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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-278/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 dicembre 2023. — AUTOTECHNICA FLEET SERVICES d.o.o., già ANTERRA d.o.o. contro Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upravni sud u Zagrebu. — Rinvio pregiudiziale – Libertà di stabilimento – Libera prestazione dei servizi – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b) – Ambito di applicazione – Esclusione dei servizi finanziari – Noleggio a lungo termine di autoveicoli – Articolo 9, paragrafo 1, nonché articolo 10, paragrafi 1 e 2 – Servizi soggetti ad un’autorizzazione preventiva. — Causa C-278/22

Giurisprudenza europea62022CJ0278

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce che il noleggio a lungo termine di veicoli non va automaticamente assimilato a un servizio finanziario e, quindi, non rientra nell’esclusione prevista dalla direttiva 2006/123/CE. Stabilisce inoltre che un regime nazionale di autorizzazione per tali servizi è compatibile con il diritto UE solo se rispetta le condizioni stringenti degli articoli 9 e 10 della direttiva. La questione sull’articolo 49 TFUE non viene esaminata autonomamente perché la risposta si fonda sulla direttiva, che armonizza esaustivamente la materia.

Rinvio pregiudiziale sulla qualificazione del noleggio a lungo termine di autoveicoli come servizio finanziario e sulla compatibilità con la direttiva 2006/123/CE di un regime nazionale di autorizzazione preventiva per tali attività.

La questione giuridica

Se i servizi prestati in base a un contratto di noleggio a lungo termine di autoveicoli acquistati dal concedente su richiesta dell’utilizzatore rientrino nei "servizi finanziari" esclusi dall’ambito della direttiva 2006/123/CE; se un regime nazionale che subordina tali attività a un’autorizzazione preventiva e attribuisce all’autorità di vigilanza finanziaria il potere di imporre requisiti e restrizioni sia compatibile con gli articoli 9 e 10 della direttiva; e, in via residuale, se l’articolo 49 TFUE osti a una simile disciplina nazionale in un contesto di gruppo transfrontaliero.

Principio di diritto

I servizi di noleggio a lungo termine di autoveicoli acquistati dal concedente su richiesta dell’utilizzatore non sono, di regola, "servizi finanziari" esclusi dalla direttiva 2006/123/CE, salvo che il contratto preveda un obbligo di acquisto finale, che i canoni servano ad ammortizzare integralmente il costo di acquisto o che il rischio sul valore residuo sia trasferito all’utilizzatore. Gli articoli 9 e 10 della direttiva 2006/123/CE ostano a una normativa nazionale che assoggetti tali servizi a un regime di autorizzazione preventiva gestito dall’autorità finanziaria e che consenta di imporre requisiti e restrizioni, salvo che il regime sia non discriminatorio, giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, necessario e fondato su criteri chiari, oggettivi, trasparenti e proporzionati.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 49 TFUE
  • Articolo 54 TFUE
  • Direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 4, punti 1, 6 e 8, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 9, paragrafo 1, direttiva 2006/123/CE
  • Articolo 10, paragrafi 1 e 2, direttiva 2006/123/CE
  • Regolamento (UE) n. 575/2013
  • Articolo 4, paragrafo 1, punto 26, regolamento (UE) n. 575/2013
  • Direttiva 2013/36/UE
  • Allegato I della direttiva 2013/36/UE

Noleggio a lungo termine di autoveicoli e regimi di autorizzazione nella direttiva 2006/123/CE

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale amministrativo di Zagabria in una controversia tra una società attiva nel noleggio/leasing di autoveicoli e l’autorità croata di vigilanza finanziaria. Al centro vi è la qualificazione giuridica del noleggio a lungo termine di veicoli e la legittimità di un’autorizzazione preventiva per l’esercizio di tale attività.

Fatti e procedimento principale

L’Autotechnica, società croata controllata da una madre stabilita in un altro Stato membro, svolge attività di leasing e noleggio di autoveicoli. A seguito di un controllo, l’Agenzia croata ha rilevato che la società aveva concluso contratti di noleggio a lungo termine, aveva poi acquistato su richiesta dei clienti i veicoli oggetto dei contratti e li aveva messi a loro disposizione. L’autorità ha ritenuto che tale attività integrasse un leasing svolto senza la necessaria autorizzazione e ne ha vietato l’esercizio.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama anzitutto la direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno, in particolare:

  • l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), che esclude dall’ambito di applicazione i servizi finanziari;
  • l’articolo 4, punti 6 e 8, che definisce rispettivamente il regime di autorizzazione e i motivi imperativi di interesse generale;
  • l’articolo 9, paragrafo 1, che ammette regimi autorizzatori solo se non discriminatori, giustificati e necessari;
  • l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, che impone criteri chiari, oggettivi, trasparenti e proporzionati. Vengono inoltre citati la direttiva 2013/36/UE, il cui allegato I menziona il leasing finanziario, e il regolamento (UE) n. 575/2013, richiamato solo nella parte dichiarata irricevibile.

