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Sentenza

Sentenza del 25/10/2018 n. 1889 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Ires - Determinazione dell'imposta - Costi di pubblicità effettuata tramite associazione sportiva dilettantistica - Deducibilità - Sussiste nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 90, comma 8, legge 27.12.2002, n. 289.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità, ai fini IRES, IRAP e IVA per il 2010, di euro 36.000 sostenuti da A.F.S. s.r.l. per sponsorizzare una squadra di calcio dilettantistica. Secondo l'Amministrazione, la spesa era non inerente, antieconomica e sproporzionata, riconoscendo come congrua soltanto la somma di euro 3.000 e recuperando a tassazione i restanti euro 33.000. La contribuente sosteneva invece l'applicabilità dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, che prevede una presunzione assoluta di inerenza per determinate sponsorizzazioni sportive, e lamentava inoltre l'omesso contraddittorio endoprocedimentale con riguardo all'IVA.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della società e riformato la sentenza della CTP di Siena, che aveva respinto il ricorso. Ha ritenuto illegittimo l'omesso contraddittorio endoprocedimentale per la parte relativa all'IVA, tributo armonizzato, e ha comunque riconosciuto nel merito la deducibilità delle spese. La sponsorizzazione rientrava nella presunzione assoluta di inerenza prevista dall'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, poiché effettuata a favore di una società sportiva dilettantistica, entro il limite di euro 200.000 e accompagnata da concreta attività promozionale mediante maglie, striscioni, annunci e locandine. Sono stati quindi considerati irrilevanti l'antieconomicità, la sproporzione rispetto al fatturato, l'assenza di una prova specifica del ritorno economico e la mancata registrazione del contratto. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 1.500 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 90, comma 8, legge 27 dicembre 2002, n. 289

    La norma introduce, al ricorrere delle condizioni previste, una presunzione assoluta di inerenza e qualificazione pubblicitaria delle spese sostenute per sponsorizzazioni a favore di società sportive dilettantistiche, entro il limite di euro 200.000. Non è quindi necessario dimostrare uno specifico ritorno economico, né l'Amministrazione può disconoscere il costo sulla base della sola antieconomicità o sproporzione.

  • Art. 108, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    In via generale, le spese di sponsorizzazione possono essere ricondotte alle spese di rappresentanza quando non sia dimostrata una diretta aspettativa di ritorno commerciale. Tale regola generale è stata ritenuta superata, nel caso concreto, dalla disciplina speciale dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La disposizione è stata invocata dalla contribuente in relazione al contraddittorio preventivo. La sentenza ha distinto tra tributi non armonizzati e IVA, riconoscendo per quest'ultima l'obbligo di contraddittorio derivante dal diritto dell'Unione europea.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24823/2015

    Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale ... un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

    Per i tributi non armonizzati il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Per i tributi armonizzati, come l'IVA, la sua omissione può invalidare l'atto se il contribuente indica in giudizio ragioni difensive concrete e non meramente pretestuose che avrebbe fatto valere nel contraddittorio.

  • Cassazione, sentenza n. 27482/2014 e ordinanza n. 8981/2017

    La giurisprudenza ha individuato i requisiti della presunzione prevista dall'art. 90, comma 8: sponsorizzazione a favore di una società sportiva dilettantistica, rispetto del limite di spesa, finalità promozionale dell'immagine o dei prodotti e concreta attività pubblicitaria, come l'apposizione del marchio su divise, striscioni, locandine o altri supporti.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche possono beneficiare di una presunzione assoluta di inerenza se rispettano tutti i requisiti dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002.
  • È essenziale documentare la concreta attività promozionale: contratto dettagliato, fatture, fotografie di maglie e striscioni, locandine, annunci e ogni altra prova dell'esposizione del marchio.
  • Una volta applicabile la presunzione legale, l'Amministrazione non può negare la deduzione basandosi soltanto su antieconomicità, sproporzione rispetto al fatturato o utili, limitato pubblico degli eventi o mancata prova di un ritorno commerciale.
  • La presunzione non opera automaticamente per ogni sponsorizzazione: devono essere verificati il soggetto sponsorizzato, il limite di spesa, la finalità promozionale e l'effettività delle prestazioni pubblicitarie.
  • Per l'IVA, l'Amministrazione deve rispettare il contraddittorio endoprocedimentale secondo i principi del diritto dell'Unione europea; il contribuente deve però indicare concretamente quali difese avrebbe potuto presentare e dimostrare che non sarebbero state pretestuose.
  • Per IRES e IRAP non esiste, in assenza di una specifica previsione normativa, un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo applicabile a ogni accertamento.

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