Sentenza n. 1625/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensiva - del Decreto emesso dalla Questura di Modena in data 17/12/2022 e notificato il 13.02.2023, che ha rigettato al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato e contestualmente disposto la revoca del permesso n -OMISSIS-scaduto il 19.06.2022; - nonché di ogni altro atto connesso presupposto e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e contestuale revoca del precedente permesso, fondati sulla pericolosità sociale del richiedente
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, cittadino marocchino presente in Italia dal 1998 e titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha impugnato il decreto della Questura di Modena del 17 dicembre 2022, notificato il 13 febbraio 2023, che ha negato il permesso di soggiorno per lavoro subordinato e revocato il precedente titolo scaduto il 19 giugno 2022. Con unico motivo ha dedotto eccesso di potere, ingiustizia manifesta, mancanza di parametri di riferimento, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, lamentando che l’Amministrazione non avesse adeguatamente considerato il suo inserimento sociale ed economico e i legami familiari in Italia. Ha inoltre sostenuto che la condanna irrevocabile del 2020 per maltrattamenti in famiglia, con pena sospesa, non fosse automaticamente ostativa e che dovesse essere accertata la pericolosità concreta e attuale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori. Ha ritenuto che il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi previsto dall’art. 572 c.p. sia ostativo al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno in base al combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 380, comma 2, lett. l-ter, c.p.p. Ha aggiunto che, anche negando l’automatica ostatività, una condanna per maltrattamenti in famiglia compromette l’effettività dei vincoli familiari invocati e che la famiglia in Italia non costituisce una garanzia assoluta contro il diniego o la revoca del titolo. Nel caso concreto ha inoltre valorizzato il particolare disvalore dei fatti, commessi in presenza dei figli minori e in danno della moglie. Ha infine ritenuto che la presenza in Italia dal 1998 e l’inserimento lavorativo non superassero gli elementi a sostegno della pericolosità sociale, costituiti dalla condanna, da una misura di prevenzione e da vari precedenti di polizia; l’ampia discrezionalità dell’Autorità di polizia in materia non risultava quindi esercitata illegittimamente.
Norme richiamate
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Secondo orientamento che il Collegio condivide il reato di maltrattamento previsto dall'art. 572 c.p. costituisce un reato ostativo ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 (richiamato dall'art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo) con l'art. 380, comma 2, lett. 1-ter, c.p.p. che richiama appunto i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale (ex multis T.A.R. Trento, Trentino-Alto Adige 16/01/2023, n.2).
Il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi è ostativo al rilascio del permesso di soggiorno in forza del richiamo contenuto nell’art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Secondo orientamento che il Collegio condivide il reato di maltrattamento previsto dall'art. 572 c.p. costituisce un reato ostativo ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 (richiamato dall'art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo) con l'art. 380, comma 2, lett. 1-ter, c.p.p. che richiama appunto i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale (ex multis T.A.R. Trento, Trentino-Alto Adige 16/01/2023, n.2).
Il richiamo dell’art. 4, comma 3, operato dall’art. 5, comma 5, rende applicabile al rilascio o rinnovo del titolo il carattere ostativo del reato indicato.
art. 380, comma 2, lett. l-ter, c.p.p.
Secondo orientamento che il Collegio condivide il reato di maltrattamento previsto dall'art. 572 c.p. costituisce un reato ostativo ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 (richiamato dall'art. 5, comma 5, del medesimo decreto legislativo) con l'art. 380, comma 2, lett. 1-ter, c.p.p. che richiama appunto i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, previsti dall'articolo 572 e dall'articolo 612-bis del codice penale (ex multis T.A.R. Trento, Trentino-Alto Adige 16/01/2023, n.2).
La disposizione, richiamando i delitti di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori, individua i reati che assumono carattere ostativo ai fini della disciplina del permesso di soggiorno richiamata dal testo unico sull’immigrazione.
art. 572 c.p.
Giova rilevare nel caso di specie il particolare disvalore del fatto oggetto della condanna penale, per essere stato commesso in presenza dei figli minori ed in danno della moglie del ricorrente.
La condanna per maltrattamenti in famiglia, e la concreta gravità dei fatti commessi anche in presenza dei figli minori, rilevano sia per l’ostatività al titolo sia nella valutazione della pericolosità sociale e dei vincoli familiari invocati.
art. 8 CEDU
Anche poi a volerne negare la portata ostativa (come ritiene T.A.R. Toscana sez. II, 12/06/2020, n. 724) non può essere riconosciuta l'effettività dei vincoli familiari quando vi sia una condanna per maltrattamenti in famiglia, da ciò risultando già minata quell'unità familiare che, ai fini difensivi, infondatamente l'interessato ora rivendica per sottrarsi alla prevista reazione dell'ordinamento giuridico con il diniego di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (ex plurimis T.A.R. Lombardia Brescia sez. II, 02/12/2019, n.1025; T.A.R. Lombardia Milano sez. III, 29/04/2025, n. 1484).
La tutela della vita familiare non impedisce il diniego o la revoca del permesso quando la condanna per maltrattamenti compromette l’effettività dei legami familiari; nel bilanciamento può prevalere l’interesse pubblico alla sicurezza.
Massime di principio
- La condanna irrevocabile per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi previsto dall’art. 572 c.p. costituisce causa ostativa al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno secondo il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, d.lgs. 286/1998 e dell’art. 380, comma 2, lett. l-ter, c.p.p.
- La formazione di una famiglia e la presenza di legami familiari sul territorio nazionale non costituiscono una garanzia assoluta contro il diniego o la revoca del permesso di soggiorno; in presenza di una condanna per maltrattamenti in famiglia, l’effettività dei vincoli familiari invocati può risultare compromessa.
- La presenza prolungata in Italia e l’inserimento lavorativo non escludono, da soli, la legittimità del diniego del permesso di soggiorno quando la valutazione della pericolosità sociale sia corroborata da una condanna, da una misura di prevenzione e da precedenti di polizia; in tale valutazione l’Autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità.
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