Circolare numero 12 del 11-05-2009 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la decisione della BCE del 7 maggio 2009 che fissa il tasso ufficiale di riferimento all’1% con decorrenza 13 maggio 2009. In conseguenza, viene aggiornato al 7% l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e vengono adeguate le misure delle sanzioni civili, distinte per tipologia di violazione. Sono inoltre richiamati i limiti massimi delle sanzioni e l’applicazione degli interessi di mora dopo il raggiungimento del tetto.
Variazione del tasso di riferimento BCE e aggiornamento di interesse di differimento/dilazione e sanzioni civili
Variazione del tasso di riferimento e aggiornamento delle misure sanzionatorie
La circolare dà applicazione alla decisione della Banca Centrale Europea del 7 maggio 2009, che ha fissato il tasso ufficiale di riferimento all’1% con decorrenza 13 maggio 2009. Sulla base di tale variazione, vengono aggiornati sia l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi, sia le sanzioni civili connesse ai mancati o ritardati pagamenti.
Decorrenza ed efficacia del tasso ufficiale di riferimento
La circolare richiama che il nuovo tasso ufficiale di riferimento è immediatamente efficace, poiché dal 1° gennaio 2004 non è più necessaria la conferma periodica della Banca d’Italia prevista dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. Ne consegue che il TUR fissato dalla BCE diventa operativo direttamente dalla data indicata nella decisione, cioè dal 13 maggio 2009.
Interesse di differimento e di dilazione
Dal 13 maggio 2009 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è pari al 7% annuo. Tale misura deriva dall’applicazione del tasso ufficiale di riferimento dell’1% maggiorato di 6 punti percentuali, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96.
La nuova aliquota deve essere applicata a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire dal 13 maggio 2009.
Sanzioni civili: casi e aliquote
La circolare adegua anche le sanzioni civili, in coerenza con il regime introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388 e richiamato dalla circolare n. 14 dell’1 giugno 2001.
Per il mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce e/o registrazioni obbligatorie, nonché per la denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine di pagamento, con successivo versamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione civile è fissata al 6,5% annuo. La medesima aliquota si applica anche nei casi di mancato o ritardato pagamento dovuto a oggettive incertezze interpretative, connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi, purché il pagamento avvenga entro il termine stabilito dall’Ente.
Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, ovvero quando la denuncia della situazione debitoria avvenga oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure entro dodici mesi dalla scadenza ma senza versamento nei 30 giorni successivi, la sanzione civile è elevata al 30% annuo.
Limiti massimi delle sanzioni e interessi di mora
La circolare precisa i limiti massimi applicabili alle sanzioni civili:
- non oltre il 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge nei casi soggetti a tale tetto;
- non oltre il 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge nei casi di evasione contributiva.
Una volta raggiunto il massimale della sanzione civile e in assenza di integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. Alla data della circolare, tali interessi sono indicati nella misura dell’8,4% annuo.
Sintesi operativa
In pratica, la circolare impone l’adeguamento immediato delle procedure di calcolo e di gestione dei debiti contributivi a partire dal 13 maggio 2009. Gli operatori devono quindi applicare il nuovo tasso del 7% alle domande di dilazione/rateazione/differimento presentate da quella data e ricalcolare le sanzioni civili secondo le aliquote del 6,5% o del 30%, tenendo conto dei rispettivi limiti massimi e della successiva maturazione degli interessi di mora.
Punti principali
Decorrenza del nuovo tasso ufficiale di riferimento
A seguito della decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 7 maggio 2009, il tasso ufficiale di riferimento è fissato nella misura dell’1% con decorrenza dal 13 maggio 2009. La circolare precisa che, dal 1° gennaio 2004, non è più necessaria la periodica determinazione della Banca d’Italia per rendere efficace il tasso fissato dalla BCE, per cui il TUR è immediatamente operativo.
Interesse di differimento e di dilazione
Dal 13 maggio 2009 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato nel 7% annuo, calcolato come tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire da tale data.
Sanzioni civili per omissione o ritardo contributivo
Per i casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce e/o registrazioni obbligatorie, nonché per la denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dal termine di pagamento e con versamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione civile è pari al 6,5% annuo. La misura deriva dall’1% aumentato di 5,5 punti ed è disciplinata dall’art. 116, comma 8, lettera a), e dall’art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, del regime sanzionatorio introdotto dalla legge n. 388/2000.
Sanzioni civili per incertezze oggettive sull’obbligo contributivo
Nelle ipotesi di mancato o ritardato pagamento dovuto a oggettive incertezze, connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo e poi riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, la sanzione civile è pari al 6,5% annuo, sempre che il pagamento della contribuzione avvenga entro il termine fissato dall’Ente. Anche in questo caso è richiamato il limite massimo del 40% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Sanzioni civili per evasione contributiva
Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro dodici mesi dalla scadenza senza pagamento nei 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 30% annuo. Per tali ipotesi il limite massimo della sanzione è pari al 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Limiti massimi e interessi di mora
La circolare ricorda che, per le fattispecie soggette al limite del 40% o del 60%, una volta raggiunto il tetto massimo delle sanzioni civili, se il dovuto non è ancora stato integralmente versato, sul debito contributivo maturano interessi di mora ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. Tali interessi sono determinati con decreto del Ministero delle finanze e sono indicati, alla data della circolare, nella misura dell’8,4% annuo.
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