Cassazione Civile, Ordinanza n. 13178/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiaria)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta dalla coniuge superstite di un soggetto deceduto, che aveva ottenuto nei gradi di merito l'accertamento del nesso tra il decesso e il contatto con sangue infetto nel corso dell'attività svolta dal de cuius, con conseguente condanna del Ministero della salute al pagamento dell'assegno previsto dalla legge n. 210 del 1992. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 112, 132, secondo comma, n. 4, 118 disp. att. c.p.c., 4 e 5 l. n. 210 del 1992. In concreto ha sostenuto che la Corte d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi su due motivi di gravame: il primo relativo all'eccezione di improcedibilità della domanda originaria per mancato esaurimento del procedimento amministrativo, il secondo relativo all'inammissibilità della domanda per asserito abuso del processo, poiché la parte avrebbe adito il giudice civile nonostante il procedimento amministrativo si fosse concluso con archiviazione per sua inerzia. La controricorrente ha chiesto l'inammissibilità del ricorso o, in subordine, il rigetto, anche con riguardo alle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza di omessa pronuncia, osservando che la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato sia la questione dell'improcedibilità sia quella dell'asserito abuso del processo, spiegando che, nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione del previo esaurimento del procedimento amministrativo è rimessa al potere-dovere del giudice del merito, da esercitarsi però entro la prima udienza di discussione ai sensi dell'art. 443, comma 2, c.p.c.; se non rilevata in quel momento, il vizio resta sanato e non può essere più riproposto nei successivi gradi. Ha inoltre escluso che ricorresse omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità per abuso del processo, perché la Corte d'appello aveva motivato, sia pure sinteticamente, nel senso che il comportamento addebitato alla parte privata aveva inciso solo sull'iter amministrativo e non sul giudizio, proprio per l'avvenuta sanatoria del vizio di improcedibilità. Quanto alle ulteriori violazioni di legge indicate nella rubrica del motivo, la Corte le ha dichiarate inammissibili per difetto di specificità, poiché non sviluppate nel corpo del motivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero e liquidate con distrazione in favore del difensore della resistente dichiaratosi antistatario; è stato escluso il raddoppio del contributo unificato trattandosi di Amministrazione statale.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta formalmente come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 112 c.p.c.
Richiamato come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato, invocata dal ricorrente per dedurre omessa pronuncia.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro del vizio di motivazione/struttura della sentenza denunciato dal ricorrente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 4 l. n. 210 del 1992
Richiamato dal ricorrente tra le norme che disciplinano il beneficio assistenziale oggetto della lite.
art. 5 l. n. 210 del 1992
Richiamato dal ricorrente tra le norme che disciplinano il beneficio assistenziale oggetto della lite.
art. 443, comma 2, c.p.c.
La Corte lo ha richiamato per affermare che il rilievo dell'improcedibilità per mancato esaurimento del procedimento amministrativo può essere esercitato solo nella prima udienza di discussione.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per affermare il principio di specificità del motivo di ricorso per cassazione: la censura deve esporre in modo puntuale ragioni e argomenti, altrimenti è inammissibile.
Massime di principio
- Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, la questione dell'improcedibilità della domanda per mancato previo esaurimento del procedimento amministrativo è sottratta alla disponibilità delle parti e deve essere rilevata dal giudice di merito entro la prima udienza di discussione; se ciò non avviene, il vizio resta sanato e non può essere riproposto nei gradi successivi.
- Non vi è omessa pronuncia quando il giudice d'appello affronta la questione, anche sinteticamente, e ne esplicita la ragione decisoria; l'obbligo di pronuncia è rispettato se la sentenza contiene una motivazione idonea a far comprendere perché il motivo è stato disatteso.
- Nel ricorso per cassazione, il richiamo a norme asseritamente violate non è sufficiente: è necessario sviluppare nel corpo del motivo una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- L'eventuale irregolare sviluppo dell'iter amministrativo non determina, di per sé, l'inammissibilità del giudizio civile quando il vizio di improcedibilità sia ormai sanato secondo le regole processuali applicabili.
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