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Sentenza

Sentenza del 06/10/2022 n. 29156 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente impugna il sollecito di pagamento del 2 ottobre 2013 relativo alla Tarsu per l'anno 2011, deducendo fra l'altro l'esistenza di giudicato esterno (sentenze pregresse favorevoli per varie annualità), la nullità dell'atto e la carenza di legittimazione passiva per effetto di concessioni dei loculi e dell'assunto che i cimiteri siano luoghi di culto esenti. In primo grado il ricorso era stato accolto per sussistenza di giudicato esterno; la società di riscossione ha appellato e la CTR Campania ha accolto l'appello: il giudicato non si estende ad annualità diverse e il sollecito era adeguatamente motivato, fondato su ruoli formati sulla denuncia resa dalla stessa contribuente; in più è stato richiamato il principio secondo cui i cimiteri non sono luoghi di culto esentabili dalla Tarsu/TARI.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Arciconfraternita. Ha ritenuto infondati i sei motivi: il giudicato invocato dalla ricorrente non poteva estendersi alla controversia per l'anno 2011 in assenza di accertamenti di fatti tendenzialmente permanenti o elementi costitutivi comuni alla causa; le sentenze prodotte riguardavano annualità diverse o atti formali e, qualora si fosse formato un giudicato successivo nel corso del giudizio di secondo grado, la parte avrebbe dovuto eccepirlo in appello (altrimenti il rimedio è la revocazione). La sentenza invocata sulla stessa annualità (n. 7620/2018) non era decisiva perché aveva annullato un atto successivo (ingiunzione 2015) per vizi formali senza contenuto accertativo. Le censure sulla motivazione del giudice d'appello e sulla partecipazione al procedimento amministrativo sono state ritenute valutazioni di merito o questioni di fatto non sindacabili in cassazione. Quanto all'esenzione, la Corte ha confermato che i cimiteri sono luoghi sacri ma non luoghi di culto e, sebbene possano produrre rifiuti assimilabili agli urbani, l'eventuale esenzione richiede un accertamento concreto e/o previsione regolamentare e denuncia specifica; pertanto la CTR aveva correttamente ritenuto la legittimità del sollecito basato su denuncia della contribuente. Il ricorso è respinto e niente spese per difetto di costituzione delle parti intimate.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Regola il principio del giudicato (res judicata). La Corte interpreta i limiti del giudicato in materia tributaria: esso vincola solo entro i limiti oggettivi della causa petendi e dei fatti tendenzialmente permanenti che possono estendersi a più annualità; giudicati relativi ad annualità diverse non vincolano se non ricorrono tali condizioni.

  • artt. 112, 324 c.p.c. e altre norme processuali richiamate

    Richiamate nei motivi relativi alla presunta omissione di rilevazione del giudicato esterno e vizi di motivazione. La Corte ricorda che la valutazione dei fatti e delle prove è riservata ai giudici di merito e non sindacabile in cassazione salvo vizio di legge.

  • art. 111, comma 6 Cost.; artt. 112,115,116,132 c.p.c.

    Richiamate con riguardo al diritto di partecipazione e garanzie processuali; la Corte ha escluso violazione di tali principi perché le eccezioni sollevate implicavano rivalutazione di fatti e prove non ammissibile in cassazione.

  • L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1

    Norma richiamata in tema di tutela del contribuente; la Corte non ha ritenuto fondate le doglianze relative a violazioni di diritti procedurali quando le stesse derivano da deduzioni di merito non sindacabili.

  • L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3

    Richiamata in relazione al diritto di partecipazione al procedimento amministrativo; la Corte ha osservato che la denuncia resa dalla stessa contribuente costituisce forma di partecipazione e impulso al procedimento impositivo.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62

    Norma sul tributo comunale per lo smaltimento rifiuti e sulle ipotesi di esenzione. La Corte interpreta che l'esenzione non è automatica per edifici sacri: occorre accertamento concreto e/o previsione regolamentare, e la denuncia specifica del contribuente per ottenere il riconoscimento.

  • Codice di diritto canonico, canone 1205

    "Sono luoghi sacri quelli che vengono destinati al culto divino o alla sepoltura dei fedeli mediante la dedicazione o la benedizione, a ciò prescritte dai libri liturgici"

    Citato per distinguere cimiteri come luoghi sacri ma non automaticamente luoghi di culto; supporta l'assunto che la sacralità non equivale a esenzione fiscale senza ulteriori accertamenti.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Norma richiamata in ordine al contributo unificato e alla eventuale maggiorazione dovuta in caso di ricorsi successivi; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento supplementare, se dovuto.

Massime di principio

  • Il giudicato in materia tributaria vincola solo entro i limiti oggettivi della causa petendi e per fatti che abbiano efficacia tendenzialmente permanente o pluriennale: sentenze relative a annualità diverse non estendono automaticamente i loro effetti.
  • Se un giudicato si forma nel corso del grado d'appello, la parte interessata deve eccepirlo in quell'atto; altrimenti il rimedio è la revocazione e non la cassazione.
  • In cassazione non è consentita la rivalutazione dei fatti e delle prove: le doglianze che mirano a ricostruzioni alternative dei fatti sono inammissibili se non configurano violazioni di diritto.
  • La denuncia (dichiarazione) resa dal contribuente può costituire elemento di partecipazione al procedimento impositivo e fondamento per la formazione dei ruoli; la mancata comunicazione di un procedimento amministrativo non è automaticamente causa di nullità se la denuncia ha fornito l'impulso necessario.
  • I cimiteri sono luoghi sacri ma non equivalgono automaticamente a luoghi di culto esentati dalla tassa sui rifiuti: l'esenzione richiede un accertamento concreto, spesso anche una specifica previsione regolamentare o indicazione nella denuncia del contribuente.
  • Gli atti di riscossione (solleciti, ingiunzioni) possono essere impugnati per vizi propri; tuttavia l'annullamento di un atto successivo non invalida automaticamente un sollecito o ruolo precedente se l'annullamento è basato su vizi formali e non contiene un accertamento sostanziale sulla pretesa impositiva.
  • Per evitare contestazioni successive, il contribuente che ritiene sussistere un'esenzione o diversa qualificazione dell'immobile dovrebbe formalizzare la posizione (denuncia/variazione) e richiedere esplicito riconoscimento dall'ente locale, fornendo elementi probatori concreti.

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