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Sentenza

Sentenza del 11/02/2015 n. 422 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

PROCURA ALLE LITI - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - Contenuto - Ipotesi - Dichiarazione del contribuente di voler essere difeso per il "presente procedimento" - Sussiste - Estensione della procura anche al giudizio di appello - Sussiste - Inapplicabilità art. 83 ultimo comma c.p.c. - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'interpretazione della procura alle liti rilasciata in primo grado. La parte aveva dichiarato di voler essere difesa per il "presente procedimento" e si è posto il problema se tale formulazione comprendesse anche l'eventuale giudizio di appello oppure se fosse necessario un nuovo conferimento. È stata esaminata, in particolare, la presunzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 83 c.p.c., secondo cui la procura si presume conferita soltanto per un determinato grado quando non risulta una volontà più ampia.

La decisione

È stato stabilito che l'espressione "presente procedimento", inserita nella procura rilasciata in primo grado, manifesta una volontà difensiva riferita all'intero procedimento e non soltanto al primo grado. Pertanto, la procura deve ritenersi estesa anche al giudizio di appello. La volontà espressa dalla parte supera la presunzione dell'ultimo comma dell'art. 83 c.p.c.; non trova quindi applicazione la limitazione automatica della procura al solo grado in cui è stata conferita.

Norme richiamate

  • Art. 83, ultimo comma, codice di procedura civile

    La procura si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa una volontà diversa.

    La presunzione di limitazione della procura al singolo grado opera solo quando dall'atto non emerge una diversa volontà della parte. La formula "per il presente procedimento" è stata ritenuta sufficiente a manifestare l'estensione della procura anche all'appello.

Massime di principio

  • La procura alle liti deve essere interpretata considerando la volontà concretamente espressa dalla parte e non soltanto il grado processuale nel quale è stata materialmente sottoscritta.
  • La formula "per il presente procedimento" può indicare il conferimento della rappresentanza per l'intera vicenda processuale, compreso il giudizio di appello.
  • La presunzione secondo cui la procura vale per un solo grado è superabile quando il testo della procura contiene espressioni riferite al procedimento nel suo complesso.
  • Per evitare contestazioni, è comunque preferibile indicare espressamente nella procura i gradi di giudizio compresi, specificando anche l'eventuale appello o gli ulteriori mezzi di impugnazione.

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