Circolare numero 63 del 23-4-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e CONF.LAVORATORI per la riscossione dei contributi sindacali mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee (mobilità, disoccupazione, integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili). Vengono indicati soggetti interessati, modalità di rilascio e validità della delega, percentuali di contribuzione, obblighi del datore di lavoro nei casi di pagamento diretto, termini per revoca o nuova delega, costi del servizio e regole contabili con istituzione di specifici conti. Sono inoltre richiamate le responsabilità dell’Organizzazione sindacale, le modalità di versamento e la durata della convenzione fino al 31 dicembre 2009.
Convenzione INPS-CONF.LAVORATORI per la trattenuta dei contributi sindacali sulle prestazioni temporanee non pensionistiche
Convenzione INPS-CONF.LAVORATORI per trattenute sindacali sulle prestazioni temporanee
La circolare illustra l’applicazione della convenzione stipulata tra INPS e CONF.LAVORATORI per la riscossione dei contributi associativi mediante trattenuta sulle prestazioni temporanee non pensionistiche, ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Vengono disciplinati i soggetti interessati, le modalità di delega, le percentuali di contribuzione, gli adempimenti dei datori di lavoro nei casi di pagamento diretto, nonché le istruzioni procedurali e contabili per la gestione dei versamenti.
Ambito di applicazione
La convenzione riguarda i lavoratori aventi titolo a prestazioni temporanee erogate dall’INPS, e in particolare:
- indennità di mobilità;
- trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali;
- trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale;
- sussidi per lavori socialmente utili.
La sottoscrizione della convenzione è avvenuta il 17 novembre 2008, in attuazione della determinazione n. 67 del 4 novembre 2008, e il servizio di esazione è qualificato come non interferente con le attività istituzionali dell’Istituto.
Delega del lavoratore e condizioni di validità
Il versamento dei contributi sindacali alla CONF.LAVORATORI avviene esclusivamente mediante delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione, inserita nel modello INPS di domanda. La delega deve riportare anche il timbro dell’Organizzazione e la firma del rappresentante legale.
La circolare precisa che:
- la delega deve essere contestuale alla domanda di prestazione;
- la delega esaurisce i suoi effetti con il pagamento della prestazione richiesta;
- è priva di effetto se non è contenuta nel modello di domanda, oppure se manca la sottoscrizione del lavoratore, il timbro dell’Associazione o la firma del rappresentante della CONF.LAVORATORI;
- nei casi di pagamento diretto dell’integrazione salariale, la delega è inefficace se i dati non vengono comunicati dal datore di lavoro contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto.
In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione sindacale deve restituire al lavoratore le somme già trattenute a titolo di contributo sindacale.
Adempimenti del datore di lavoro nei casi di pagamento diretto
Per i trattamenti di integrazione salariale pagati direttamente dall’INPS, il datore di lavoro ha un ruolo essenziale nella trasmissione dei dati relativi alle deleghe. Deve infatti comunicare all’Istituto, contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto:
- il codice distintivo dell’associazione sindacale destinataria;
- la misura percentuale del contributo;
- i dati relativi alle deleghe rilasciate dai lavoratori.
Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro ai fini di eventuali verifiche da parte dell’INPS.
Se uno o più lavoratori contestano la trattenuta affermando di non aver rilasciato delega, l’INPS interrompe le trattenute dal mese successivo alla comunicazione, sia che la contestazione provenga dal datore di lavoro sia che pervenga direttamente dai lavoratori. In tale ipotesi, la CONF.LAVORATORI deve restituire le somme trattenute.
Misura del contributo e codice identificativo
La CONF.LAVORATORI ha comunicato le seguenti percentuali di contribuzione:
- 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti;
- 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria;
- 1% sui restanti trattamenti, cioè CIG ordinaria e straordinaria, CISOA, disoccupazione non agricola, ordinaria e speciale, indennità di mobilità e sussidio per lavori socialmente utili.
Il codice identificativo della Confederazione è 3301. La misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega, in percentuale alla prestazione previdenziale, e deve essere uguale per tutti gli iscritti dell’Organizzazione per tipologia di prestazione. La Confederazione deve comunicare annualmente tale misura percentuale all’INPS.
Gestione dei versamenti e dei dati trasmessi
Le Strutture territoriali INPS che liquidano le prestazioni devono versare alla CONF.LAVORATORI, senza addebito di interessi, gli importi delle trattenute operate, al netto delle spese di servizio e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. I versamenti devono essere effettuati entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, mediante bonifico su apposito conto corrente bancario indicato dall’Organizzazione.
Le sedi INPS devono inoltre mettere a disposizione della CONF.LAVORATORI gli elenchi dei nominativi per i quali sono state effettuate le trattenute, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto.
Costi del servizio e responsabilità
Il costo del servizio di gestione della delega è fissato in euro 0,60 per singola delega. La CONF.LAVORATORI si impegna ad accettare eventuali variazioni del costo determinate in sede di revisione e, più in generale, tutte le clausole relative ai costi e ai rapporti finanziari previste dalla convenzione.
L’INPS è esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione ed è estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e l’Organizzazione sindacale. La CONF.LAVORATORI assume l’obbligo di rimborsare al lavoratore la ritenuta eventualmente indebita e di ristorare l’INPS per ogni effetto negativo derivante da controversie sulla validità o regolarità della delega. È inoltre tenuta a rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute dall’Istituto in caso di controversie giudiziarie attinenti alla legittimità, efficacia o applicazione della convenzione.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Ai fini della rilevazione contabile vengono istituiti i seguenti conti:
- GPA 25/215: per l’imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle prestazioni economiche temporanee;
- GPA 35/215: per l’accreditamento alla CONF.LAVORATORI dei contributi sindacali trattenuti;
- GPA 11/215: per la rilevazione del debito verso la CONF.LAVORATORI.
