Sentenza del 02/11/2021 n. 31056 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione relativo alla rettificazione del valore dichiarato per la compravendita di un'area edificabile in Comune di Nerviano. La contribuente deduceva: (i) carenza di motivazione dell'avviso per mancata indicazione e allegazione degli atti comparativi utilizzati (impossibilità di individuare il tertium comparationis); (ii) congruità dei valori dichiarati in atto, richiamando una precedente sentenza della CTP di Milano che avrebbe accertato valori analoghi; (iii) omissione di considerazione delle reali caratteristiche urbanistiche/effettiva capacità edificatoria del terreno, documentate da perizia, che giustificherebbero il valore dichiarato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I motivi sono stati ritenuti carenti principalmente per difetto di autosufficienza (mancata allegazione o trascrizione degli elementi essenziali degli atti impugnati e della sentenza CTP richiamata) e perché le contestazioni relative a valutazioni di fatto (es.: comparabilità degli immobili per zona censuaria, accertamento della capacità edificatoria) non sono sindacabili in sede di legittimità. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato di aver riproposto in appello i profili urbanistici dedotti in primo grado, per cui la Corte non ha potuto esaminare la presunta omissione. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e indicazione degli adempimenti relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
Norme relative alla determinazione dei valori catastali/criteri di stima dei terreni; la Corte rileva che le contestazioni attinenti ai criteri di valutazione e alla comparabilità degli immobili costituiscono valutazioni di fatto che in cassazione non sono rivedibili, salvo che non si configuri vizio di legittimità dimostrato in modo autosufficiente.
L. n. 241 del 1990, art. 3
Principio della motivazione degli atti amministrativi richiamato dalla ricorrente quale parametro di legittimità dell'avviso di rettifica; la Corte però dichiara che il profilo non è esaminabile per carenza di autosufficienza probatoria del ricorso.
Art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa e al necessario contraddittorio; la Corte richiama implicitamente l'esigenza che chi agisce in Cassazione dimostri in modo chiaro gli elementi decisivi riferiti al grado di merito.
L. n. 212 del 2000, art. 7
Norme a tutela del contribuente (Statuto dei diritti del contribuente) evocate dalla ricorrente per contestare la motivazione dell'atto; la Corte invece valuta l'inammissibilità del ricorso per ragioni processuali (autosufficienza) e per limiti di sindacato sulla valutazione dei fatti.
Artt. 112 e 132 c.p.c.
Richiamati in ordine alla ripartizione dell'onere della prova e alle regole processuali: la Corte sottolinea che la ricorrente non ha assolto all'onere di riportare e documentare in modo autosufficiente gli atti e le allegazioni da essa invocate.
Art. 2697 c.c.
Principio dell'onere della prova; la Corte richiama implicitamente che chi afferma fatti nei quali fonda la sua pretesa deve dimostrarli, e che la mancata allegazione/trascrizione di documenti essenziali impedisce il sindacato di legittimità.
Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5
Ground di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo: la Corte osserva che per invocare tale vizio in cassazione è necessario dimostrare che il fatto sia stato dedotto e riproposto nel grado di merito; la ricorrente non ha dimostrato di aver riproposto in appello le criticità urbanistiche, quindi la doglianza non è esaminabile.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1 quater e 1 bis
Norme sul contributo unificato; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In Cassazione è indispensabile l'autosufficienza del ricorso: vanno indicate e, se rilevanti, trascritte o allegate le parti essenziali di atti e sentenze richiamate; senza ciò il motivo è inammissibile.
- Le valutazioni di fatto compiute dai giudici di merito (es. comparabilità degli immobili, zona censuaria, capacità edificatoria) non sono sindacabili in sede di legittimità salvo vizio di diritto dimostrabile; le contestazioni su questi punti devono essere rivolte efficacemente nei gradi di merito.
- Se si contesta l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 c.p.c., occorre provare che la questione è stata effettivamente proposta e sostenuta nel grado di appello; in mancanza la Cassazione non può accogliere la doglianza.
- Chi invoca, a proprio favore, decisioni o atti comparativi (es. sentenze di CTP) deve allegarli e valorizzarne gli elementi essenziali nel ricorso: il loro semplice richiamo verbale in Cassazione non è sufficiente.
- Le censure relative a carenze motivazionali dell'atto amministrativo sono rilevanti, ma anche tali censure richiedono una esposizione chiara e documentata nei motivi di ricorso per superare il controllo di ammissibilità.
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