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Circolare

Circolare numero 67 del 30-4-2009

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra come applicare l’art. 7-quater, comma 6, della legge n. 33/2009, che affida agli Agenti della Riscossione la prosecuzione delle esecuzioni relative a crediti INPS già oggetto di procedimenti civili. Vengono definite le categorie di crediti da iscrivere a ruolo, le priorità operative, l’aggiornamento della procedura recupero crediti e la necessità di proseguire, nel frattempo, le attività giudiziali ed extragiudiziali. È fissato al 30 giugno 2009 il termine per completare l’aggiornamento dell’archivio recupero crediti, con ruolo di coordinamento alle strutture regionali.

Affidamento agli Agenti della Riscossione della prosecuzione dei procedimenti esecutivi su crediti INPS già in gestione agli Uffici Legali

Legge 9 aprile 2009, n. 33, art. 7-quater, comma 6: affidamento agli Agenti della Riscossione dei crediti INPS già in gestione agli Uffici Legali

La circolare disciplina l’applicazione della norma che affida agli Agenti della Riscossione la prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi a crediti INPS già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione. Il documento definisce l’ambito dei crediti da trasferire, le modalità di iscrizione a ruolo, gli obblighi operativi delle strutture periferiche e i profili organizzativi e procedurali necessari per attuare la novità normativa.

Quadro normativo e finalità della disciplina

L’art. 7-quater, comma 6, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33, stabilisce che la prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all’art. 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli Agenti della Riscossione di cui all’art. 3 del d.l. n. 203/2005, convertito nella legge n. 248/2005.

La riscossione deve avvenire secondo le modalità previste dal DPR 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. La finalità dichiarata è quella di ricondurre a unitarietà le procedure coattive di recupero verso debitori già conosciuti e di rendere più efficace l’esazione grazie ai più ampi poteri attribuiti agli Agenti della Riscossione.

Crediti interessati dall’affidamento

La nuova disciplina riguarda i crediti previdenziali in carico agli Uffici Legali dell’Istituto che, in origine, erano stati ceduti e non risultavano iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 448/1998.

Si tratta, in particolare, di crediti contributivi vantati nei confronti di:

  • aziende con dipendenti;
  • lavoratori autonomi;
  • lavoratori agricoli.

Sono inclusi i crediti non interessati da procedure concorsuali e/o da procedimenti giudiziari in corso, per i quali il recupero non deve più proseguire in via ordinaria ma mediante attivazione della riscossione coattiva a mezzo ruolo.

Ordine di priorità e attività dei gruppi di lavoro

L’iscrizione a ruolo deve essere effettuata con priorità per i crediti verso le aziende con dipendenti e, successivamente, per quelli relativi a lavoratori autonomi e agricoli.

Per le attività propedeutiche all’infasamento dei crediti, presso ciascuna Sede deve essere costituito un gruppo di lavoro composto da:

  • un legale della Sede provinciale;
  • due o più funzionari dell’ufficio legale e dell’unità di processo aziende con dipendenti, esperti nelle attività di recupero crediti.

Il gruppo di lavoro deve individuare i crediti da trasferire e aggiornare la procedura recupero crediti (pgm. 4654).

Criteri operativi per l’iscrizione a ruolo

La circolare distingue quattro casistiche:

  • per i crediti con procedura esecutiva in corso, l’iscrizione a ruolo avviene al termine dell’esecuzione per la parte di credito non soddisfatta;
  • per i crediti insinuati nel passivo di una procedura concorsuale, l’iscrizione a ruolo avviene al termine della procedura, per la parte non soddisfatta, nell’ipotesi di ritorno in bonis del debitore;
  • per i crediti ancora in attesa di essere insinuati nel passivo di una procedura concorsuale pendente, l’iscrizione a ruolo avviene immediatamente;
  • per i crediti con titolo esecutivo da azionare nuovamente, l’iscrizione a ruolo avviene immediatamente.

Attività da proseguire nelle more del trasferimento

In attesa dell’affidamento dei crediti all’Agente della Riscossione, le strutture periferiche devono continuare a svolgere tutte le attività giudiziali ed extragiudiziali necessarie alla tutela del credito dell’Istituto.

La circolare aggiunge che l’istanza di fallimento, non essendo un atto di riscossione coattiva ma un atto di parte, deve essere presentata nei confronti di tutti i debitori per i quali le procedure ordinarie di esecuzione si siano concluse negativamente.

Aggiornamento della procedura recupero crediti e nuovi codici

L’aggiornamento della procedura recupero crediti avviene mediante la trasformazione dei c.s.l. 0416 e 8416 nei seguenti codici di nuova istituzione:

  • 8161: credito con titolo esecutivo da azionare nuovamente;
  • 8162: credito insinuato nel passivo di procedura concorsuale;
  • 8163: credito non insinuato nel passivo di una procedura concorsuale pendente.

La procedura recupero crediti aziende viene inoltre modificata per consentire l’acquisizione degli ultimi due dati riferiti all’attività legale svolta.

Composizione dell’importo da affidare all’Agente della Riscossione

L’importo del credito da iscrivere a ruolo deve comprendere:

  • contributi previdenziali e assistenziali dovuti;
  • sanzioni civili;
  • spese vive liquidate dal giudice ovvero sostenute in precedenti esecuzioni;
  • diritti e onorari legali liquidati dal giudice.

