Cassazione Civile, Ordinanza n. 18018/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La lite nasce dalla domanda di un lavoratore dipendente di aziende editoriali e di stampa di periodici cessate dall'attività, volta a ottenere l'accesso alla pensione anticipata prevista dalla disciplina speciale di settore. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato il diritto, ritenendo che, per integrare il requisito contributivo minimo richiesto dall'art. 1, comma 154, della legge n. 205/2017, potessero essere computati anche i contributi figurativi accreditati per il periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione. L'INPS ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 154, della legge n. 205/2017: sostiene che la norma introduca una disciplina speciale e di stretta interpretazione, destinata a salvaguardare solo i lavoratori che abbiano maturato l'anzianità contributiva richiesta entro il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria, senza consentire il computo dei contributi figurativi maturati nella successiva mobilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui, per i dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici, ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, l. n. 205/2017, sono utili solo i contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria e non anche i contributi figurativi accreditati per il periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 154, L. n. 205/2017
Introduce una disciplina speciale di accesso al pensionamento anticipato per i dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici cessate dall'attività; il requisito contributivo deve risultare maturato entro il periodo di cassa integrazione straordinaria e non può essere integrato con contributi figurativi relativi alla successiva mobilità.
art. 37, comma 1, L. n. 416/1981
Costituisce il parametro di settore richiamato dalla disciplina speciale per individuare i più vantaggiosi criteri di accesso al prepensionamento, purché il requisito contributivo sia maturato nel limite temporale fissato dalla norma successiva.
d.P.R. n. 157/2013
Regolamentazione generale rispetto alla quale la disciplina dell'art. 1, comma 154, L. n. 205/2017 è qualificata come speciale e di stretta interpretazione.
art. 380-bis c.p.c.
Norma processuale richiamata per il deposito dell'ordinanza all'esito della camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando una norma previdenziale speciale collega il diritto a pensione anticipata al possesso di un requisito contributivo maturato entro un determinato periodo, tale limite temporale deve essere rispettato in modo rigoroso e non può essere superato mediante il computo di accrediti figurativi successivi.
- Le disposizioni che introducono un trattamento pensionistico di favore rispetto alla disciplina generale sono di stretta interpretazione e non consentono applicazioni estensive oltre i casi espressamente contemplati.
- Ai fini dell'accesso a un beneficio previdenziale speciale per lavoratori di imprese editoriali in crisi, rilevano i contributi effettivamente versati nel periodo espressamente indicato dalla legge, non quelli figurativi maturati dopo la cessazione del rapporto durante la mobilità.
- Se la decisione di merito si fonda su una lettura estensiva incompatibile con il dato letterale di una disciplina speciale, la sentenza è cassata con rinvio per nuovo esame conforme al principio di diritto affermato.
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