Ricevibilità e delimitazione delle questioni

La Corte respinge i dubbi di ricevibilità formulati dall’Agenzia e dal governo croato. Quanto all’articolo 49 TFUE, osserva che la presenza di una società madre stabilita in un altro Stato membro esclude che la controversia sia puramente interna. Quanto alla direttiva 2006/123/CE, rileva che gli articoli da 9 a 13 si applicano anche a situazioni integralmente interne. È invece dichiarata irricevibile la parte della prima questione relativa all’articolo 4, paragrafo 1, punto 26, del regolamento n. 575/2013, perché il giudice del rinvio non ha spiegato il nesso tra tale disposizione e la normativa nazionale controversa.

Natura del noleggio a lungo termine: servizio finanziario o no?

La Corte afferma che la nozione di "servizi finanziari" di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE è autonoma del diritto dell’Unione e va interpretata tenendo conto del testo, del contesto e delle finalità della direttiva. Richiama la logica creditizia: un servizio è finanziario se si inserisce in una relazione di finanziamento o pagamento differito, con messa a disposizione di fondi o agevolazioni finanziarie.

Applicando tali criteri, la Corte precisa che il semplice fatto che il concedente acquisti il veicolo su richiesta del cliente non basta a trasformare il contratto in un servizio finanziario. Né è sufficiente, di per sé, l’assenza di un’opzione di acquisto finale. Il contratto non è qualificabile come servizio finanziario se il cliente paga solo un corrispettivo per l’uso del veicolo, senza obbligo di acquisto, senza sopportare integralmente l’ammortamento del costo di acquisto e senza assumere i rischi relativi al valore residuo.

Portata dell’esclusione dei servizi finanziari

La Corte valorizza il considerando 33 della direttiva 2006/123/CE, che include il noleggio auto tra i servizi ricompresi nella direttiva, e il considerando 18, che giustifica l’esclusione dei servizi finanziari perché già soggetti a una normativa settoriale specifica dell’Unione. Ne deriva che il noleggio a lungo termine di autoveicoli non rientra automaticamente tra i servizi finanziari solo perché presenta elementi di leasing o perché il bene è acquistato dal concedente su richiesta del cliente.

Regime di autorizzazione e compatibilità con la direttiva

Quanto alla seconda questione, la Corte considera che, trattandosi di servizi di noleggio a lungo termine non qualificabili come finanziari, trova applicazione la direttiva 2006/123/CE e, in particolare, il suo sistema di armonizzazione esaustiva in materia di autorizzazioni. In linea di principio, uno Stato membro può subordinare l’attività a un’autorizzazione solo se il regime:

  • non è discriminatorio;
  • è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale;
  • è necessario, cioè non sostituibile da misure meno restrittive.

La Corte segnala che la tutela dei consumatori può costituire un motivo imperativo di interesse generale, ma invita il giudice nazionale a verificare concretamente se il regime croato sia davvero giustificato, anche alla luce del fatto che si applica solo al noleggio a lungo termine e non ad attività analoghe, e che è gestito dall’autorità di vigilanza finanziaria. Inoltre, il giudice nazionale dovrà controllare se esistano misure meno restrittive, come controlli periodici, e se i criteri autorizzatori soddisfino i requisiti di chiarezza, oggettività, trasparenza e proporzionalità imposti dall’articolo 10.

Articolo 49 TFUE

La Corte non risponde autonomamente alla terza questione sul libertà di stabilimento, ritenendo sufficiente la soluzione offerta sulla base della direttiva 2006/123/CE. La materia è infatti armonizzata esaustivamente dagli articoli 9 e 10 della direttiva, sicché non è necessario esaminare separatamente l’articolo 49 TFUE.

Dispositivo

La Corte conclude che:

  • il noleggio a lungo termine di autoveicoli acquistati dal concedente su richiesta dell’utilizzatore non costituisce, di regola, un servizio finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE;
  • gli articoli 9 e 10 della stessa direttiva ostano a una normativa nazionale che assoggetti tali servizi a un regime di autorizzazione preventiva gestito dall’autorità finanziaria, salvo che il regime rispetti tutte le condizioni previste dalla direttiva.

Indicazioni operative

Per gli operatori, la sentenza impone di distinguere con attenzione tra leasing finanziario e noleggio a lungo termine operativo. La mera presenza di un acquisto iniziale del bene da parte del concedente non basta a far scattare l’esclusione dei servizi finanziari; occorre verificare la struttura economica del contratto, l’eventuale obbligo di acquisto finale, il trasferimento dei rischi e l’ammortamento dei costi. In presenza di regimi autorizzatori nazionali, è necessario accertare non solo la base legale, ma anche la conformità ai parametri sostanziali e procedurali della direttiva 2006/123/CE.

Come è indicizzato

Materieservizi nel mercato internolibertà di stabilimentonoleggio a lungo termine di autoveicoliregimi di autorizzazioneservizi finanziari

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