Termini, priorità per prescrizione e ruolo delle strutture regionali

Dopo la conclusione dell’aggiornamento della procedura, ciascuna Sede deve procedere all’iscrizione a ruolo nei termini indicati, prestando assoluta priorità ai crediti per i quali è più vicino il termine di prescrizione.

La circolare sottolinea che, dalla data di entrata in vigore della norma, l’Istituto non può dar corso a nuove espropriazioni forzate secondo le norme del codice di procedura civile.

Le strutture periferiche devono concludere la fase di aggiornamento dell’archivio recupero crediti entro il 30 giugno 2009. Le Sedi regionali, anche alla luce del nuovo modello organizzativo richiamato dalla circolare n. 37 del 4 marzo 2009, svolgono funzioni di regia, controllo di gestione e verifica diretta sulla corretta esecuzione dei compiti affidati ai gruppi di lavoro, mentre le direzioni centrali competenti monitorano costantemente l’operazione a livello centrale.

Indicazione conclusiva di rilievo operativo

L’iscrizione a ruolo dei crediti costituisce un passaggio imprescindibile per consentire la successiva esazione da parte degli Agenti della Riscossione e per dare piena attuazione alla disciplina legislativa introdotta dalla legge n. 33/2009.

Punti principali

Base normativa e finalità

La circolare dà attuazione all’art. 7-quater, comma 6, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella legge 9 aprile 2009, n. 33. La norma prevede che la prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi a crediti già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione sia affidata agli Agenti della Riscossione, secondo le regole del DPR n. 602/1973. La finalità è ricondurre a unità le procedure coattive di recupero e aumentare l’efficacia dell’esazione tramite i poteri propri degli Agenti della Riscossione.

Crediti interessati e ambito operativo

L’affidamento riguarda crediti previdenziali già in carico agli Uffici Legali dell’Istituto, originariamente ceduti e non iscritti a ruolo ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge n. 448/1998 e successive modificazioni. Si tratta di crediti contributivi verso aziende con dipendenti, lavoratori autonomi e agricoli, purché non interessati da procedure concorsuali o procedimenti giudiziari in corso. L’attività di recupero, per tali posizioni, non prosegue più in via ordinaria ma attraverso la riscossione coattiva a mezzo ruolo.

Ordine di priorità per l’iscrizione a ruolo

L’iscrizione a ruolo deve avvenire in via prioritaria per i crediti verso le aziende con dipendenti e successivamente per quelli relativi a lavoratori autonomi e agricoli. Le strutture periferiche devono individuare i crediti da affidare e aggiornare la procedura recupero crediti (pgm. 4654), con classificazione distinta in base allo stato della pratica e alla fase procedurale in cui si trova il credito.

Casi di iscrizione a ruolo

La circolare distingue quattro ipotesi operative: per i crediti con procedura esecutiva in corso, l’iscrizione a ruolo avviene al termine dell’esecuzione per la parte non soddisfatta; per i crediti insinuati nel passivo di una procedura concorsuale, l’iscrizione a ruolo avviene al termine della procedura, per la parte non soddisfatta, in caso di ritorno in bonis del debitore; per i crediti ancora in attesa di insinuazione nel passivo di una procedura concorsuale pendente, l’iscrizione a ruolo è immediata; per i crediti con titolo esecutivo da azionare nuovamente, l’iscrizione a ruolo è immediata.

Attività da mantenere fino al passaggio agli Agenti della Riscossione

Nelle more dell’affidamento ai nuovi soggetti della riscossione, le strutture periferiche devono continuare tutte le attività giudiziali ed extragiudiziali necessarie alla tutela del credito dell’Istituto. La circolare precisa inoltre che l’istanza di fallimento, non essendo atto di riscossione coattiva ma atto di parte, va comunque presentata nei confronti dei debitori per i quali le procedure ordinarie di esecuzione si siano concluse negativamente.

Aggiornamento procedurale e nuovi codici stato

L’aggiornamento della procedura recupero crediti avviene tramite la trasformazione dei c.s.l. 0416 e 8416 in tre nuovi codici: 8161 per i crediti con titolo esecutivo da azionare nuovamente; 8162 per i crediti insinuati nel passivo di procedura concorsuale; 8163 per i crediti non insinuati nel passivo di una procedura concorsuale pendente. La procedura recupero crediti aziende viene modificata anche per acquisire gli ultimi due dati riferiti all’attività legale svolta.

Composizione dell’importo da iscrivere a ruolo

L’importo da affidare all’Agente della Riscossione deve comprendere: contributi previdenziali e assistenziali dovuti; sanzioni civili; spese vive liquidate dal giudice o sostenute in precedenti esecuzioni; diritti e onorari legali liquidati dal giudice. La circolare precisa che l’iscrizione a ruolo è un’attività imprescindibile per dare piena attuazione al dettato legislativo.

Tempi, priorità per prescrizione e coordinamento regionale

Le Sedi devono concludere la fase di aggiornamento dell’archivio recupero crediti entro il 30 giugno 2009. Nell’eseguire l’iscrizione a ruolo occorre dare assoluta priorità ai crediti per i quali è più vicino il termine di prescrizione, anche perché dalla data di entrata in vigore della norma l’Istituto non può dare corso a nuove espropriazioni forzate secondo il codice di procedura civile. Le Sedi regionali svolgono un ruolo di regia, controllo di gestione e verifica diretta sulla correttezza dei lavori dei gruppi, mentre il livello centrale monitora costantemente l’operazione.

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