Cassazione Penale, Ordinanza n. 36274/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 2 marzo 2026 della Corte d’appello di Messina, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale locale per i reati previsti dall’art. 186, comma 2, lett. b), e comma 2-sexies, del d.lgs. n. 285/1992. Con il ricorso ha dedotto un vizio di motivazione; il testo non specifica ulteriormente i fatti della condotta né le censure formulate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza motivazionale era generica: non individuava i passaggi della sentenza asseritamente viziati né indicava ragioni di diritto o dati di fatto a sostegno. Ha inoltre richiamato il principio per cui non basta lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa senza indicare specifiche carenze argomentative o illogicità idonee a incidere sulla capacità dimostrativa della motivazione. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, il cui importo non è riportato nel testo trasmesso; ha escluso l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità. Il dispositivo è riportato solo in parte, ma la declaratoria di inammissibilità è esplicita nei motivi.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992
la pronuncia del Tribunale locale con la quale era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b) e comma 2 sexies d.lgs. n. 285/1992.
La disposizione individua una delle fattispecie per le quali l’imputato era stato condannato; la sentenza di cassazione non sviluppa un’interpretazione sostanziale della norma.
art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. n. 285/1992
la pronuncia del Tribunale locale con la quale era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b) e comma 2 sexies d.lgs. n. 285/1992.
La disposizione è indicata tra quelle relative ai reati per i quali è intervenuta la condanna confermata in appello; il testo non ne espone ulteriori profili interpretativi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi un'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria, salvo che risulti assente la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che deduce un vizio di motivazione in modo generico, senza individuare i passaggi della decisione impugnata censurati e senza indicare le ragioni di diritto o i dati fattuali che sostengono la critica.
- La mera deduzione che il giudice di merito abbia omesso di considerare una ricostruzione alternativa non è sufficiente: il ricorrente deve indicare specifiche carenze argomentative o illogicità capaci di incidere sulla forza dimostrativa della motivazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p., salvo che sia ravvisabile l’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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