Circolare numero 68 del 5-5-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici liquidati con il riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto, ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, purché il provvedimento sia stato emesso prima del 12 aprile 2009. La tutela non opera se è accertato in via giudiziale, con sentenza definitiva, il dolo dell’interessato. Restano ferme le regole generali sul riconoscimento del beneficio e gli adempimenti in capo all’INAIL; sono inoltre superate le istruzioni incompatibili contenute nel messaggio INPS n. 28542 del 24 dicembre 2008.
Salvaguardia delle pensioni liquidate con beneficio amianto
Salvaguardia delle pensioni liquidate con beneficio amianto
La circolare interviene per chiarire gli effetti dell’art. 7-ter, comma 14, della legge 9 aprile 2009, n. 33, in materia di trattamenti pensionistici liquidati con il riconoscimento del beneficio per esposizione all’amianto. Il contenuto è rilevante per la gestione delle posizioni già definite e per l’individuazione delle ipotesi in cui il trattamento resta consolidato.
Premessa normativa
La legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 dell’11 febbraio 2009, Supplemento ordinario n. 49. La disposizione richiamata dalla circolare, ossia l’art. 7-ter, comma 14, è entrata in vigore il 12 aprile 2009.
Ambito di applicazione della salvaguardia
La norma stabilisce che restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati prima dell’entrata in vigore della legge di conversione, quando siano stati riconosciuti a seguito degli accertamenti compiuti dall’INAIL ai fini del conseguimento dei benefici previsti dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992.
La circolare precisa che la salvaguardia riguarda, in concreto, le prestazioni pensionistiche liquidate con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile 2009. Per tali pensioni viene confermata la piena efficacia del trattamento già concesso.
Dolo dell’interessato
La tutela non è assoluta. La circolare richiama espressamente l’eccezione prevista dalla legge: la salvaguardia non opera qualora il dolo del pensionato sia accertato in sede giudiziale con sentenza definitiva, cioè passata in giudicato. In tale ipotesi viene meno la protezione riconosciuta dalla norma.
Quadro normativo generale e ruolo dell’INAIL
Resta invariata la disciplina generale in materia di riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto. La circolare richiama, oltre all’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992, anche l’art. 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.
Sono altresì confermati gli adempimenti previsti a carico dell’INAIL dalle norme richiamate, senza che la nuova disposizione incida sul quadro procedurale generale di accertamento.
Superamento di precedenti istruzioni
Infine, la circolare dispone che le istruzioni contenute nel messaggio INPS n. 28542 del 24 dicembre 2008 devono intendersi superate nella parte in cui risultino incompatibili con la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 33/2009.
Punti principali
Ambito della salvaguardia
La legge 9 aprile 2009, n. 33, art. 7-ter, comma 14, salva i trattamenti pensionistici già erogati a seguito del riconoscimento del beneficio pensionistico per esposizione all’amianto. La salvaguardia riguarda le prestazioni liquidate con provvedimento emesso in data anteriore al 12 aprile 2009, data di entrata in vigore della norma.
Condizioni per il mantenimento del trattamento
Le prestazioni pensionistiche riconosciute ai sensi dell’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 restano valide ed efficaci se il provvedimento di liquidazione è stato adottato prima del 12 aprile 2009. La circolare ribadisce quindi la continuità degli effetti delle pensioni già definite entro tale data.
Esclusione in caso di dolo
La salvaguardia non si applica se il dolo del pensionato viene accertato in sede giudiziale con sentenza passata in giudicato. Il mantenimento del trattamento è dunque subordinato all’assenza di un accertamento definitivo di dolo dell’interessato.
Quadro normativo di riferimento
Resta ferma la disciplina generale per il riconoscimento del beneficio amianto prevista dall’art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e dall’art. 47 del decreto-legge n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003 e successive modificazioni, nonché gli adempimenti posti a carico dell’INAIL da tali disposizioni.
Aggiornamento delle istruzioni operative
Le indicazioni contenute nel messaggio INPS n. 28542 del 24 dicembre 2008 sono da considerarsi superate per le parti in contrasto con la nuova disciplina introdotta dalla legge n. 33/2009.
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