I pagamenti a favore dell’Organizzazione devono essere imputati in DARE del conto GPA 11/215, il cui eventuale saldo a fine esercizio deve essere ripreso nel nuovo esercizio. Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione e alla relativa IVA devono essere imputati ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Per le ulteriori modalità procedurali e contabili si rinvia alla circolare n. 167 del 7 luglio 1992, punto 3. L’allegato 2 riporta inoltre la denominazione completa e abbreviata dei conti istituiti.
Durata della convenzione
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2009. La richiesta di rinnovo annuale da parte della CONF.LAVORATORI deve pervenire all’INPS con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ciascun anno, almeno tre mesi prima della scadenza. Tutte le spese e gli oneri, compresi quelli fiscali, sono a carico dell’Organizzazione sindacale stipulante.
Punti principali
Ambito della convenzione e prestazioni interessate
La convenzione, sottoscritta il 17 novembre 2008 in attuazione dell’art. 18 della legge n. 223/1991, consente ai titolari di prestazioni temporanee non pensionistiche di versare i contributi sindacali a favore della CONF.LAVORATORI tramite trattenuta sull’indennità. Le prestazioni interessate sono: indennità di mobilità, trattamenti di disoccupazione ordinari e speciali, trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale e sussidi per lavori socialmente utili.
Delega, validità ed effetti
La trattenuta opera solo in presenza di una delega personale sottoscritta dal titolare della prestazione, contenuta nel modello INPS di domanda, recante anche timbro dell’Organizzazione e firma del legale rappresentante. La delega ha efficacia per la sola prestazione richiesta e si esaurisce con il relativo pagamento. Se la delega manca, è incompleta o, nei casi di pagamento diretto della CIG, non viene comunicata dal datore di lavoro con i dati richiesti, essa non produce effetti. In caso di revoca o annullamento della prestazione, l’Organizzazione deve restituire al lavoratore le somme già trattenute.
Ruolo del datore di lavoro nei pagamenti diretti
Nei casi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, il datore di lavoro deve comunicare all’INPS, contestualmente agli elenchi dei lavoratori aventi diritto, i dati delle deleghe rilasciate, compreso il codice dell’associazione sindacale destinataria e la misura percentuale del contributo. Le deleghe devono essere conservate dal datore di lavoro per eventuali verifiche dell’INPS.
Percentuali di contribuzione e codice identificativo
Il codice identificativo della CONF.LAVORATORI è 3301. Le percentuali comunicate per la trattenuta sono: 3% sull’indennità di disoccupazione con requisiti ridotti; 0,50% sulla CIG edile, ordinaria e straordinaria; 1% sui restanti trattamenti indicati in convenzione. La percentuale deve essere indicata espressamente nell’atto di delega ed essere uguale per tutti gli iscritti per tipo di prestazione.
Revoca e nuova delega
Per le prestazioni con domanda efficace per periodi superiori all’anno, è possibile revocare o presentare una nuova delega entro il 20 ottobre precedente all’anno di riferimento. Nei casi di trattenute su pagamenti diretti di integrazione salariale, la revoca o la nuova delega devono essere consegnate al datore di lavoro, che le comunicherà all’INPS e le conserverà ai sensi dell’art. 18, comma terzo, della legge n. 223/1991.
Aspetti economici e contabili
Il costo del servizio è determinato in euro 0,60 per singola delega. La CONF.LAVORATORI si impegna ad accettare eventuali variazioni del costo. Ai fini contabili sono istituiti i conti GPA 25/215 per i contributi trattenuti, GPA 35/215 per l’accreditamento alla Confederazione e GPA 11/215 per il debito verso la stessa. I pagamenti a favore dell’Organizzazione vanno imputati in DARE del conto GPA 11/215, con ripresa dell’eventuale saldo al nuovo esercizio. Le spese per il servizio di esazione e la relativa IVA sono imputate ai conti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Versamenti, elenchi e responsabilità
Le strutture territoriali INPS devono versare alla CONF.LAVORATORI, entro il mese successivo a quello del pagamento della prestazione, gli importi trattenuti al netto delle spese e di eventuali somme non dovute già versate. I versamenti avvengono mediante bonifico su conto corrente comunicato all’INPS. Le strutture INPS devono inoltre trasmettere alla Confederazione gli elenchi dei nominativi interessati con dati anagrafici e importi trattenuti. L’INPS è sollevato da responsabilità nei rapporti tra iscritti e sindacato; la Confederazione deve rimborsare le trattenute indebitamente operate e le eventuali spese sostenute in caso di controversie.
Durata della convenzione e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2009. La richiesta di rinnovo annuale da parte della CONF.LAVORATORI deve pervenire all’INPS, con lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ogni anno, almeno tre mesi prima della scadenza. Tutte le spese e gli oneri, anche fiscali, sono a carico dell’Organizzazione sindacale stipulante.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 23 apr 2009Circolare numero 64 del 23-4-2009
- Circolare · 23 apr 2009Circolare numero 65 del 23-4-2009
- Circolare · 22 apr 2009Circolare numero 8 del 22/04/2009
- Circolare · 22 apr 2009Circolare numero 61 del 22-4-2009
- Circolare · 22 apr 2009Circolare numero 62 del 22-4-2009
- Circolare · 21 apr 2009Circolare numero 59 del 21-4-2009
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →