Circolare numero 66 del 28-4-2009
1) aliquota contributiva dovuta al fondo pensioni lavoratori dipendenti- cessazione effetti articolo 01, comma 1, legge 11 marzo 2006, n. 81 2) riduzione degli oneri sociali- art. 120 della legge 23 dicembre 2000 n° 388 3) riduzione del costo del lavoro - art. 1 commi 361-362 legge 23 dicembre 2005, n.266 4) contributi INAIL dal 1° gennaio 2009. 5) retribuzioni. 6) contributi apprendisti 7) agevolazioni per zone tariffarie gennaio 2009. 8) fondi paritetici interprfessionali, applicabilità agli operai del settore agricolo. 9) misure compensative alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR. 10) tabelle.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare aggiorna per il 2009 le aliquote contributive dovute al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, le riduzioni degli oneri sociali, le misure di riduzione del costo del lavoro, i contributi INAIL, la disciplina per gli apprendisti, le agevolazioni per le zone tariffarie, i fondi interprofessionali e le misure compensative sul TFR. Vengono richiamate le norme di riferimento e indicate le aliquote, le percentuali di esonero e le decorrenze applicabili alle diverse tipologie di aziende agricole e cooperative. Sono inoltre elencati gli allegati con le tabelle di dettaglio per categoria di impresa e area territoriale.
Aliquote contributive e agevolazioni previdenziali per l’anno 2009 nel settore agricolo
Aliquote contributive e agevolazioni previdenziali per il 2009 nel settore agricolo
La circolare aggiorna il quadro contributivo e agevolativo applicabile per l’anno 2009 alle aziende agricole, alle cooperative e ad altre categorie del settore. Vengono richiamate le norme di riferimento e fissate le aliquote, gli esoneri e le decorrenze operative per ciascun istituto.
Aliquote contributive al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Dal 1° gennaio 2009 cessano gli effetti della sospensione introdotta dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, relativa al triennio 2006-2008, e tornano applicabili gli aumenti di aliquota previsti dall’art. 3, commi 1 e 2, del d.lgs. 16 aprile 1997, n. 146.
Per la generalità delle aziende agricole, le aliquote 2009 risultano così determinate:
- dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009: 18,15% a carico del datore di lavoro, 8,84% a carico del lavoratore, per un totale del 26,99%, esclusa la quota base pari a 0,11%.
Per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative:
- dal 1° gennaio 2009 al 30 giugno 2009: 21,75% datore di lavoro, 8,84% lavoratore, totale 30,59%, esclusa la quota base pari a 0,11%;
- dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009: 22,35% datore di lavoro, 8,84% lavoratore, totale 31,19%, esclusa la quota base pari a 0,11%.
Riduzione degli oneri sociali
Continua ad applicarsi l’art. 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo quanto già chiarito dalla circolare n. 95 del 26 aprile 2001.
Per la generalità delle aziende agricole, comprese quelle con processi produttivi di tipo industriale ma con esclusione delle cooperative agricole, dei coloni, dei mezzadri e dei coltivatori diretti, gli esoneri dal 1° gennaio 2009 sono riferiti alle seguenti aliquote:
- assegni familiari: 0,43%;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,34%.
Per le cooperative agricole e per le aziende coltivatrici dirette, che versano l’aliquota dello 0,01% per gli assegni familiari, gli esoneri sono:
- assegni familiari: 0,01%;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,37%.
Per le cooperative agricole ex legge 240/84 che assumono operai a tempo indeterminato:
- assegni familiari: da conguagliare con il sistema DM10/2;
- tutela maternità: 0,03%;
- disoccupazione: 0,37%.
Per i consorzi di bonifica, per i quali agli operai di ruolo è garantita la stabilità d’impiego, gli esoneri sono gli stessi previsti per la generalità delle aziende agricole. La circolare richiama inoltre l’art. 20 del decreto-legge n. 112/2008, convertito nella legge n. 133/2008, che ha esteso dal 1° gennaio 2009 l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria a ulteriori categorie di lavoratori.
Riduzione del costo del lavoro ex legge 266/2005
L’art. 1, commi 361 e 362, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede un esonero complessivo di 1 punto percentuale sulle aliquote della gestione di cui all’art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
L’esonero:
- si applica prioritariamente sull’aliquota degli assegni per il nucleo familiare;
- è cumulabile con l’esonero previsto dall’art. 120 della legge n. 388/2000;
- in mancanza di capienza, si applica alle altre aliquote della gestione, privilegiando maternità e disoccupazione;
- non si applica all’aliquota per il TFR né a quella di finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Per la generalità delle aziende agricole che operano con il sistema DMAG e per le cooperative di trasformazione ex lege 240/84 che assumono anche operai a tempo indeterminato e risultano iscritte nella prima sezione dell’albo informatico delle società cooperative, non essendovi capienza né sull’aliquota per gli assegni familiari né su quella per la maternità, già azzerate dall’esonero ex art. 120, il nuovo esonero si applica sull’aliquota disoccupazione. Tale aliquota, dal 1° gennaio 2006, è pari al 2,75%, cui si applica l’esonero di 1 punto percentuale.
Contributi INAIL e retribuzioni
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 38/2000, art. 28, comma 3, sono fissati nelle seguenti misure:
- assistenza infortuni sul lavoro: 10,125%;
- addizionale infortuni sul lavoro: 3,1185%.
Per i minimali di legge relativi all’anno 2009 si rinvia alla circolare n. 14 del 2 febbraio 2009.
Inoltre, l’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale prevista dall’art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, a carico del lavoratore, deve essere applicata dal 1° gennaio 2009 sulla quota di retribuzione eccedente il limite annuo di € 42.069,00.
Contributo per gli apprendisti
Per effetto dell’art. 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con estensione della disciplina anche agli obblighi contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a quella degli apprendisti.
Per i datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, l’aliquota complessiva del 10% è ridotta, limitatamente ai contratti di apprendistato:
- di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto;
- di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto;
- resta ferma l’aliquota del 10% per i periodi maturati dopo il secondo anno.
Per l’anno 2009, l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista resta pari al 5,84%.
Agevolazioni per zone tariffarie
L’art. 1, comma 2, della legge n. 81/2006 ha ridefinito, per il triennio 2006-2008, le agevolazioni contributive per le aziende ubicate nei territori montani particolarmente svantaggiati e nei territori svantaggiati, comprese le aree ex Cassa del Mezzogiorno.
Le riduzioni previste dall’art. 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67/1988 sono state così definite:
- nei territori montani particolarmente svantaggiati: riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro;
- nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 e i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata: riduzione del 68%.
Tali agevolazioni sono prorogate per tutto il 2009 dall’art. 8-octies, comma 1, della legge 9 aprile 2009, n. 33, che ha sostituito il termine del 31 marzo 2009 con quello del 31 dicembre 2009. Pertanto, per l’anno 2009 i contributi a carico del datore di lavoro risultano dovuti nelle seguenti misure:
- territori non svantaggiati: 100%;
- territori montani: 25%;
- territori svantaggiati: 32%.
Fondi paritetici interprofessionali e formazione continua
La legge 24 dicembre 2007, n. 247, art. 1, comma 62, ha previsto, dal 1° gennaio 2008, una riduzione di 0,3 punti percentuali dell’aliquota per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinando l’importo al finanziamento di iniziative di formazione continua per i lavoratori dipendenti del settore agricolo.
La circolare precisa che tale previsione non comporta un onere aggiuntivo per l’azienda agricola, poiché la quota è scorporata dall’aliquota per la disoccupazione.
Per i datori di lavoro che aderiscono ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua:
- il versamento complessivo è effettuato all’INPS nella misura del 2,75% delle retribuzioni;
- l’INPS, dedotti i costi amministrativi, trasferisce bimestralmente lo 0,30% al Fondo indicato dal datore di lavoro.
Per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi:
- resta fermo l’obbligo di versare all’INPS l’intero contributo;
- la quota dello 0,30% segue la destinazione del contributo integrativo previsto dall’art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845;
- la destinazione finale è il Fondo per la Formazione Professionale e l’accesso al Fondo Sociale Europeo (FSE).
Misure compensative sul TFR
In materia di misure compensative alle imprese, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, l’esonero dal versamento dei contributi dovuti alla gestione ex art. 24 della legge n. 88/1989, già pari allo 0,19% nel 2008, è stabilito per il 2009 nella misura dello 0,21% per ciascun lavoratore.
Tabelle allegate
La circolare richiama infine gli allegati contenenti le tabelle di dettaglio delle aliquote contributive e delle agevolazioni per zona tariffaria. Gli allegati coprono:
- la generalità delle aziende agricole;
- i coltivatori diretti;
- le cooperative agricole e i coloni/mezzadri;
- le cooperative agricole ex legge 240/84;
- le aziende con processi produttivi di tipo industriale e le relative cooperative;
- le agevolazioni per zone tariffarie.
Sono distinti inoltre i periodi di applicazione tra primo e secondo semestre 2009 per alcune categorie di aziende con processi produttivi di tipo industriale.
