Cassazione Civile, Ordinanza n. 07548/2026 del 29/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
A seguito di verifica fiscale conclusa con processo verbale di constatazione, l'Agenzia delle Entrate notificava a una società un avviso di accertamento con due rilievi: (i) il recupero a tassazione di una nota di credito emessa nei confronti di un condominio; (ii) il recupero a tassazione di maggiori componenti positivi iscritti nel conto "Fatture da ricevere" per euro 325.600,00. La società impugnava l'atto e otteneva in primo grado l'accoglimento limitato al primo rilievo, mentre veniva respinto il resto; in appello la decisione veniva sostanzialmente confermata. In cassazione la società proponeva due motivi: con il primo deduceva violazione dell'art. 88 T.U.I.R. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che i giudici di merito avessero omesso di esaminare l'eccezione sull'illegittima tassazione di debiti relativi ad anni precedenti e avessero pronunciato oltre la domanda, valorizzando fatti non contestati; con il secondo censurava l'errata interpretazione delle risultanze istruttorie e dei documenti prodotti (scritture private e atti di scissione), lamentando vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c. L'Agenzia proponeva a sua volta ricorso incidentale, denunciando la violazione dell'art. 109 T.U.I.R. in relazione al primo rilievo accolto nei gradi di merito: secondo l'Ufficio, la nota di credito aveva indebitamente ridotto i ricavi del 2014, pur riferendosi in parte a consumi del 2013, in violazione del principio di competenza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della società: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la valutazione dell'idoneità probatoria della documentazione e la disconferma di passività iscritte in bilancio rientravano nel thema decidendum, senza ultrapetizione; il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, in presenza di doppia conforme sul rilievo relativo alle "fatture da ricevere", il vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c. era precluso e comunque non riguardava un "fatto storico" in senso tecnico. È stato invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate: la Corte ha ritenuto violato il principio inderogabile di competenza ex art. 109 T.U.I.R., poiché la rettifica di consumi riferiti al 2013 non poteva tradursi in una riduzione dei ricavi del 2014. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in parte qua e la causa rinviata alla CTR della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame dell'appello incidentale dell'Ufficio e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 88 T.U.I.R.
richiamato dalla società come norma asseritamente violata nel recupero fiscale, ma il motivo è stato respinto perché la censura mirava in sostanza a contestare la valutazione probatoria e l'ambito del decidere del giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
la Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione, osservando che il disconoscimento delle passività iscritte in bilancio e la valutazione della loro insussistenza rientravano nel thema decidendum.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
sono stati evocati per il ricorso principale; il primo motivo è stato ritenuto infondato, il secondo inammissibile per la preclusione derivante dalla doppia conforme e perché non attinente a un fatto storico decisivo.
art. 109 d.P.R. 917/1986
le regole di imputazione temporale dei componenti negativi sono inderogabili e il contribuente non può scegliere un esercizio diverso da quello di competenza legale.
art. 348-ter c.p.c.
in presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione è limitato ai motivi di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'art. 360, comma 1, c.p.c., con conseguente preclusione del vizio motivazionale di cui al n. 5 salvo diversa base fattuale tra le due decisioni di merito.
art. 2697 c.c.
richiamato per chiarire che il "fatto" denunciabile ex art. 360, n. 5 c.p.c. è un fatto storico principale o secondario, non una questione o un singolo elemento istruttorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente principale, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la denuncia di ultrapetizione non è fondata quando il giudice di merito si limita a valutare la sufficienza e l'idoneità probatoria degli elementi allegati dalle parti nell'ambito della contestazione proposta.
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. è precluso, salvo che il ricorrente dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5 c.p.c. presuppone l'omessa considerazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e controverso; non sono censurabili, come "fatti", le questioni giuridiche, i singoli argomenti o le mere risultanze istruttorie.
- In materia di reddito d'impresa, il principio di competenza ex art. 109 T.U.I.R. è inderogabile: un componente negativo o una rettifica di ricavo devono essere imputati all'esercizio di competenza e non possono essere liberamente spostati a un diverso periodo d'imposta.
- La rettifica di un consumo o di un costo riferito a un certo esercizio non legittima automaticamente la riduzione dei ricavi di un esercizio successivo, se ciò altera l'imputazione temporale imposta dalla legge.
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