Cassazione Civile, Ordinanza n. 31657/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla sentenza con cui il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di una società. La società fallita ha proposto reclamo alla Corte d'appello, contestando in particolare la competenza territoriale del Tribunale ai sensi dell'art. 9 l. fall. e deducendo altresì l'insolvenza. La Corte d'appello ha respinto il reclamo ritenendo tardiva l'eccezione di incompetenza territoriale, perché proposta solo in sede di reclamo da parte di una società che era rimasta contumace in primo grado. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione dell'art. 9 l. fall., sostenendo che il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento avrebbe effetto devolutivo pieno e consentirebbe di proporre anche questioni non trattate nel giudizio di primo grado, con conseguente inapplicabilità degli artt. 342 e 345 c.p.c.; 2) vizio di motivazione, perché la Corte territoriale si sarebbe limitata a richiamare una precedente sentenza di Cassazione senza adeguata motivazione; 3) ancora violazione dell'art. 9 l. fall., con argomentazioni volte a dimostrare la fondatezza nel merito dell'eccezione di incompetenza territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in tema di dichiarazione di fallimento, l'incompetenza per territorio ex art. 9 l. fall., ai sensi dell'art. 38 c.p.c. come modificato dalla l. n. 69 del 2009 e applicabile anche al procedimento camerale prefallimentare, deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti; se sollevata per la prima volta nel reclamo è tardiva, essendosi già verificata la decadenza nel giudizio di primo grado. Ha quindi escluso che l'effetto devolutivo pieno del reclamo potesse superare tale decadenza. Ha inoltre ritenuto inammissibili i restanti motivi, perché l'eventuale insufficienza motivazionale su una questione di diritto è irrilevante quando la soluzione adottata è corretta e perché le censure sulla fondatezza dell'eccezione di incompetenza erano non decisive, restando il relativo profilo assorbito. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con applicazione anche dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9 l. fall.
La competenza territoriale nelle procedure fallimentari va valutata secondo le regole speciali del fallimento, ma l'eccezione di incompetenza è soggetta a decadenza se non proposta tempestivamente.
art. 38 c.p.c.
L'incompetenza per territorio deve essere eccepita o rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di comparizione delle parti; il termine si applica anche al procedimento camerale prefallimentare.
l. n. 69 del 2009
La modifica dell'art. 38 c.p.c. è richiamata come disciplina applicabile al rito prefallimentare, con conseguente anticipazione del termine per eccepire l'incompetenza.
art. 342 c.p.c.
La ricorrente invocava l'inapplicabilità delle regole sull'appello; la Corte ha ritenuto però che ciò non consentisse di superare la decadenza già maturata in primo grado.
art. 345 c.p.c.
Le preclusioni sulle domande ed eccezioni nuove non sono incompatibili con la conclusione secondo cui l'eccezione di incompetenza, se tardiva, resta preclusa anche in reclamo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento prefallimentare e nel successivo reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, l'eccezione di incompetenza territoriale deve essere proposta tempestivamente; se non viene sollevata entro l'udienza di comparizione, è definitivamente tardiva anche in sede di reclamo.
- L'effetto devolutivo del reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento non consente di recuperare eccezioni già precluse per decadenza nel primo grado.
- La censura di omessa o insufficiente motivazione su una questione di diritto non può portare alla cassazione quando la decisione impugnata abbia comunque raggiunto una soluzione giuridica corretta.
- Le censure prive di decisività sono inammissibili quando il profilo dedotto è rimasto assorbito dalla corretta soluzione della questione preliminare.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31556/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31557/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31559/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31562/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31563/2021 del 04/11/2021
- ordinanza_civile · 4 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 31564/2021 del 04/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →