Cassazione Penale, Sentenza n. 20448/2026 del 03/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Regione Puglia impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello che aveva rigettato il suo appello avverso la sentenza di non luogo a procedere pronunciata dal GUP. L'appellante deduceva la nullità della sentenza per omessa o irrituale notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare: la notifica era stata eseguita alla PEC professionale dell'avv. Rossana Lanza (Coordinatore Avvocatura regionale) mentre, secondo la Regione, avrebbe dovuto essere rivolta alla sede legale dell'ente o al domicilio digitale istituzionale, non essendovi stata formale nomina difensiva né dichiarazione/elezione di domicilio imputabile all'ente. In subordine la Regione chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 428, comma 3-bis, c.p.p., e, ancora in subordine, denunciava abnormità funzionale o strutturale dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione perché l'ordinanza della Corte d'Appello che rigetta l'appello della persona offesa ex art. 428, comma 2, c.p.p. non è impugnabile in Cassazione. La Corte ha richiamato il nuovo assetto introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui la sentenza di non luogo a procedere è appellabile e la possibilità di proporre ricorso per cassazione contro sentenze di non luogo a procedere è riservata, nei limiti indicati, all'imputato e al Procuratore generale (art. 428, comma 3-bis). Ha inoltre escluso che il rinvio alle "forme previste dall'art. 127" comporti automaticamente la ricorribilità per cassazione prevista dal comma 7 di tale articolo. Ha ritenuto non sussistente l'abnormità strutturale o funzionale dell'atto impugnato e ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la Regione condannata al pagamento delle spese processuali (senza sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende per la novità della questione).
Norme richiamate
art. 428 cod. proc. pen.
Disciplina l'appello avverso la sentenza di non luogo a procedere: comma 2 attribuisce alla persona offesa la possibilità di appellare solo nei casi di nullità previsti dall'art. 419, comma 7; il comma 3-bis riserva il ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado d'appello all'imputato e al Procuratore generale e lo limita ai motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c).
art. 425 cod. proc. pen.
Predisposto come norma applicata dal GUP per la pronuncia di non luogo a procedere; la sentenza impugnata era stata emessa ai sensi di questa disposizione.
art. 127 cod. proc. pen.
Il rinvio alle "forme previste dall'art. 127" riguarda le modalità procedimentali dell'udienza camerale e non comporta l'automatica estensione della ricorribilità per cassazione prevista dal comma 7 dell'art. 127.
art. 606 cod. proc. pen.
Individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte sottolinea che, per le sentenze di non luogo a procedere in grado d'appello, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei limiti indicati dal comma 3-bis dell'art. 428 e dunque è escluso per la persona offesa.
art. 33 disp. att. cod. proc. pen.
Riferito nelle censure della ricorrente in relazione alle forme di notificazione; la Corte non è invece entrata nel merito della regolarità della notifica perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per ragioni di ricorribilità.
art. 86 comma 2 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; art. 153-bis cod. proc. pen.; art. 157 cod. proc. pen.
Norme richiamate dalla ricorrente in tema di domicilio digitale/PEC e modalità di notificazione alla pubblica amministrazione. La Corte non ha risolto il merito di tali questioni essendo il ricorso inammissibile; ha tuttavia richiamato che la notificazione alla PEC professionale è stata ritenuta rituale dalla corte territoriale o comunque idonea a raggiungere la Regione.
art. 591 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.; art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 591(1)(b) richiede la declaratoria di inammissibilità per ricorso avverso provvedimenti non impugnabili; art. 610(5-bis) consente la declaratoria de plano. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di tali disposizioni.
artt. 3, 24, 111 Cost.
Richiamati dalla Regione per una questione di legittimità costituzionale dell'art. 428 c.p.p.; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione, ritenendo che la scelta legislativa non violi il diritto di difesa o il contraddittorio, anche perché la tutela civile delle pretese della persona offesa permane.
Massime di principio
- Dopo la riforma del 2017 la persona offesa ha un rimedio limitato: può proporre appello per nullità ex art. 428, comma 2, ma non ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere o l'ordinanza che rigetta il suo appello; il ricorso per cassazione è riservato all'imputato e al Procuratore generale nei limiti di legge.
- La notifica a una PEC professionale di un avvocato che agisce per l'ente può essere considerata valida se l'atto raggiunge la conoscenza dell'ente, ma la regolarità va valutata caso per caso: l'assenza di formale nomina difensiva o di dichiarazione/elezione di domicilio può rendere problematico l'uso della PEC professionale come modalità di notifica all'ente.
- Il richiamo alle forme dell'art. 127 c.p.p. per lo svolgimento dell'udienza camerale non comporta automaticamente l'estensione del regime di impugnazione previsto dal comma 7 dell'art. 127 (non importa la possibilità di cassazione).
- L'eccezione di abnormità strutturale o funzionale è uno strumento eccezionale: il ricorso per cassazione contro provvedimenti non altrimenti impugnabili è ammissibile solo se l'atto è radicalmente estraneo al sistema processuale o idoneo a determinare una stasi irreversibile del procedimento.
- La mancanza o l'irritualità di una notificazione alla persona offesa non è automaticamente considerata lesiva in modo irreparabile delle sue prerogative, soprattutto quando permangono vie di tutela civile per le pretese risarcitorie.
- Chi intende contestare la validità della notifica di atti diretti a un ente pubblico dovrebbe documentare la mancata imputabilità dell'indirizzo PEC al soggetto e l'effettivo pregiudizio subito, nonché utilizzare i rimedi processuali a disposizione nei termini e modi previsti.
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