Sentenza del 27/10/2015 n. 8568 - Comm. Trib. Prov. Milano
SUCCESSIONE E DONAZIONE - Imposta di successione - Sanzione per tardivo pagamento - Dilazione di pagamento - Affidamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sanzione per tardivo pagamento è stata ritenuta illegittima. La richiesta di dilazione presentata tempestivamente, accompagnata dal pagamento delle somme dovute ai sensi dell'art. 38, e la successiva ammissione da parte dell'Amministrazione hanno fatto sì che il pagamento rateale avvenisse secondo un percorso autorizzato e concordato con il Fisco, nonostante il versamento integrale fosse successivo al termine ordinario di sessanta giorni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva contestato l'irrogazione della sanzione per tardivo pagamento integrale dell'imposta. Prima della scadenza del termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione, aveva chiesto la dilazione prevista dall'art. 38 del d.lgs. 346/1990, pagando contestualmente le somme iniziali richieste dalla norma. L'Amministrazione lo aveva poi ammesso al pagamento rateale, concordando termini e modalità per il versamento degli importi residui. La questione riguardava quindi se il pagamento effettuato secondo la dilazione autorizzata potesse essere considerato tardivo e sanzionabile.
Norme richiamate
Art. 38 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346
La norma consente la dilazione del pagamento dell'imposta sulle successioni secondo modalità specifiche. Se il contribuente presenta tempestivamente l'istanza, versa le somme iniziali previste e viene successivamente ammesso alla rateizzazione dall'Amministrazione, i versamenti effettuati secondo il piano concordato non possono essere qualificati come tardivi ai fini dell'irrogazione della sanzione.
Termine di sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione
Il termine ordinario per il pagamento integrale non opera in modo automatico come causa di sanzione quando, prima della sua scadenza, il contribuente abbia attivato correttamente la procedura di dilazione prevista dalla legge e l'Amministrazione abbia accolto la richiesta.
Massime di principio
- Il contribuente che non può pagare integralmente un'imposta entro il termine ordinario deve presentare la richiesta di dilazione prima della scadenza e rispettare immediatamente gli eventuali pagamenti iniziali previsti dalla legge.
- L'accoglimento della dilazione da parte dell'Amministrazione e il rispetto del piano concordato possono escludere la configurabilità del tardivo pagamento e delle relative sanzioni.
- La tempestività della richiesta, il pagamento delle somme iniziali e la documentazione dell'ammissione alla rateizzazione sono elementi essenziali per dimostrare l'affidamento del contribuente sulla legittimità del pagamento dilazionato.
- Non è sufficiente effettuare pagamenti tardivi in modo spontaneo: la tutela deriva dall'attivazione preventiva della procedura prevista dalla normativa e dalla successiva autorizzazione o ammissione dell'Amministrazione.
- Quando l'Amministrazione concorda termini e modalità di pagamento, il contribuente può fare affidamento su tale comportamento, purché rispetti integralmente le condizioni del piano.
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