Sentenza del 19/07/2016 n. 242 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Annullamento provvedimento di fermo di beni mobili registrati - Prescrizione delle cartelle di pagamento sulle quali trova fondamento il provvedimento di fermo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl fermo amministrativo deve essere annullato qualora le cartelle sulle quali si fonda risultino prescritte oppure l’agente della riscossione non dimostri la loro regolare notifica e gli eventuali atti interruttivi della prescrizione. La prova della notifica grava sull’esattore, che deve esibire la documentazione conservata nei termini di legge.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il provvedimento di fermo amministrativo, sostenendo che le cartelle di pagamento poste a suo fondamento erano prescritte e che non risultava adeguatamente provata la loro regolare notifica. La notifica dell’avviso di fermo e delle cartelle deve avvenire mediante raccomandata con avviso di ricevimento; pertanto, la data di perfezionamento della notifica coincide con quella risultante dall’avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario o dal ricevente. L’agente della riscossione deve inoltre conservare per cinque anni la matrice o copia della cartella e il relativo avviso di ricevimento.
Norme richiamate
Disciplina della notifica delle cartelle e degli atti della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento
La notifica si considera perfezionata nella data indicata sull’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente. La semplice spedizione della raccomandata non è sufficiente a provare, da sola, il perfezionamento della notifica.
Obbligo di conservazione della matrice o copia della cartella e dell’avviso di ricevimento per cinque anni
L’agente della riscossione deve conservare la documentazione necessaria a dimostrare l’esistenza e la regolarità della notifica. In caso di contestazione, la mancata esibizione della documentazione può impedire di provare validamente la pretesa.
Norme sulla prescrizione dei crediti tributari e degli atti della riscossione
Il fermo non può fondarsi su cartelle i cui crediti siano prescritti. La prescrizione può essere interrotta solo da atti validamente notificati e adeguatamente provati dall’agente della riscossione.
Massime di principio
- Per contestare un fermo amministrativo occorre verificare sia la regolare notifica delle cartelle sia l’eventuale decorso del termine di prescrizione.
- L’agente della riscossione deve dimostrare documentalmente la notifica degli atti: in particolare, deve produrre la copia della cartella e l’avviso di ricevimento con la data e la sottoscrizione del ricevente.
- La prescrizione non viene interrotta da atti meramente interni o dalla sola spedizione di una comunicazione, ma da un atto validamente portato a conoscenza del destinatario.
- Se le cartelle risultano prescritte o non adeguatamente notificate, il provvedimento di fermo fondato su di esse può essere annullato.
- La verifica concreta richiede di ricostruire cronologicamente la notifica delle cartelle, gli eventuali solleciti o intimazioni successivi e le date di ciascun atto interruttivo.
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