. n. 115/2002 avverso l’ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di ammissione al beneficio nel procedimento di prevenzione. Contestava che l’inammissibilità fosse stata dichiarata per la mancata allegazione di copia dei codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare e per l’asserita mancata dichiarazione degli elementi ostativi ex art. 76, comma 4-bis, del D.P.R. n. 115/2002. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e revocato il rigetto, ma aveva compensato le spese. Il ricorso per cassazione censurava tale statuizione con due motivi: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perché la compensazione delle spese era stata disposta con motivazione generica e non conforme ai presupposti legali; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta nei confronti del Ministero.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo illegittima la compensazione delle spese disposta dal giudice di merito con formula generica e non ancorata a una delle ipotesi consentite dall’art. 92 c.p.c. nella formulazione applicabile. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché la cassazione sulla statuizione delle spese impone al giudice del rinvio di riesaminare anche la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
Norme richiamate
art. 99 D.P.R. n. 115/2002
costituisce il rimedio oppositivo avverso il provvedimento di diniego o revoca del patrocinio a spese dello Stato.
art. 14 D.Lgs. n. 150/2011
indica il rito applicabile all’opposizione proposta contro il provvedimento sul patrocinio a spese dello Stato.
art. 76, comma 4-bis, D.P.R. n. 115/2002
richiama gli elementi ostativi che devono essere dichiarati dal richiedente ai fini dell’accesso al beneficio.
art. 79 D.P.R. n. 115/2002
la Corte richiama la norma per affermare che l’istanza deve contenere le indicazioni richieste dalla legge, senza pretese ulteriori non previste come condizione di inammissibilità.
art. 46 D.P.R. n. 445/2000
consente la dichiarazione sostitutiva di certificazione utilizzata per indicare i componenti del nucleo familiare e i rispettivi codici fiscali.
art. 91 c.p.c.
regola la soccombenza sulle spese; nel caso non giustificava la compensazione disposta in favore della parte soccombente.
art. 92 c.p.c.
la compensazione delle spese è ammessa solo nei casi tipizzati dalla norma, come interpretata alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità; una motivazione generica sulla "natura delle questioni trattate" non è sufficiente.
sentenza Corte cost. n. 77/2018
viene richiamata per delimitare le ipotesi di compensazione delle spese, richiedendo gravi ed eccezionali ragioni analoghe a quelle tipiche previste dalla norma.
art. 96 c.p.c.
la richiesta di responsabilità aggravata resta assorbita dalla cassazione sulla regolazione delle spese e dovrà essere riesaminata dal giudice di rinvio.
art. 112 c.p.c.
invocato per omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c.; il motivo è stato però assorbito.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione in materia di patrocinio a spese dello Stato, la compensazione delle spese non può essere giustificata con formule stereotipate o meramente apodittiche: occorre indicare una specifica ragione riconducibile ai presupposti legali dell’art. 92 c.p.c.
- Dopo le modifiche normative e l’intervento della Corte costituzionale, la compensazione delle spese è ammissibile solo in presenza delle ipotesi tassative previste dalla legge o di ragioni gravi ed eccezionali analoghe a quelle tipizzate, con motivazione effettiva e verificabile.
- Se la statuizione sulle spese viene cassata, resta devoluta al giudice del rinvio anche la rivalutazione della domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., che era rimasta assorbita dalla precedente compensazione.
- L’opposizione al provvedimento sul patrocinio a spese dello Stato, quando il giudice la qualifichi come controversia civilistica, radica la cognizione nelle sezioni civili della Corte di cassazione, in assenza di contestazione sul punto.
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