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Sentenza

Sentenza del 08/03/2017 n. 5921 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate contestava, per l'anno d'imposta 2000, l'indebita detrazione dell'IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti intercorse con la ditta CO., ritenuta una società cartiera nell'ambito di una frode IVA carosello. Secondo l'Ufficio, il contribuente sarebbe stato consapevolmente coinvolto nella frode. La CTR aveva invece ritenuto provati gli acquisti effettivi, i pagamenti tracciabili e l'assenza di prova della retrocessione dell'IVA o della non effettiva destinazione delle operazioni alla CO. L'Agenzia ha impugnato la decisione deducendo omessa o contraddittoria motivazione e violazione delle norme sull'onere della prova, sulle presunzioni e sugli accertamenti IVA e reddituali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso dell'Agenzia. Il primo motivo riguardava valutazioni di merito non riesaminabili in sede di legittimità e, per alcune circostanze, non rispettava il requisito di autosufficienza del ricorso. L'ingente debito IVA della CO. e il mantenimento dello stesso fornitore francese, nonostante il cambio dell'intermediario, non erano elementi di per sé decisivi per smentire l'effettività degli acquisti. Inoltre, l'Agenzia aveva indicato il presunto coinvolgimento consapevole del contribuente senza specificare le circostanze concrete su cui tale conclusione si fondava. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché collegava la violazione di legge alla contestazione della valutazione probatoria e non coglieva la motivazione della CTR, che aveva ritenuto assolto l'onere probatorio del contribuente. È stato dichiarato inammissibile anche il controricorso del contribuente per mancanza della prova della notifica, ma senza conseguenze sulle spese. La sentenza della CTR, favorevole al contribuente, è quindi rimasta ferma.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omessa o contraddittoria motivazione

    La censura sulla motivazione non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove e, in sede di legittimità, non consente alla Corte di cassazione di sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.

  • Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    violazione o falsa applicazione di norme di diritto

    Il motivo deve individuare una concreta violazione normativa; non è sufficiente contestare, sotto tale veste, il modo in cui il giudice di merito ha valutato le circostanze e le prove.

  • Art. 2727 c.c.

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

    Gli elementi indiziari devono essere concretamente indicati e valutati; la mera affermazione del coinvolgimento consapevole in una frode non è sufficiente senza l'indicazione dei fatti che la sostengono.

  • Art. 2967 c.c.

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    L'Amministrazione deve fornire elementi idonei a fondare la contestazione; il contribuente deve poi dimostrare gli elementi a propria difesa secondo la ripartizione dell'onere probatorio applicabile.

  • Art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972

    Disciplina la rettifica e l'accertamento dell'IVA. La sua applicazione non esonera l'Ufficio dal fornire una base probatoria adeguata per contestare la detrazione, soprattutto quanto alla soggettiva inesistenza delle operazioni e alla consapevolezza del contribuente.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Riguarda il contenuto e la motivazione dell'avviso di accertamento. Gli elementi posti a fondamento della pretesa devono essere sufficientemente individuati e coerenti con la contestazione.

Massime di principio

  • Nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, la prova della mera irregolarità o natura fittizia del fornitore non dimostra automaticamente la consapevolezza del contribuente: occorrono elementi concreti che colleghino il contribuente alla frode.
  • La documentazione dell'effettiva esistenza della merce, dei pagamenti tracciabili e della corrispondenza contabile costituisce un elemento difensivo rilevante, anche se non esclude in assoluto la frode.
  • L'assenza di prova della restituzione dell'IVA non è necessariamente decisiva in ogni frode carosello, ma può assumere rilievo nel complessivo giudizio di merito sull'effettività e sulla genuinità delle operazioni.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: il ricorso deve indicare una reale violazione di legge, un vizio motivazionale ammissibile o specifici elementi decisivi già dedotti nei precedenti gradi.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza, indicando dove e quando gli elementi probatori siano stati prodotti e dedotti nel processo.
  • Indizi come l'elevato debito IVA del fornitore o la continuità dei rapporti commerciali con il produttore estero possono essere compatibili con operazioni reali e, isolatamente considerati, non dimostrano né la falsità dell'operazione né la consapevole partecipazione del cliente alla frode.

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