Punti principali
Aliquote contributive al Fondo pensioni lavoratori dipendenti
Dal 1° gennaio 2009 cessano gli effetti della sospensione prevista dalla legge 81/2006 e tornano applicabili gli aumenti annuali di aliquota previsti dall’art. 3 del d.lgs. 146/1997. Per il 2009 le aliquote sono fissate in base alla tipologia di azienda: 26,99% complessivo per la generalità delle aziende agricole (18,15% datore di lavoro, 8,84% lavoratore, esclusa la quota base dello 0,11%); 30,59% per le aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, comprese le cooperative, fino al 30 giugno 2009; 31,19% per le stesse aziende dal 1° luglio al 31 dicembre 2009.
Riduzione degli oneri sociali
Continua ad applicarsi l’art. 120 della legge 388/2000. Per la generalità delle aziende agricole che versano lo 0,43% per gli assegni familiari, gli esoneri riguardano assegni familiari, maternità e disoccupazione con le misure indicate dalla circolare. Per cooperative agricole, coloni, mezzadri e coltivatori diretti che versano lo 0,01% per gli assegni familiari, gli esoneri si applicano con percentuali diverse, includendo uno specifico trattamento per le cooperative agricole Legge 240/84. Per i consorzi di bonifica gli esoneri sono assimilati a quelli della generalità delle aziende agricole.
Riduzione del costo del lavoro ex legge 266/2005
L’esonero di 1 punto percentuale complessivo sulle aliquote della gestione ex art. 24 della legge 88/1989 resta applicabile anche nel 2009. L’agevolazione si imputa prioritariamente agli assegni per il nucleo familiare e, in mancanza di capienza, alle aliquote per maternità e disoccupazione, con esclusione del TFR e dei fondi interprofessionali. Per le aziende del settore agricolo che operano con DMAG e per le cooperative di trasformazione ex lege 240/84 iscritte nella prima sezione dell’albo, l’esonero si applica sulla quota disoccupazione, che risulta pari al 2,75% e viene ridotta di 1 punto percentuale.
Contributi INAIL e retribuzioni
I contributi per l’assistenza infortuni sul lavoro, dal 1° gennaio 2001, sono fissati nello 10,125% per l’assistenza infortuni sul lavoro e nel 3,1185% per l’addizionale infortuni. Per i minimali di legge relativi al 2009 si rinvia alla circolare n. 14 del 2 febbraio 2009. L’ulteriore contributo dell’1% a carico del lavoratore, previsto dall’art. 3-ter della legge 438/1992, si applica dal 1° gennaio 2009 sulla parte di retribuzione eccedente € 42.069,00 annui.
Contributo per gli apprendisti
Per effetto dell’art. 1, comma 773, della legge 296/2006, la contribuzione dovuta per gli apprendisti è complessivamente pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i datori di lavoro con non più di nove addetti l’aliquota è ridotta, per i soli apprendistati, di 8,5 punti percentuali nel primo anno e di 7 punti percentuali nel secondo anno, mantenendo il 10% negli anni successivi. Per il 2009 l’aliquota a carico dell’apprendista resta pari al 5,84%.
Agevolazioni per zone tariffarie
Le agevolazioni contributive per territori montani particolarmente svantaggiati e per zone agricole svantaggiate, previste dalla legge 67/1988 e ridefinite per il triennio 2006-2008 dalla legge 81/2006, sono prorogate per tutto il 2009 dalla legge 33/2009. Per il 2009 i contributi a carico del datore di lavoro risultano dovuti al 100% nei territori non svantaggiati, al 25% nei territori montani e al 32% nelle zone svantaggiate.
Fondi paritetici interprofessionali e formazione continua
La riduzione di 0,3 punti percentuali dell’aliquota per la disoccupazione introdotta dalla legge 247/2007 finanzia la formazione continua dei lavoratori agricoli. Il contributo non determina un onere aggiuntivo per l’azienda perché è scorporato dall’aliquota per la disoccupazione. I datori di lavoro aderenti ai fondi paritetici versano l’intero 2,75% all’INPS, che trasferisce lo 0,30% al fondo indicato. Chi non aderisce ai fondi versa comunque l’intero contributo all’INPS, con destinazione della quota allo 0,30% al Fondo per la Formazione Professionale e l’accesso al FSE.
Misure compensative sul TFR
Per le imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche complementari e/o al Fondo per l’erogazione del TFR, l’esonero dai contributi dovuti alla gestione ex art. 24 della legge 88/1989 è stabilito, per il 2009, nella misura dello 0,21% per ciascun lavoratore, in aumento rispetto allo 0,19% previsto per il 2008.
Allegati e tabelle
La circolare richiama gli allegati con le tabelle delle aliquote e delle agevolazioni per zona tariffaria. Gli allegati coprono le diverse categorie di operai agricoli a tempo indeterminato e determinato, le aziende agricole ordinarie, le coltivatrici dirette, le cooperative agricole, i coloni/mezzadri, le cooperative ex legge 240/84 e le aziende con processi produttivi di tipo industriale, con distinzioni temporali tra primo e secondo semestre 2009.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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