Ordinanza n. 6013/2026 - Roma, Sezione 3B
per ottemperanza a seguito della sentenza del TAR DEL LAZIO N, 2789/25 DEL 06.02.2025 - RICONOSCIMENTO TITOLO ESTERO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 2789/2025, che aveva accertato il silenzio dell'amministrazione su un'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante estero
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso qualificato come ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 2789/2025, relativa al silenzio serbato dal Ministero su un'istanza di riconoscimento di un titolo abilitante conseguito in Romania per la classe di concorso A060. Ha chiesto, in sostanza, l'esecuzione della pronuncia mediante la nomina di un commissario ad acta. Il TAR ha rilevato che, per ottenere l'esecuzione di una sentenza in materia di silenzio con nomina del commissario ad acta, occorre presentare un'istanza nell'ambito del ricorso originariamente proposto. Poiché il nuovo ricorso possiede i requisiti formali e sostanziali di un'istanza di nomina del commissario ad acta, il Collegio ha ritenuto necessario riunirlo al ricorso originario n. 0444/2025 e acquisire dall'amministrazione informazioni sullo stato di esecuzione della sentenza.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di ottemperanza né ha nominato immediatamente il commissario ad acta. Ha disposto una misura istruttoria, fissando una nuova camera di consiglio al 6 maggio 2026, nella quale sarà trattato anche il ricorso originario n. 0444/2025 ai fini della riunione. Ha inoltre ordinato al Ministero di fornire gli adempimenti e i ragguagli indicati nella motivazione sullo stato di esecuzione della sentenza sul silenzio. Il comportamento dell'amministrazione sarà valutato anche ai sensi dell'art. 64 c.p.a., nonché ai fini delle spese e dell'eventuale segnalazione dell'inadempimento all'OIV per la valutazione della performance.
Norme richiamate
art. 64 c.p.a.
Il comportamento dell'amministrazione nell'adempimento degli ordini istruttori e nell'esecuzione della sentenza sarà valutato dal giudice anche ai fini della decisione e delle spese.
Massime di principio
- Quando si chiede l'esecuzione di una sentenza che ha accertato il silenzio dell'amministrazione mediante la nomina di un commissario ad acta, l'istanza deve essere proposta nell'ambito del ricorso originario relativo al silenzio.
- Un ricorso autonomamente introdotto per ottenere la nomina del commissario ad acta, se presenta i requisiti formali e sostanziali della relativa istanza, può essere riunito al ricorso originario.
- Prima di procedere alla nomina del commissario ad acta, il giudice può ordinare all'amministrazione di fornire ragguagli sullo stato di esecuzione della sentenza e rinviare la decisione a una successiva camera di consiglio.
- Il comportamento dell'amministrazione nell'esecuzione della sentenza può essere valutato ai fini dell'art. 64 c.p.a., della regolazione delle spese e della segnalazione dell'inadempimento all'organismo indipendente di valutazione.
Come è indicizzato
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