Sentenza n. 12929/2026 - Roma, Sezione 5
per l’accertamento del diritto ai benefici economici ex art. 6 bis d.l. n. 387 del 1987 con il conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante inclusione nella relativa base di calcolo dei “sei scatti stipendiali” contemplati dalla disposizione citata e per la condanna dell’INPS al relativo pagamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militare pensionato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, appartenente all’Arma dei Carabinieri, era stato collocato in quiescenza a domanda dopo avere compiuto almeno 55 anni di età e maturato oltre 35 anni di servizio. Ha chiesto l’accertamento del diritto ai benefici economici previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, con conseguente ricalcolo del trattamento di fine servizio mediante inclusione dei sei scatti stipendiali figurativi e condanna dell’INPS al pagamento delle somme dovute. L’unico motivo dedotto riguardava l’applicabilità dell’art. 6-bis alle forze di polizia ad ordinamento militare. L’INPS ha contestato la pretesa nel merito e ha sollevato genericamente un’eccezione di incostituzionalità in relazione agli artt. 3 e 81 Cost.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente all’attribuzione dei sei scatti stipendiali ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Ha ritenuto che l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applichi non soltanto al personale della Polizia di Stato, ma anche al personale delle altre forze di polizia ad ordinamento militare, tra cui l’Arma dei Carabinieri. Il ricorrente rientrava nella previsione del comma 2, avendo compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. Il termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è stato considerato perentorio, poiché la disposizione non prevede espressamente una decadenza e la sua ambiguità impedisce di desumere conseguenze decadenziali. Il Collegio ha inoltre ritenuto generica e non rilevante l’eccezione di incostituzionalità, richiamando la giurisprudenza secondo cui l’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis alle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto. Ha quindi ordinato all’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L’INPS è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. n. 387/1987
Al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
La disposizione si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare e riconosce il beneficio dei sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio. Il comma 2 estende il beneficio a chi chiede il collocamento in quiescenza dopo avere compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.
art. 21 l. n. 232/1990
Richiamato quale ulteriore fondamento della domanda di riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali.
art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010
continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto
Conferma la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 alle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini del trattamento di fine rapporto.
artt. 3 e 81 Cost.
L’eccezione di incostituzionalità è stata ritenuta generica; il Collegio ha escluso che l’applicazione dell’art. 6-bis comporti una violazione delle disposizioni costituzionali richiamate.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
In base alla disposizione, sulle somme spettanti devono essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiamato insieme all’art. 16, comma 6, l. n. 412/1991 quale fondamento del riconoscimento dei soli interessi legali sulle somme dovute.
Massime di principio
- L’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, letto insieme all’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, si applica anche al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, mediante inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo.
- Il personale delle forze di polizia ad ordinamento militare che cessa dal servizio a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile.
- Il termine previsto dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non può essere considerato perentorio né la sua inosservanza può determinare decadenza in assenza di un’espressa previsione normativa e di presupposti chiari e perspicui.
- L’amministrazione previdenziale deve rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali nella relativa base di calcolo quando siano integrati i requisiti soggettivi e di servizio previsti dalla legge.
- Sulle somme dovute a titolo di ricalcolo dell’indennità di buonuscita spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, secondo la disciplina richiamata dal giudice.
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